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Sentenza — n. 35890/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35890/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35890/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISAFI BRUNO nato a LOCRI il 27/12/1975 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI 1.11 Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 3-4 marzo 2021 ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma il 21 gennaio 2021 ha rigettato la richiesta della difesa del 26 ottobre 2020 volta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere in corso di esecuzione nei confronti di Bruno Crisafi, imputato per fatti di droga.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 303 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35890/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, «il vincolo continuativo o c'è o non c'è: non si può considerare inesistente al fine di applicare termini più lunghi di misura della doppia conforme e, al contempo, inesistente per negare l'ipotesi di espiazione di titolo definitivo. E' evidente la contraddizione» (così alle pp. 4-5 del ricorso). Nel caso di specie, in definitiva, occorrerebbe avere riguardo, ai fini della valutazione dei termini di scadenza della custodia cautelare, al termine di fase di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., essendo «inapplicabile al giudizio di rinvio la norma di cui all'art. 303, comma 1, lett. d c.p.p., valida soltanto per il giudizio di cassazione (cfr.

Parole chiave

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sospensione di pena commisurazione della pena per traffico di stupefacenti semiprigionia detenzione di stupefacenti riduzione della pena proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
1.11 Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod.
art. 303 cod. proc. pen
C e 3-bis, cioè capi A, B, A/1, B/1, C/1, D/1, E/1, F/1 ed H/1), a seguito del parziale annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 26 settembre 2019, i termini di custodia cautelare vanno calcolati ai sensi del comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CRISAFI BRUNO nato a LOCRI il 27/12/1975 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame di Roma, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., il 3-4 marzo 2021 ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma il 21 gennaio 2021 ha rigettato la richiesta della difesa del 26 ottobre 2020 volta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere in corso di esecuzione nei confronti di Bruno Crisafi, imputato per fatti di droga.

2. Va premesso che l'imputato, ristretto in carcerazione preventiva dal 22 giugno 2017, in esecuzione di ordinanza cautelare dell'8 gennaio 2015, dopo un periodo di latitanza, è stato condannato a severa pena in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 28 maggio 2016, con conferma integrale da parte della Corte di appello il 16 febbraio 2018. Il 26 settembre 2019 con sentenza n. 47557/2019 la Corte di cassazione ha parzialmente annullato con rinvio la decisione di secondo grado. 3.In sintesi, hanno ritenuto il Tribunale per il riesame e, prima, la Corte di appello che, rispondendo l'imputato di più capi di accusa, alcuni passati in giudicato (capi C e 3-bis) ed altri ancora sub iudice (tutti quelli diversi dai capi di cui alle lett. C e 3-bis, cioè capi A, B, A/1, B/1, C/1, D/1, E/1, F/1 ed H/1), a seguito del parziale annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 26 settembre 2019, i termini di custodia cautelare vanno calcolati ai sensi del comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen. (nel caso di specie, sei anni dall'inizio dell'esecuzione della misura, quanto al capo C), cioè, nel caso concreto, il 22 giugno 2023, e quattro anni dall'inizio dell'esecuzione quanto al capo 3-bis, cioè in concreto il 22 giugno 2021: cfr. ordinanza della Corte di appello del 21 gennaio 2021), non già ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4.Ciò posto, ricorre per la cassazione dell'ordinanza Bruno Crisafi, tramite difensori di fiducia, lamentando promiscuamente violazione di legge (art. 303 cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Richiamate le precedenti vicende processuali e le ragioni del rigetto, si assume essere le stesse illogiche e contraddittorie. Si sottolinea che presupposto per l'applicazione del comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen. è l'esistenza di una "doppia conforme", situazione che nel caso di specie sarebbe da escludere.Peraltro, essendo stata annullata la sentenza di appello da parte della S.C., difetterebbe l'esistenza di una valida sentenza di conferma di quella di condanna che è stata adottata in primo grado. Il Tribunale per il riesame, inoltre, per confutare gli argomenti svolti nell'appello difensivo avanzato ex art. 310 cod. proc. pen., ove si segnalava il rischio di una custodia cautelare più lunga della pena concretamente inflitta, esclude essersi nel caso di specie in presenza di continuazione tra i reati giudicabili e quelli giudicati, con ciò, però, ad avviso del ricorrente, contraddicendo sé stesso.

Infatti, «il vincolo continuativo o c'è o non c'è: non si può considerare inesistente al fine di applicare termini più lunghi di misura della doppia conforme e, al contempo, inesistente per negare l'ipotesi di espiazione di titolo definitivo. E' evidente la contraddizione» (così alle pp. 4-5 del ricorso). Nel caso di specie, in definitiva, occorrerebbe avere riguardo, ai fini della valutazione dei termini di scadenza della custodia cautelare, al termine di fase di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., essendo «inapplicabile al giudizio di rinvio la norma di cui all'art. 303, comma 1, lett. d c.p.p., valida soltanto per il giudizio di cassazione (cfr.

Cass., I, 10.05.2013, nr. 24896), in quanto, in assenza del trattamento sanzionatorio da applicare, non è possibile effettuare una valutazione frazionata e progressiva dei termini di misura» (così alla p. 5 del ricorso). Alla luce del combinato disposto degli artt. 303, comma 2, e 304, comma 6, cod. proc. pen., il termine massimo nel caso di specie sarebbe, ad avviso del ricorrente, ampiamente decorso, sin dal 22 giugno 2020 (cioè diciotto mesi raddoppiati, quindi tre anni, a partire dal 22 giugno 2017). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

5. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 27 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.Si osserva, conformemente alla requisitoria del P.G., che dal confronto testuale tra ricorso di legittimità ed appello ex art. 310 cod. proc. pen., l'odierna impugnazione ripropone i medesimi temi ed aspetti già dedotti con l'impugnazione di merito, proposta il 10 febbraio 2021, tutti già disattesi con ì'\) motivazione che risulta non illogica né incongrua né illegittima da parte dei giudici di merito. E' ben noto infatti che, secondo pacifico e risalente insegnamento di legittimità, che non vi è ragione alcuna per disattendere, «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6,n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556). La reiterazione di motivi già posti e già adeguatamente affrontati si risolve, infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, in un difetto di specificità dell'impugnazione. In ogni caso, si osserva come, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. («Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento»), nel caso di specie dall'annullamento pronunziato dalla S.C. - il 26 settembre 2019 - inizia a decorrere il termine di un anno e sei mesi (con scadenza, quindi, il 26 marzo 2021): donde la legittimità dell'ordinanza reiettiva emessa dal giudice di merito prima di tale data.

2. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.3. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso