Sentenza — n. 35889/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARicci Vincenzo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, accogliendo parzialmente l'appello del pubblico ministero, ha applicato al Ricci la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al delitto di cui all'art. 74 d. P. R. 9-10-1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35889/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Vi è infine diversità tra le risultanze investigative e le fonti di prova poste a fondamento dei procedimenti penali menzionati. D'altronde il quadro indiziario per il reato ex art. 74 era sussistente in capo al ricorrente al momento del suo arresto, in data 6 luglio 2016, poiché vi è stata contestualità e coincidenza nell'acquisizione del quadro di gravità indiziaria e l'indagine al momento dell'arresto era unica e scaturiva dall'iniziale notitia criminis, sviluppata dal medesimo organo di polizia giudiziaria, onde sussisteva il requisito della desumibilità dagli atti poiché gli elementi per emettere una nuova ordinanza cautelare erano già presenti al momento dell'arresto dell'odierno imputato, mentre la separazione dei procedimenti è frutto di una scelta del pubblico ministero.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCI VINCENZO nato a ALBERONA il 17/08/1957 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; sentite le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che conclude per l'inammissibilita'. E' presente l'avvocato VENDITTI CLAUDIO del foro di FOGGIA in difesa di RICCI VINCENZO. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Ricci Vincenzo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che, accogliendo parzialmente l'appello del pubblico ministero, ha applicato al Ricci la misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine al delitto di cui all'art. 74 d. P. R. 9-10-1990, n. 309.
2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., versandosi, nel caso di specie, in un'ipotesi di contestazione a catena. Il ricorrente è stato infatti arrestato, il 6 luglio 2016, processato per il reato di illecita detenzione di 112 grammi di cocaina e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, prima, e degli arresti donniciliari, poi, per un periodo complessivo di circa nove mesi. La condanna è divenuta definitiva. Erroneamente il giudice a quo ha negato la sussistenza del requisito dell'anteriorità dei fatti oggetto del presente procedimento, correttamente ravvisato invece dal G.i.p., il quale aveva puntualmente osservato come non sia applicabile la misura cautelare all'indagato, atteso che il dies a quo della custodia cautelare a suo carico dovrebbe farsi retroagire al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare e dunque i termini di fase sarebbero già scaduti.
Erroneamente invece il Tribunale ha ritenuto che la condotta di partecipazione all'associazione si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza, mentre non vi è in atti alcuna prova della partecipazione del Ricci dopo il suo arresto del 6 luglio 2016 all'attività dell'associazione ex art. 74 I. stup. oggetto di contestazione. D'altronde il reato ex art. 73 per il quale si è proceduto all'arresto è in connessione qualificata con il delitto di cui all'art. 74 I. stup. e con tutti i reati- fine contestati al ricorrente nel presente procedimento.
Incongruamente è stato valorizzato al riguardo il dato che il ricorrente sia stato nuovamente arrestato in data 7 marzo 2019, sempre per il delitto di cui all'art. 73, poiché tale richiamo è ancorato a dati probatori e risultanze processuali che non sono oggetto del presente procedimento penale ma di un altro, nell'ambito del quale il Ricci è imputato in concorso con un soggetto diverso dagli appartenenti al presunto "clan lucerino". Vi è dunque diversità sia tra i soggetti imputati nei due procedimenti penali sia tra le manifestazioni concrete dei fatti storici oggetto di contestazione, in ordine al luogo, ai tempi e alle quantità di stupefacenti, essendo le imputazioni riconducibili tutte alla previsione ex art. 73 comma 5, meno grave rispetto all'art. 74 e ai delitti-fine contestati nel presente procedimento penale.
Vi è infine diversità tra le risultanze investigative e le fonti di prova poste a fondamento dei procedimenti penali menzionati. D'altronde il quadro indiziario per il reato ex art. 74 era sussistente in capo al ricorrente al momento del suo arresto, in data 6 luglio 2016, poiché vi è stata contestualità e coincidenza nell'acquisizione del quadro di gravità indiziaria e l'indagine al momento dell'arresto era unica e scaturiva dall'iniziale notitia criminis, sviluppata dal medesimo organo di polizia giudiziaria, onde sussisteva il requisito della desumibilità dagli atti poiché gli elementi per emettere una nuova ordinanza cautelare erano già presenti al momento dell'arresto dell'odierno imputato, mentre la separazione dei procedimenti è frutto di una scelta del pubblico ministero.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Con requisitoria scritta, in data 30-5-2021, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. 28-10-2020. n. 137, conv. In I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La doglianza formulata dal ricorrente è infondata. L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dispone che, se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza, connessi in via di concorso formale o di continuazione o legati da nesso teleologico (c.d. connessione qualificata), i termini di custodia cautelare decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave.
L'effetto di retrodatazione non ha luogo relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto che ha formato oggetto del primo titolo custodiale (Cass., Sez. 1, n. 4895 del 12-7-1999, Rv. 214011). Occorre, pertanto, per la ravvisabilità di un'ipotesi di contestazione a catena, in primo luogo che i fatti oggetto del secondo titolo coercitivo siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza e, in secondo luogo, che essi non fossero desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto oggetto del primo provvedimento restrittivo.
2. In ordine a quest'ultimo requisito, occorre osservare come il giudice a quo abbia posto in rilievo che l'informativa conclusiva relativa ai fatti oggetto del procedimento era stata depositata in data 2 maggio 2018 e che dunque non può sostenersi che prima del rinvio a giudizio disposto nell'ambito del procedimento di riferimento, nato dall' arresto in flagranza del Ricci in data 6-7-2016 e sfociato in una sentenza di primo grado emessa già in data 13 gennaio 2017, fosse desumibile dagli atti il quadro probatorio relativo al reato associativo per il quale il pubblico ministero aveva richiesto l'emissione di una seconda ordinanza. Trattasi di motivazione del tutto congrua, dalla quale si evince l'assenza di un presupposto essenziale per la ravvisabilità della contestazione a catena.
3. Anche per quanto attiene al presupposto relativo all'anteriorità del fatti oggetto del secondo titolo coercitivo rispetto all'emissione della prima ordinanza, il giudice a quo ha sottolineato come la contestazione dei fatti-reato nel presente procedimento riguardi periodi che cronologicamente vanno ben oltre le date del primo, essendovi contestazione cosiddetta aperta i (da settembre 2015 all'attualità) rispetto ai fatti di cui al primo procedimento. Alla luce di tale motivazione, assai precisa e puntuale, non sussiste nemmeno tale presupposto della contestazione a catena, ragion per cui del tutto ritualmente il giudice a quo ha escluso l'operatività dell'effetto di retrodatazione.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art 28 reg. esec. cod. proc. pen.. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es