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Sentenza — n. 35878/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35878/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35878/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La difesa di Righetti Valentino impugna l'ordinanza emessa in data 4/12/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Verona (n. 593/19, relativa al procedimento n. 10709/19 R.G.N.R. e n. 1230/19 R.G. G.i.p.) di rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decereto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato. Con il suddetto decreto il Righetti era stato condannato alla pena di euro 18.125,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. C), 2-bis cod. strada e 187, comma 1 e 1-bis, cod. strada. La difesa deduce la nullità del provvedimento di rigetto, lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175, comma 2 e 2-bis cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35878/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'ordinanza impugnata, pur concisa, segue un consolidato filone giurisprudenziale che ha più volte ribadito il principio secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione corretta notificazione contrassegno stradale guida in stato di ebbrezza qualificata revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIGH ETTI VALENTINO nato a NEGRAR il 14/10/1982 avverso l'ordinanza del 04/12/2019 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/74e le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa di Righetti Valentino impugna l'ordinanza emessa in data 4/12/2019 dal G.i.p. del Tribunale di Verona (n. 593/19, relativa al procedimento n. 10709/19 R.G.N.R. e n. 1230/19 R.G. G.i.p.) di rigetto della richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decereto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato. Con il suddetto decreto il Righetti era stato condannato alla pena di euro 18.125,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. C), 2-bis cod. strada e 187, comma 1 e 1-bis, cod. strada. La difesa deduce la nullità del provvedimento di rigetto, lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175, comma 2 e 2-bis cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Sostiene che il proprio assistito era venuto a conoscenza del decreto penale di condanna solo in data 13/11/2019, allorquando i Carabinieri del luogo di residenza notificarono il provvedimento della Prefettura di Verona, con cui veniva ordinata la revoca della patente di guida, a seguito della intervenuta esecutività del decreto. Prima di tale data il Righetti non aveva mai ricevuto notifiche riguardanti il procedimento penale. Da accertemaneti effettuati, si appurava che il decreto penale di condanna era stato notificato al difensore d'ufficio e all'interessato mediante servizio postale.

Per effetto della compiuta giacenza il Giudice aveva ritenuto che si fosse perfezionata la notifica nei confronti del Righetti: di qui la successiva esecutività del decreto per mancata opposizione. Il provvedimento di rigetto impugnato, lamenta il difensore, ha attribuito rilevanza decisiva alla sola regolarità formale della notificazione e ha investito l'interessato dell'onere di provare le ragioni della mancata conoscenza dell'atto, onere non esigibile secondo la giurisprudenza di legittimità. Tale impostazione, precisa, si porrebbe in palese contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 20795 del 30/04/2014, Rv. 259633 - 01; Sez. 6, n. 6421 del 2016 n.m.). Pertanto, invoca l'annullamento dell'ordinanza di rigetto della restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.

2. Il P.G., con articolata requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'ordinanza impugnata, pur concisa, segue un consolidato filone giurisprudenziale che ha più volte ribadito il principio secondo cui, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Ne consegue che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (si vedano Sez. 4, Sentenza n. 33458 del 21/06/2018, Biagi, Rv. 273427 - 01; Sez. 5, n. 138 del 14/10/2015, dep. 07/01/2016, Cogliandro, Rv. 265558 - 01; Sez. 3, n. 23322 del 10/03/2016, Temperino, Rv. 267223 - 01; Sez. 5, n. 26884 del 28/04/2016, D.C., Rv. 268045 - 01; Sez. 3, n. 35443 del 01/07/2016, Rispoli, Rv. 267875 - 01;

Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016, Raimondi, Rv. 268855 - 01; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017, Zhang, Rv. 270041 - 01; Sez. 1, n. 57646 del 29/09/2017, Mangiapia, Rv. 271912 - 01). Si è anche precisato, sempre in tema di restituzione del termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, che la regolarità formale della notificazione è idonea ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell'atto solo ove la stessa avvenga a mani dell'interessato, non incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare esplicitamente le ragioni determinative della mancata conoscenza (cfr.

Sez. 3, n. 5920 del 21/1/2014, Rv. 258919; Sez. 3, n. 20795 del 30/4/2014, Rv. 259633). Da quanto precede deve dedursi che la ritualità della notifica è fonte di sicura conoscenza solo allorquando si saldi con una circostanza che induca a ritenere integrato il profilo dell'effettiva conoscenza (condizione che si realizza con la notifica a mani proprie). Negli altri casi, ove vi siano dubbi ("obiettiva incertezza"), vale il princio del favor rei, alla sola condizione che il destinatario dell'atto abbia articolato un "principio di prova", deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine.

Venendo al caso in esame, la motivazione con la quale è stata disattesa la richiesta di remissione in termini si colloca nel solco della giurisprudenza sopra citata: il Giudice ha rappresentato l'assoluta mancanza, nella richiesta avanzata, dell'allegazione di ragioni che abbiano impedito la conoscenza. Nel ricorso tale assunto non è negato e neppure contestato: la contestazione è piuttosto rivolta al principio di diritto applicato, in realtà corretto. La sequenza che attiene alla "distribuzione dell'onere probatorio" nel caso in esame, ricavabile dalla copiosa giurisprudenza sopra citata, è evidente: grava sull'istante un onere di allegazione in ordine alle ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento; nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva. (Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018, Varsalona, Rv. 273400-01: "In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione in ordine alle ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento; nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva").

3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen