Sentenza — n. 35894/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9/11/2020 il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo applicava a D'Angelo Emanuele la misura cautelare degli arresti domiciliari, con procedura di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., reputando sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 74 e 80 d.P.R. 309/90 (capo 1 della contestazione provvisoria) e 73 d.P.R. 309/90 (capo 6). Con ordinanza resa in data 7/12/2020 il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento del riesame promosso da D'Angelo Emanuele, ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275-bis cod. proc. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, articolo 192 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 35894/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sebbene siano stati contestati diversi episodi, non sono mai state segnalate cessioni di rilevante gravità. Il Tribunale sostiene, per dar forza al proprio ordito motivazionale, come l'insussistenza di ipotesi di lieve entità riguardanti tutti i singoli episodi fine impedisca la possibilità di accedere alla chiesta riqualificazione. Tuttavia il dato normativo non prevede tale preclusione. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Con separato e diverso argomento di censura, si contestano le conclusioni a cui perviene il Tribunale del riesame con riferimento alle singole ipotesi di cessione addebitate al ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO EMANUELE nato a PALERMO il 02/03/2000 avverso l'ordinanza del 07/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sen e le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/11/2020 il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo applicava a D'Angelo Emanuele la misura cautelare degli arresti domiciliari, con procedura di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., reputando sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 74 e 80 d.P.R. 309/90 (capo 1 della contestazione provvisoria) e 73 d.P.R. 309/90 (capo 6). Con ordinanza resa in data 7/12/2020 il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento del riesame promosso da D'Angelo Emanuele, ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente all'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.
c) d.P.R. 309/90 e con riferimento ad un episodio di cessione di sostanza stupefacente, occorso in data 11/12/2018, contestato nell'ambito del capo 6) della rubrica, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti operante in Palermo, Carini, Capaci e Isola delle Femmine, dal dicembre 2018 al 2019. Alla individuazione di tale organizzazione e alla identificazione dei partecipanti al sodalizio il personale dedito alle attività investigative è pervenuto attraverso indagini tecniche, consistite in intercettazioni telefoniche e attività di videoripresa.
Tali indagini tecniche sono state accompagnate dall'assunzione d'informazioni presso gli acquirenti delle sostanze e da servizi di osservazione e controllo dei soggetti intercettati. Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti e sequestrati, in molteplici occasioni, quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa qualità. In relazione alla posizione del D'Angelo Emanuele, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate nelle quali il predetto si mostrava a conoscenza delle dinamiche interne al sodalizio e riceveva ordini dal padre, D'Angelo Seam, ritenuto a capo dell'organizzazione, di recapitare lo stupefacente ai clienti.
All'esito della disamina dei fatti il Tribunale ha ritenuto di escludere l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett.
c) d.P.R. 309/90 e la gravità indiziaria in ordine ad un episodio di cessione 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Secondo la difesa le argomentazioni contenute nell'ordinanza del riesame non darebbero conto in modo adeguato della partecipazione del ricorrente alla compagine associativa.
Si evidenzia come il ricorrente abbia avuto rapporti solo con il padre. Questo confermerebbe che le sue condotte traevano origine da ragioni non riconducibili all'affectio societatis, ma al legame familiare. In più passaggi la motivazione confonde il compendio probatorio posto a sostegno dei singoli reati fine con quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Il fatto che il ricorrente si sia reso responsabile di alcuni reati fine non determina un automatico inserimento nel sodalizio. La prova dell'appartenenza al gruppo criminale non è rinvenibile soltanto nella commissione di plurime cessioni, ma deve essere data anche da altri elementi, non ricorrenti nel presente caso: il D'Angelo Emanuele non ha intrattenuto rapporti con tutti i sodali, non ha avuto un ruolo verticistico, non ha avuto la disponibilità della "cassa" (della cui esistenza non vi è prova), non si è interessato del reperimento dello stupefacente e nemmeno del recupero delle somme provenienti dall'attività di spaccio.
Il Tribunale del Riesame, pur affermando che il prevenuto ha avuto un ruolo attivo, offrendo un contributo materiale e morale alla vita dell'organizzazione, non chiarisce da quali emergenze processuali abbia tratto siffatte conclusioni. Contrariamente a quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, il compendio captativo permetterebbe di addivenire a conclusioni diverse. Il ricorrente, in diverse circostanze, è rimasto a casa a dormire invece di collaborare con gli altri sodali. Tutto ciò porta a ritenere che vi sia stato al più un apporto di tipo concorsuale nei singoli reati, attesa l'assenza di un contributo stabile e continuativo.
Peraltro la collaborazione del ricorrente è stata limitata a soli tre mesi. Vero è che la durata dell'apporto in favore dell'organizzazione può essere anche circoscritto, ma deve intervenire un contributo causale da parte del soggetto agente ben individuato. Nel caso di specie è palese che i correi fossero già oggetto d'indagine ben prima della comparsa di D'Angelo Emanuele e che l'attività di spaccio a cui erano dediti avvenisse a prescindere dalla presenza del ricorrente. Il fatto che l'Emanuele si limitasse a scambiare informazioni con il padre Seam, in conversazioni finalizzate all'attività di spaccio, è indice ulteriore dell'assenza di volontà di agevolare il gruppo, denotando tale comportamento la volontà di favorire il proprio genitore.
I giudici avrebbero trascurato di considerare tali elementi, rendendo una motivazione solo apparente, mancante d'idonea giustificazione a sostegno. Sotto diverso profilo, ferme restando le precedenti obiezioni, il Tribunale sarebbe incorso in errore nella parte in cui esclude la riqualificazione del reato associativo nella meno grave fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La lettura dei dati processuali rivelerebbe che il "giro di affari" legato allo spaccio era di minima entità. Si parla sempre di cessioni di pochi grammi e d'importi minimi.
Sebbene siano stati contestati diversi episodi, non sono mai state segnalate cessioni di rilevante gravità. Il Tribunale sostiene, per dar forza al proprio ordito motivazionale, come l'insussistenza di ipotesi di lieve entità riguardanti tutti i singoli episodi fine impedisca la possibilità di accedere alla chiesta riqualificazione. Tuttavia il dato normativo non prevede tale preclusione. II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Con separato e diverso argomento di censura, si contestano le conclusioni a cui perviene il Tribunale del riesame con riferimento alle singole ipotesi di cessione addebitate al ricorrente.
Il compendio probatorio in atti non sarebbe sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza a carico del D'Angelo, sia pure soltanto su base indiziaria: gli elementi risultanti a carico del ricorrente sono stati desunti da molteplici intercettazioni, tuttavia non è stata raggiunta la prova inconfutabile della consumazione dei singoli reati, non risultando dimostrato che il D'Angelo abbia effettivamente consegnato lo stupefacente all'acquirente.
3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.
Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 -bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: ne deriva, quindi, che gli indizi, ai fini dell'adozione di misure cautelari, non debbano essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè unitamente ai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179;
Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).
3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Relativamente ai singoli episodi afferenti al commercio di sostanze stupefacenti ha effettuato diffusi richiami al contenuto delle conversazioni intercettate, riportandone ampi stralci in motivazione. La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale, che, nel palesarne il significato attribuito, ha applicato criteri logici immuni dai vizi denunciati nel ricorso.
Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento correttivo della Corte di legittimità sia ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni di evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). Quanto alla gravità indiziaria attinente alla ipotizzata partecipazione all'associazione, è d'uopo rilevare come le circostanze osservate dal difensore non risultino determinanti ai fini della esclusione della ricorrenza della fattispecie contestata.
Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione dei reati in materia di stupefacenti. Perché sussista la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo, fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti.
E' proprio la permanenza del vincolo associativo che differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (in termini, ex multis Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008 - 01, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso").
Occorre poi precisare come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969 - 01: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»;
Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031 - 01:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale.
Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»). Pertanto, è del tutto ininfluente, ai fini della ricorrenza della fattispecie in parola, la individuazione precisa del momento in cui si è realizzato il "pactum sceleris" tra i partecipanti. Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01:
«In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»).In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi per pacifica giurisprudenza di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi, per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.).
Proprio con riferimento al profilo della durata del periodo della partecipazione e della osservazione della condotta contestata - che la difesa reputa essere insufficiente ai fini della ricorrenza dell'ipotesi delittuosa - è necessario rilevare come, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (così Sez. 4 n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 - 02 ).
Deve quindi concludersi sul punto, in linea con i principi consolidati espressi in materia da questa Corte, come anche un periodo non particolarmente prolungato possa essere idoneo a rivelare la condotta di partecipazione ove si ricavino elementi per ritenere l'adesione al programma criminoso perseguito dalla organizzazione.
4. Ebbene, il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare la ricorrenza della fattispecie associativa e l'intraneità ad essa del ricorrente, ricavabile dal coinvolgimento nei singoli reati fine, dalla manifestata conoscenza delle dinamiche operative del sodalizio, dal ripetuto scambio d'informazioni in ordine alla presenza della Forze dell'ordine nei luoghi di loro interesse (cfr. pag. 11 dell'ordinanza impugnata).
Non si individuano i vizi lamentati nel ricorso e le aporie logiche rappresentate dalla difesa con riferimento ai singoli episodi contestati. Il fatto che le cessioni siano state portate a compimento è stato desunto dal tenore dei dialoghi intercettati. Alle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale, nell'esaminare il contenuto delle conversazioni, rende conto in modo puntuale degli elementi dai quali ha ricavato la logica deduzione della cessione delle dosi di stupefacente di cui si tratta: il ricorrente viene spesso incaricato dal padre di portare lo stupefacente in luoghi convenuti e, in altre conversazioni, il padre si assicura del buon esito della consegna effettuata dal figlio.
Quanto alla esclusione della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, il Tribunale ha parimenti offerto adeguata motivazione, escludendo che tutti gli episodi in contestazione possano essere ricondotti in un ambito di minima offensività e valorizzando la rilevanza del fenomeno osservato nel suo complesso per numero di cessioni e continuità dell'attività di spaccio. Tali argomentazioni sono conformi ai principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 270803 - 01:"In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità").
5. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento