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Sentenza — n. 35893/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35893/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35893/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello promosso da Vitale Luigi - sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 con ruolo di capo - avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli di rigetto della richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari. Le ragioni poste a fondamento della richiesta del ricorrente erano incentrate sull'allontanamento dall'ambiente criminoso nel quale erano maturate le condotte in contestazione, avendo il prevenuto beneficiato, dopo un lungo periodo di restrizione in carcere, del regime detentivo domiciliare in una località del Piemonte.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 299 cod. proc. pen, art. 391-bis cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, artt. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 35893/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il verbale contenente tali dichiarazioni e la documentazione attestante il trasferimento di residenza e l'inserimento lavorativo dell'indagato, allegati all'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., risalgono ad epoca successiva all'ordinanza di accoglimento dell'appello del P.M. II) Manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza nella parte in cui considera Vitale Luigi al vertice di una organizzazione criminale armata, attualmente operativa, pure a fronte dell'attestazione dell'Ufficio di Procura dello scioglimento della consorteria criminosa nel dicembre 2017.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione ricollocamento in un istituto allontanamento della famiglia aiuto all'evasione di detenuti lavoro del detenuto ritorno volontario

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
Il Tribunale di Napoli, provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello promosso da Vitale Luigi - sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.
art. 74 d.P.R. 309/90
pen., ha respinto l'appello promosso da Vitale Luigi - sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 299 cod. proc. pen
Il verbale contenente tali dichiarazioni e la documentazione attestante il trasferimento di residenza e l'inserimento lavorativo dell'indagato, allegati all'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., risalgono ad epoca successiva all'ordinanza di accoglimento dell'appello del P.M.
art. 391-bis cod. proc. pen
Nella documentazione allegata all'istanza - segnatamente nel verbale di dichiarazioni acquisite ai sensi art. 391-bis cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
pen.) e per diversi altri reati di sicuro allarme sociale, maturati sempre nel contesto della criminalità organizzata (art. 73 d.P.R. 309/90, 629 cod.
artt. 416-bis cod. pen
Quanto alla prospettata capacità autocustodiale, il negativo giudizio espresso dal Tribunale del riesame è coerente rispetto all'evidenziato spessore criminale del prevenuto, desunto dal certificato penale dell'indagato, già condannato per i reati di cui gli artt. 416-bis cod. pen.
art. 274 cod. proc. pen
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/05/1978 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato ROMANO FRANCESCO del foro di TORRE ANNUNZIATA in difesa di VITALE LUIGI il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello promosso da Vitale Luigi - sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 con ruolo di capo - avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli di rigetto della richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari. Le ragioni poste a fondamento della richiesta del ricorrente erano incentrate sull'allontanamento dall'ambiente criminoso nel quale erano maturate le condotte in contestazione, avendo il prevenuto beneficiato, dopo un lungo periodo di restrizione in carcere, del regime detentivo domiciliare in una località del Piemonte.

Il Tribunale ha rigettato la richiesta, condividendo le argomentazioni del G.i.p. in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari come ravvisate nell'ordinanza genetica. Vitale Luigi, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, deducendo quanto segue. I) Inosservanza degli artt. 121, 125 co. 3, 178 co. 1 lett.

b) e c) cod. proc. pen., art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed art. 2 Protocollo addizionale n. 7; erroneo richiamo al giudicato cautelare. La difesa, si legge nel ricorso, aveva avanzato istanza ex art. 299 cod. proc. pen., richiedendo l'applicazione della misura meno gravosa degli arresti domiciliari presso il comune di Leinì, nella cinta torinese, evidenziando come, in altro procedimento, il ricorrente avesse beneficiato della misura degli arresti domiciliari in quel luogo, benché ritenuto responsabile di fattispecie rientranti nella previsione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Nella documentazione allegata all'istanza - segnatamente nel verbale di dichiarazioni acquisite ai sensi art. 391-bis cod. proc. pen. dalla moglie del ricorrente, Carolei Giuseppina, nell'anno 2018 - era illustrata la genesi della scelta del trasferimento. Nella predetta dichiarazione la donna rappresentava che, recidendo i legami col territorio di origine, lei ed il marito avevano scelto di mutare sistema di vita, garantendo un futuro diverso ai figli. All'istanza difensiva era allegata documentazione attestante l'effettività del trasferimento della residenza nel Comune di Leinì e l'ingresso del Vitale nel mondo del lavoro lecito.

L'ordinanza impugnata avrebbe reiterato l'omissione valutativa di tale rilevante circostanza, obliterando il doppio grado di merito garantito sia dalle norme nazionali che dal protocollo addizionale n. 7 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Nessun cenno grafico si rinviene nella motivazione in ordine al dato fattuale di cui si tratta, benché la difesa avesse specificamente censurato, nell'atto di appello, il silenzio serbato sul punto dal giudice di prime cure. Il riferimento contenuto in motivazione alla sussistenza del giudicato cautelare ed alla presunzione "assoluta" della ricorrenza di esigenze cautelari sarebbe evidentemente erroneo: la proposizione difensiva era rivolta al superamento della presunzione "relativa" di adeguatezza della misura cautelare custodiale di massimo rigore.

Il Tribunale sarebbe incorso in un travisamento delle emergenze in atti, agevolmente ricavabile dai documenti allegati al ricorso. Ed invero nell'ordinanza applicativa della misura, emessa su appello dell'Ufficio di Procura (ordinanza n. 901/20) e nella sentenza della Suprema Corte (n. 29806/20), reiettiva del ricorso presentato dalla difesa illo tempore, non viene fatto alcun cenno alla circostanza dell'applicazione degli arresti domiciliari del Vitale in Piemonte. Sarebbe stato anche negletto il tema del mutamento della scelta di vita del ricorrente e della sua famiglia, idoneo a giustificare la decisione di troncare i legami con i contesti territoriali di origine, in cui erano maturate le pregresse spinte criminali.

L'ordinanza avrebbe anche trascurato di considerare il tempo trascorso dal Vitale agli arresti domiciliari in assenza di trasgressioni e di segnalazioni di Polizia. Le argomentazioni difensive portate all'attenzione del G.i.p. e del Tribunale con l'istanza di sostituzione della misura hanno carattere di novità, fondandosi su atti mai prodotti nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale del riesame, adito dal Pubblico Ministero ex art. 310 cod. proc. pen. In quella sede non hanno formato oggetto di considerazione le ragioni poste a base della decisione della famiglia Vitale di trasferirsi lontano dalla provincia di Napoli, desumibili dalle dichiarazione rese dalla moglie del ricorrente.

Il verbale contenente tali dichiarazioni e la documentazione attestante il trasferimento di residenza e l'inserimento lavorativo dell'indagato, allegati all'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., risalgono ad epoca successiva all'ordinanza di accoglimento dell'appello del P.M. II) Manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza nella parte in cui considera Vitale Luigi al vertice di una organizzazione criminale armata, attualmente operativa, pure a fronte dell'attestazione dell'Ufficio di Procura dello scioglimento della consorteria criminosa nel dicembre 2017.

Manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si ipotizza che il Vitale possa collegarsi a gruppi criminali presenti in Piemonte. La motivazione della ordinanza sarebbe viziata da manifesta illogicità nella parte in cui sostiene l'impossibilità di desumere elementi utili a superare la presunzione di adeguatezza della misura custodiale inframuraria dal "mero dato relativo alla distanza chilometrica del domicilio proposto dal locus commissi delicti". In tale passaggio vi sarebbe un fraintendimento della prospettazione difensiva, in cui si poneva l'accento sulla meditata scelta di un cambiamento di vita del ricorrente, anticipatamente manifestato all'A.G. al fin di ottenere la misura meno gravosa degli arresti domiciliari.

Doveva essere oggetto di espressa valutazione anche la circostanza che, nel corso del significativo periodo trascorso agli arresti domiciliari, il Vitale, confermando la bontà delle scelte operate, decideva di trasferire la sua residenza nel Comune di Leinì. Manifestamente illogica sarebbe la stringata motivazione in cui si evidenzia l'insufficienza della distanza chilometrica per il superamento della presunzione di adeguatezza della misura carceraria. La ritenuta capacità del Vitale di intrattenere rapporti con altri gruppi criminali e la possibilità di ripristinare gli antichi legami delinquenziali sono argomentazioni totalmente scollegate dalle emergenze procedimentali e pertanto manifestamente illogiche.

Come premesso nella stessa ordinanza il Vitale era stata ristretto agli arresti domiciliari in relazione ad un episodio criminoso - riguardante i reati di lesioni e concorso nella detenzione di un'arma da fuoco - commesso, in tesi d'accusa, nell'esplicazione del programma associativo. Per circa due anni egli ha rispettato tutte le prescrizioni connesse alla misura, senza mai entrare in contatto con alcun gruppo criminale del territorio. Alla luce di tali considerazioni sarebbe disancorata da qualsivoglia appiglio fattuale la motivazione offerta dal Tribunale.

Altro profilo di manifesta illogicità si rileverebbe nella parte dell'ordinanza impugnata che inerisce alla personalità del Vitale, desunta dalla posizione giuridica e dal certificato penale. Secondo il Tribunale, il ricorrente, già detenuto per delitti della stessa specie sino al settembre dell'anno 2016 e nuovamente arrestato nell'anno 2017, era a capo di un'organizzazione armata, attualmente operativa e ben radicata sul territorio.Sul punto il Tribunale omette ogni confronto col principale argomento difensivo nel quale si evidenzia la volontaria scelta del Vitale di chiudere i ponti col passato per iniziare una nuova vita dopo circa un anno di detenzione.

La pregressa esperienza detentiva avrebbe spinto il ricorrente a maturare la scelta di distaccarsi dagli ambienti malavitosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi proposti.

2. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni fondanti il provvedimento di rigetto, mettendo in rilievo la negativa personalità del ricorrente, già condannato per reati associativi (art. 416-bis e 74 d.P.R. 629 cod. pen.) e per diversi altri reati di sicuro allarme sociale, maturati sempre nel contesto della criminalità organizzata (art. 73 d.P.R. 309/90, 629 cod. pen.). Quanto alla scelta di allontanarsi dal territorio d'insediamento dell'organizzazione nella quale il ricorrente operava con ruolo verticistico, il Tribunale ha evidenziato che il mero dato relativo alla distanza dal /ocus commissi delicti non risulta dirimente ai fini del superamento della presunzione di legge, non potendosi escludere che il Vitale possa ripristinare i pregressi rapporti criminali, anche in regime di arresti domiciliari, e intrattenerne di nuovi, attesa l'attitudine dimostrata dal prevenuto di tessere relazioni delinquenziali ovunque.

Quanto alla prospettata capacità autocustodiale, il negativo giudizio espresso dal Tribunale del riesame è coerente rispetto all'evidenziato spessore criminale del prevenuto, desunto dal certificato penale dell'indagato, già condannato per i reati di cui gli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90. Quanto alle circostanze rappresentate dalla moglie del ricorrente nel verbale di dichiarazioni acquisito nel corso d'indagini difensive, il Tribunale ha inteso attribuire a tale atto carattere recessivo, valorizzando gli ulteriori elementi rappresentati nella ordinanza (spiccata attitudine criminale resa evidente dai precedenti annoverati, capacità di intrattenere rapporti con altri gruppi criminali e di instaurare relazioni delinquenziali dovunque).

Quanto all'asserito distacco del richiedente dagli ambienti malavitosi, il Tribunale ha ritenuto non accoglibile la prospettazione difensiva, sottolineando che i comportamenti serbati dal Vitale, anche nel recente passato, sono espressione di una ben definita scelta criminale: si è posto in rilievo, in motivazione, che il ricorrente, almeno fino all'arresto, avvenuto nell'anno 2017, ha dimostrato di essere al vertice di un'organizzazione criminale armata attualmente operativa, rendendo manifesta la sua pericolosità.

3. Ciò premesso, la motivazione offerta dai giudici di merito, sebbene stringata, deve essere reputata sufficiente a fornire adeguata risposta ai rilievi difensivi. In punto di diritto le argomentazioni fornite dal Tribunale non risultano meritevoli di essere censurate. In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (in argomento si veda Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 07/06/2016, Rv. 267341 - 01), Tali elementi sono stati ritenuti insussitenti in motivazione: sebbene il Tribunale non abbia fatto esplicito riferimento alla dichiarazione proveniente dalla moglie dell'imputato, ha comunque valutato il prospettato mutamento delle condizioni di vita del prevenuto, reputando, con argomentazioni congrue, insufficienti a superare la presunzione di adeguatezza gli elementi valorizzati dalla difesa.

Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare inframuraria, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi di consistenza tale da palesare un recesso individuale che, in quanto tale, non può essere desunto da dichiarazioni provenienti da persona diversa dell'interessato.

In conclusione, il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non è meritevole di essere censurato in sede di legittimità: è stato espresso in modo corretto e adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. Inoltre, le circostanze richiamate nel provvedimento rispondono all'orientamento della Corte di legittimità, più volte ribadito in diverse pronunce, in base al quale l'attualità e la concretezza del pericolo sono insite, fino a prova contraria, nelle stesse presunzioni contemplate nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in argomento, si veda, da ultimo Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv, 276193 - 01, così massimata: "La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo").

Il richiamo contenuto in motivazione al c.d. "giudicato cautelare" non è peregrino come sostenuto dalla difesa. L'aspetto riguardante la ricorrenza di esigenze cautelari tutelabili esclusivamente con la misura della custodia in carcere è stato valutato nella pronuncia di questa Corte (n. 29806/20) che ha rigettato il ricorso proposto dal Vitale Luigi avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli con cui è stata imposta la misura. Quanto al rilevo riguardante l'operatività dell'associazione, l'affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale l'organizzazione dovrebbe considerarsi ormai cessata, ha carattere assertivo.

Ed invero, in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, come nel presente caso, è la pronuncia della sentenza di primo grado a segnare il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014, Rv. 259482 - 01). Deve anche aggiungersi, come condivisibilmente puntualizzato da recente pronuncia di questa Corte, che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non deve essere solo rapportata all'operatività dell'organizzazione, né alla data ultima dei reati fine, ma anche alla possibilità di commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (così Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv. 280243 - 01).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per