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Sentenza — n. 35897/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35897/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35897/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/11/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Lahami Kaled in quella di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 8.889,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr.

Parole chiave

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responsabilità per i danni ambientali azione intesa alla dichiarazione di responsabilità violazione semplice della LCStr legatario catasto dei rumori fondamento dell'azione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 12/11/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Lahami Kaled in quella di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 8.889,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAHAMI KALED nato a REGGIO CALABRIA il 26/08/1995 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 12/11/2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in accoglimento dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a Lahami Kaled in quella di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 8.889,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo che la Corte di appello sarebbe incorsa in un errore valutativo, mancando di verificare l'accoglibilità, allo stato degli atti, dell'accordo raggiunto dalle parti.

3. Ebbene, per consolidato orientamento di questa Corte, formatosi sulla base degli indirizzi elaborati con riferimento all'abrogato art. 599, comma 4, cod. proc. pen., applicabili all'attuale concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sovrapponibile al precedente istituto, l'accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre, nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza, anche relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale, di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia [cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione»;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»].

Nessuno dei casi richiamati rientra nelle doglianze proposte dal difensore, il quale sembra dolersi, senza alcuna concreta ragione, dell'accoglimento del concordato raggiunto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, rilevato che sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso versando in colpa, segue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione del rilevante coefficiente di colpa sotteso alla causa di inammissibilità, appare equo stabilire in misura di euro 4.000 (quattromila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 18 giugno 2021 Il Consigliere e