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Sentenza — n. 35887/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35887/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35887/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO ANTONINO nato a CAVA DE' TIRRENI il 12/01/1966 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35887/2021 — snpen · Corte di Cassazione: BENVENUTO Antono nel ricorso rilevava come la motivazione dell'ordinanza ripristinatoria della custodia in carcere si palesasse in violazione del disposto dell'art.276 comma 1 cod.proc.pen. che richiedeva, ai fini dell'aggravamento, la valutazione dell'entità, delle circostanze e dei motivi della violazione, e manifestamente contraddittoria, illogica ed apparente, atteso che l'incontro tra i due imputati era espressione di una leggerezza, avendo gli stessi deciso di incontrarsi onde recarsi insieme, per la prima volta, a fare la spesa per le proprie esigenze di vita, trattandosi di un'isolata inosservanza alla prescrizioni imposte e che una siffatta inosservanza non aveva determinato alcun pericolo per la salvaguardia delle esigenze cautelari sottese alla misura in atto.

Parole chiave

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atto sessuale con un detenuto carcerazione di sicurezza grave intralcio alla circolazione restrizione di libertà diritto di visita sorvegliato carcerazione preventiva eccessiva
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO ANTONINO nato a CAVA DE' TIRRENI il 12/01/1966 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.BENVENUTO AntongISalvatorel ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Salerno che gli aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere in aggravamento rispetto alla misura domiciliare in precedenza disposta, per essersi intrattenuto con coimputato dello stesso reato all'interno di un'autovettura in orario in cui era stato autorizzato a lasciare la detenzione domiciliare per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana. Il Benvenuto era stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art.74 Dpr 309/90 comma 6 Dpr 309/90 e di alcuni reati fine in materia di sostanze stupefacente, riqualificati come fatti di lieve entità e condannato alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione.

2. Il Tribunale dell'appello cautelare evidenziava che la violazione della prescrizione concernente il divieto di comunicare con terzi soggetti risultava nella specie particolarmente grave ed evidenziava la complessiva inadeguatezza della misura domiciliare disposta, tenuto conto della relazione intervenuta con correo, anch'esso in regime di arresti domiciliari, che denotava da un lato l'insensibilità del ricorrente alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria e dall'altra il pericolo di una ripresa dell'attività criminosa a seguito dell'incontro con altro pregiudicato, chiamato a rispondere degli stessi fatti reati nel medesimo procedimento.

3. BENVENUTO Antono nel ricorso rilevava come la motivazione dell'ordinanza ripristinatoria della custodia in carcere si palesasse in violazione del disposto dell'art.276 comma 1 cod.proc.pen. che richiedeva, ai fini dell'aggravamento, la valutazione dell'entità, delle circostanze e dei motivi della violazione, e manifestamente contraddittoria, illogica ed apparente, atteso che l'incontro tra i due imputati era espressione di una leggerezza, avendo gli stessi deciso di incontrarsi onde recarsi insieme, per la prima volta, a fare la spesa per le proprie esigenze di vita, trattandosi di un'isolata inosservanza alla prescrizioni imposte e che una siffatta inosservanza non aveva determinato alcun pericolo per la salvaguardia delle esigenze cautelari sottese alla misura in atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va preliminarmente evidenziato che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sopravvenuta inadeguatezza della misura cautelare domiciliare in ragione della gravità, delle circostanze e dei motivi della violazione.

2. Orbene il giudice del riesame ha rappresentato in termini del tutto coerenti come la decisione dei correi di incontrarsi in costanza di detenzione domiciliare delocalizzata, e di intrattenersi a bordo di autovettura di uno dei correi, peraltro in pendenza del giudizio di appello che li vedeva chiamati a rispondere di ipotesi associativa nel traffico di sostanze stupefacenti e in alcuni reati fine, non costituisse una semplice leggerezza, come ipotizzato dalla difesa, ma una grave violazione alle prescrizioni della misura, in quanto non solo risultava violato il precetto di non comunicare con soggetti estranei al proprio ambito domestico, ma aveva consentito il ripristino di relazioni personali a due soggetti chiamati a rispondere dello stesso reato e già riconosciuti appartenenti ad un medesimo sodalizio criminoso, così da rappresentare un pericolo concreto di ricostituzione del contesto criminale di provenienza, e comunque di vanificare le, finalità della misura domiciliare delocalizzata a ciascuno riconosciuta, che era appunto quella di isolare i singoli sodali dal gruppo criminoso di appartenenza e non certo quello, di consentire se non incentivare i contatti fra gli stessi.

3. A fronte di tali logiche e coerenti argomentazioni, che si sposano con il percorso motivazionale richiesto dall'art.276 cod.proc.pen. in relazione all'entità della violazione e alle circostanze della stessa, il ricorrente non ha svolto alcuna analisi critica della motivazione del provvedimento impugnato, ma si è limitato a sottolineare la venialità e la mancanza di gravità della inosservanza alle prescrizioni, la superficialità della condotta del ricorrente ma l'assenza di pericula riconducibili a tale comportamento, di fatto omettendo di confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, che rispondono ampiamente alle analoghe doglianze prospettate nell'appello cautelare, senza fornire una plausibile giustificazione di un comportamento talmente abnorme e grave, che evoca scenari assolutamente compatibili con la ripresa di attività criminali o progettazioni associative, nel nuovo ambito territoriale in cui gli stessi erano stati inseriti.

4. All'inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in tremila euro, in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co. 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso nella camera di consiglio in data 15 Giug