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Sentenza — n. 35879/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35879/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35879/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRACCINO SALVATORE nato a TERLIZZI il 29/12/1994 avverso la ordinanza del 05/07/2019 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura amministrativa accessoria.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35879/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta dal Tribunale.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale sanzioni penali riduzione della pena abbandono del procedimento per infrazione stradale revisione della sentenza penale reato di pirateria della strada
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRACCINO SALVATORE nato a TERLIZZI il 29/12/1994 avverso la ordinanza del 05/07/2019 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura amministrativa accessoria.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Trani, su richiesta dell'imputato cui ha prestato consenso l'ufficio del Pubblico Ministero, ha applicato a BORRACCINO Salvatore, in relazione al reato di omicidio stradale di cui all'art.589 bis cod.pen., la pena concordata di anni uno mesi sei di reclusione, disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per la durata di anni due ai sensi dell'art.222 comma II Codice della Strada. 2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia ipotesi di violazione di legge con riferimento al riconosciuto automatismo sanzionatorio tra la ipotesi di reato contestata e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, evidenziando al contempo che, in violazione a quanto previsto dal richiamato art.222 C.d.S., era stata applicata una sanzione amministrativa accessoria temporanea a fronte di un una statuizione di revoca della patente di guida avente effetto rescindente con conseguente obbligo per il conducente sanzionato di sottoporsi ad una nuova valutazione di abilità alla guida.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta dal Tribunale.

4. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.2, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattandosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019 n.21369, Melzani Rv.279349; sez.5, 13.11.2019, Letizia Anna Maria, Rv.277552).

5. Va peraltro evidenziato che, ai sensi dell'art.222 Cod.della Strada, è venuto meno l'automatismo sanzionatorio secondo il quale alla violazione dell'art.590 bis Cod.pen. sarebbe conseguita la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida senza alcuna possibilità di esercizio di apprezzamento discrezionale da parte del giudice. Invero la Corte Costituzionale, conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell'art.222 comma 2 quarto periodo Codice della Strada in quanto non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, anche qualora ricorrano ipotesi aggravate tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art.589 bis e 590 bis cod.pen., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma.

6. Dal quadro normativo così modificato dall'intervento della Corte Costituzionale discende che va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare la cui individuazione va pertanto rimessa al Tribunale di Trani con valutazione che dia conto delle ragioni che lo hanno orientato nella scelta, in applicazione dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., utilizzabili anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida (sez.4, 9.11.2017 n.55130, Rv.271661) e, al contempo, in termini del tutto contraddittori, abbia inoltre stabilito un limite temporale alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, laddove il limite temporale risulta del tutto incompatibile con detta sanzione, ma riservato alla sanzione amministrativa temporanea della sospensione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida per anni due e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trani. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 Giugno 2021 Il consigliere estensore Il Preside