Sentenza — n. 35891/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Maltese, Rv. 259082; sez.U, 26.6.2002, De Benedictis].
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35891/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In sostanza la intercettazione ambientale, utilizzata ai fini del riconoscimento della gravità indiziaria, ma la cui valenza è stata esclusa dal giudice del merito, rendendola in tal modo inerte, è stata nuovamente impiegata, nel suo originario valore indiziario per escludere il diritto alla riparazione. L'operazione palesa tutti i suoi limiti di logicità e di rispetto dei principi desumibili dall'art.314 cod.proc.pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCA' SALVATORE nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 08/02/1936 avverso l'ordinanza del 04/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; -lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Reggio Calabria con ordinanza del 4 Luglio 2019 rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente LUCA' Salvatore in relazione alla detenzione subita dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari dal 3.5.2011 fino 24 Luglio 2013 per ipotesi di partecipazione ad associazione mafiosa, ipotesi da cui era assolto dal Tribunale di Locri per non avere commesso il fatto.
2. La Corte di Appello di Reggio Calabria, adita con la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione, rilevava che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione atteso che, sulla base di intercettazione ambientale, il cui contenuto non era stato escluso dal giudice del merito, era emerso che il LUCA' aveva nel passato rivestito un ruolo verticistico nel sodalizio criminoso del luogo (Marina di Gioiosa), circostanza resa particolarmente verosimile in quanto riferita nel corso di intercettazione ambientale da soggetto (Rocco Mazzaferro) che, al contempo, riconosceva di essere egli stesso l'attuale vertice dell'organizzazione, rivolgendosi ad un interlocutore qualificato, in quanto appartenente a ramo criminale negli Stati Uniti.
La intervenuta assoluzione, secondo la Corte, non poteva eliminare il fatto storico che il riferimento a "Sarvu 'u pisciaru" andava ad chiamare in causa l'odierno ricorrente e che i dubbi, pure evidenziati dal giudice dell'assoluzione sul ruolo effettivamente svolto all'interno della compagine, sul periodo di riferimento e sulle vicende in base alle quali vi era poi stata la sostituzione del capo mandamento, non potevano escludere la valenza di tale elemento circostanziale nel diverso piano prognostico che sovraintende il giudizio riparativo, laddove la ricorrenza di una qualifica di primo piano del LUCA' all'interno del sodalizio criminoso, pure dall'incerto contenuto e dal dubbio contesto temporale, costituiva di per sé una situazione fattuale, riferibile al LUCA' e da questo non contrastata, che aveva indotto l'autorità giudiziaria all'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, LUCA' Salvatore deducendo violazione di legge e vizio motivazionale ed evidenziando come il provvedimento impugnato avesse travalicato il perimetro valutativo assegnato al giudice della riparazione. In particolare lamentava l'utilizzo di argomenti accusatori che, pure valorizzati dal giudice della cautela, erano stati esclusi ovvero ridimensionati dal giudice dell'assoluzione, così da vanificare la circostanza, tratta da un passaggio di intercettazione ambientale attribuito a un terzo, che al ricorrente potesse essere riconosciuta la partecipazione o la direzione del sodalizio criminoso, e che comunque entrambi i giudici di merito avevano escluso la rilevanza penale di un riferimento ad una carica tanto generica e privo di sostanza, tenuto altresì conto che la difesa del ricorrente, nel corso dell'intero processo aveva sottolineato l'insufficienza del riferimento a "Sarvu 'u pisciaru" quale identificazione di LUCA' Salvatore.
Concludeva pertanto evidenziando come nella specie non ricorressero i caratteri di una condotta volontaria, riconducibile all'imputato, valorizzata dalla misura cautelare, improntata a inescusabile leggerezza o imprudenza, laddove il riferimento al LUCA' oltre ad essere del tutto ipotetico, era talmente nudo e privo di elementi caratterizzanti, da escludere tanto una pronuncia di condanna a suo carico quanto di potere essere ritenuta condizione ostativa alla riparazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.
2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Maltese, Rv. 259082; sez.U, 26.6.2002, De Benedictis].
3. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o ceic neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).
4. Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).
5. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati). Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave preclusiva al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza una serie di circostanze poste a fondamento del titolo cautelare e richiama alcune intercettazioni telefoniche, senza peraltro evidenziarne il contenuto, da cui risulterebbero gravi indizi di responsabilità a carico del prevenuto per il reato contestato. Invero il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e specifici, esaminando la condotta tenuta dal ricorrente prima e dopo l'adozione della cautela, da valutarsi in concreto e con valutazione ex ante e non deve trattarsi di circostanze escluse dalla pronuncia assolutoria.
Invero il giudice distrettuale riconosce la colpa ostativa alla riparazione sulla base del medesimo materiale che aveva fondato la cautela ma non si confronta con il giudizio espresso dal giudice dell'assoluzione, il quale ha posto seriamente in dubbio, tanto da escluderlo, il valore indiziante dell'unico passaggio di una intercettazione in cui si faceva riferimento ai trascorsi criminali dell'odierno ricorrente.
5. Nella specie invero non viene presa in considerazione una condotta imprudente o dolosa attribuibile all'imputato, poi assolto, ma viene assunto a elemento preclusivo un fatto (riferimento operato da un terzo alla carica apicale assunta dal prevenuto in ambito associativo) che è stato ritenuto inefficiente, insufficiente ed inadeguato ai fini penali. 'E vero che la stessa circostanza fattuale che è stata ritenuta inerte ai fini della commissione del reato può essere diversamente valutata ai fini del giudizio riparatorio (sez.4, n.2145 del 13.1.2021, Calzaretta, Rv280246), ma deve trattarsi di una condotta volontaria del ricorrente, dal contenuto indiziante, idonea a trarre in inganno gli inquirenti nel riconoscere i gravi indizi di colpevolezza, laddove nella specie la misura era stata riconosciuta solo sulla base di una suggestione derivante da una intercettazione fra terzi, in assenza di qualsiasi condotta del prevenuto idonea a determinare una rappresentazione sul ruolo rivestito nella consorteria criminale, sorretta da ulteriori elementi di riscontro.
In sostanza la intercettazione ambientale, utilizzata ai fini del riconoscimento della gravità indiziaria, ma la cui valenza è stata esclusa dal giudice del merito, rendendola in tal modo inerte, è stata nuovamente impiegata, nel suo originario valore indiziario per escludere il diritto alla riparazione. L'operazione palesa tutti i suoi limiti di logicità e di rispetto dei principi desumibili dall'art.314 cod.proc.pen.
6. Invero il giudice della riparazione non può limitarsi ad affermare, come invece ha fatto, che la valutazione del comportamento del ricorrente, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuato ex ante e a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, e senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori o anche falsi.
Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la stessa condotta di quest'ultimo, al momento dell'adozione della cautela e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio, in quanto se così non fosse, verrebbe meno il presupposto ostativo alla riparazione, e cioè la ricorrenza di una grave imprudenza o di una leggerezza non trascurabile da parte dell'indagato.
7. Invero il giudice della riparazione ai fini della esclusione della riparazione per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili, ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.IV, 15.9.2016, Piccolo Rv.268238; 24.11.2017, Ferdico, Rv. 271580). Invero il Supremo collegio ha precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla ricorrenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia ed assoluzione, ovvero quella funzionale tra la durata della custodia e la misura della pena, con la conseguenza che tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacchè altrimenti l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che si trova alla base dell'istituto (S.U. n.51779 del 28.11.2013, Nicosia Rv 257606). 8.11 giudice della riparazione nella specie confonde pertanto il piano della cautela con quello del giudizio, si limita a richiamare il patrimonio indiziario che aveva fondato la cautela senza indicare le specifiche condotte riconducibili al LUCA' che non siano rimaste escluse nel giudizio assolutorio, che possano fondare il giudizio sulla colpa, tali da avere indotto in errore l'autorità giudiziaria nel disporre o mantenere la misura cautelare.
9. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato