Sentenza — n. 35882/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ha disposto la confisca del denaro senza alcuna motivazione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente, appunto, alla disposta confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Così deciso 15/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dile,.Cenci Franc M
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35882/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 6 maggio 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, quanto alla mancanza di motivazione circa la confisca del denaro in sequestro.
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SENTENZA sul ricorso proposto da: CADILE OMAR nato a ROMA il 27/07/1979 avverso la sentenza del 14/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
131 14 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Roma ha applicato ex art. 444 proc. pen., la pena concordata tra il Pubblico Ministero ed Omar Cadile, imputato di detenzione a fine di cessione di 586 grammi di hashish (da cui sono ricavabili circa 8.200 dosi medie singole: capo A dell'editto), di detenzione di un'arma clandestina da sparo (capo B) e di ricettazione dell'arma in questione (capo C), fatti commessi il 21 maggio 2020 ; ritenuto più grave il reato di cui al n. 3, con l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito; per quanto in questa sede rileva, ha ordinato la confisca del denaro contante in sequestro. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza, limitatamente alla confisca del denaro, l'imputato, tramite difensore di fiducia, che si affida ad un solo, complessivo, motivo, con cui deduce violazione di legge (artt. 240 e 240-bis cod. pen. ed 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), anche sotto il profilo della totale mancanza della motivazione giustificativa, non sussistendo - e non essendo comunque indicata - una relazione tra il denaro ed il reato.
Richiamate anche le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio circa il proprio reddito, si chiede l'annullamento della sentenza, quanto alla parte concernente la confisca del denaro.
3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 6 maggio 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, quanto alla mancanza di motivazione circa la confisca del denaro in sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
131 ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si illustrano.
2. Va premesso che le Sezioni Unite della S.C. con decisione n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, ric. Savin, hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. Ciò posto, è insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 t del 10/04/1990, Di Cesare, Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna.
Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»). Il principio è stato, peraltro, di recente ribadito da Sez. 6, n. 55825 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204, che ha puntualizzato che «In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato».
3. Dovendosi dare continuità al richiamato insegnamento, poiché il Giudice ha riconosciuto sussistente il reato di detenzione a fine di cessione (capo n.
1) e ha disposto la confisca del denaro senza alcuna motivazione, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente, appunto, alla disposta confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma. Così deciso 15/06/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dile,.Cenci Franc M