Italian Court dismisses appeal claiming agreed sentence lacked mandatory reasoning for non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the agreed sentence lacked necessary reasoning regarding non-punishment grounds. The appellant argued that an aggravating circumstance should have been absorbed by a more serious charge, warranting acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that once a sentence is agreed upon, the defendant can only challenge the absence of non-punishment causes, not the substantive facts, and that the judge's brief mention of these elements satisfies the motivation requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Upon an agreed sentence, the defendant may only contest the absence of non-punishment causes; the judge's duty is satisfied by briefly noting the examination of positive and negative elements required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARGHZOU SAID nato il 02/05/1981 avverso la sentenza del 06/11/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA ' udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Barghzou Said ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 6 novembre 2020 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione a due episodi di detenzione illecita di cocaina, qualificati entrambi violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi nn. 1 e 2 dell'editto), al reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 3 - ritenuto più grave) e a quello di lesioni volontarie lievi, con l'aggravante del nesso teleologico e di avere agito nei confronti di un agente di polizia giudiziaria in servizio (capo n. 4), fatti commessi il 23 luglio 2020, riconosciuta ed applicata la recidiva, con l'aumento per la continuazione e con la diminuzione per il rito.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 582 e 576, comma 1, n. 5- bis cod. pen. ed assenza del requisito fisico della giustificazione), sotto il seguente profilo: essendo stato contestato all'imputato (al capo n.
4) il reato di lesioni personali aggravato ex art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen. (nesso teleologico) e, ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen. (contro un agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni), l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella concorrente contestazione di cui all'art. 337 cod. pen., reato necessariamente diretto verso un pubblico ufficiale. In conseguenza il giudice avrebbe dovuto pronunziare, rispetto a tale circostanza aggravante, sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma, mancando la motivazione sul punto, la sentenza meriterebbe l'annullamento. 3.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1.
Occorre preliminarmente dare atto, conformemente all'opinione del P.G., che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «I delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell'interessato. In quest'ultima ipotesi, il delitto di lesioni concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale e se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma è stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.» (così Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880).
Infatti, secondo Sez. 2, n. 26435 del 31/05/2005, Infurna, Rv. 232004, «Quando la violenza esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l'impunità, nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporsi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale» (sostanzialmente in termini, Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014, Bontennpo, Rv. 260321).
Secondo Sez. 6, n. 1272 del 05/12/2003, dep. 2004, Colletti, Rv. 229508, «Quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporglisi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale». Ancora: secondo Sez. 1, n. 167 del 14/01/1997, confl. comp.
Gip Pretura e Trib Firenze in proc. Lassal Abdellatif, Rv. 206922, «Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse e non già quegli atti, che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. In questa ultima ipotesi, l'ulteriore delitto di lesione, stante il suo carattere autonomo, concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, con l'effetto che, se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha prodotto consapevolmente le lesioni, non sia fine a sè stesso, ma venga posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per la sussistenza dell'aggravante della connessione teleologica»). 3.2.Ciò premesso, è pacifico che «La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, RV. 236622; in termini, più recentemente, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain Tasawar, Rv. 277102; ciò sulla scia dell'insegnamento di Sez.
U, n. 5777 del 27/03/1992, Di Benedetto, Rv. 191135 e dell'orientamento secondo cui «Il "patteggiamento" è un meccanismo processuale in virtù del quale imputato e P.M. si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena, prescindendo completamente da ogni riconoscimento di responsabilità da parte del primo. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta, e di applicarla dopo aver accertato che non emerge, "ictu oculi", una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen..
Di conseguenza, una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'imputato può impugnare la sentenza solo per inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Non può, invece, rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, come, ad esempio, la finalità, da lui perseguita con la condotta incriminata (e le conseguenti implicazioni di carattere giuridico), perché essi sono tutti coperti dal "patteggiamento"»: Sez. 6, n. 7984 del 25/05/1993, Franco, Rv. 194909; nello stesso senso, Sez. 1, n. 123 del 12/01/1994, Di Modugno, Rv. 196824). 3.3.Non risultando la questione posta dalla difesa immediatamente evidente ictu ()cui/ sulla base della sola lettura della sentenza impugnata, la censura è manifestamente infondata. 3.4.
Peraltro, come la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso