Sentenza — n. 35877/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza con cui il Gip del medesimo Tribunale applicava a Lecini Alfred la misura della custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Il Lecini è stato ritenuto elemento di vertice dell'associazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 35877/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono a cura della cancelleria gli adempimenti ex art.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LECINI ALFRED nato a DURAZZO( ALBANIA) il 04/08/1981 avverso l'ordinanza del 03/02/2021 del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; f letter..ser--ffrq le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI ( Gej.-Yì • t--; e .re— -74 c9
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Bologna ha confermato l'ordinanza con cui il Gip del medesimo Tribunale applicava a Lecini Alfred la misura della custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Il Lecini è stato ritenuto elemento di vertice dell'associazione.
2. Il procedimento traeva origine dall'attività di indagine che permetteva di scorgere elementi significativi di un'associazione dedita al traffico internazionale di stupefacente del tipo cocaina, stabilmente insediata in provincia di Modena e facente capo a soggetti di etnia africana ("gruppo di Rubiera"), operativo almeno dal 2018, al vertice del quale veniva individuato Daimallah Said, detto "Gushi", coadiuvato da Haddi Mounir. L'attività investigativa di fonte distrettuale accertava l'esistenza di almeno altri due gruppi stabilmente dediti al narcotraffico, composti da soggetti di etnia albanese, che per l'approvvigionamento di cocaina si servivano stabilmente di due canali, facenti capo a Deda Zef e poi a Lecini Alfred.
Il gruppo di Lecini Alfred presentava un'organizzazione ben strutturata che si interfacciava stabilmente con il gruppo dei magrebini, utilizzando contatti attraverso apparecchi telefonici non captabili, di ostacolo all'indagine, e che rendevano possibile soltanto la ricostruzione diretta dei rapporti tra clienti finali e corrieri dislocati in varie province. Nell'esposizione dettagliata della vicenda, il Tribunale si è soffermato sulle modalità operative del gruppo, i suoi componenti ed il ruolo apicale del Lecini, dimorante il Italia, che concludeva i contratti di compravendita con gli acquirenti, stabilendo il prezzo e le modalità di pagamento e pianificava e dirigeva le consegne dello stupefacente e le riscossioni tramite corrieri.
Ha disatteso quindi i motivi di riesame, con i quali si era contestato, sotto il profilo della gravità indiziaria, l'utilizzo di alcune utenze cellulari e, sotto il profilo delle esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura gradata degli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello in Italia, eventualmente anche con braccialetto elettronico.
3. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, limitatamente alla gravità indiziaria, lamentando vizio di motivazione in relazione alle deduzioni difensive prospettate in sede di riesame, riguardanti il reato associativo ed il ruolo di vertice attribuito al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.Giova ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).
2. Il Tribunale di Bologna ha puntualmente ottemperato a tale obbligo motivazionale descrivendo in primo luogo i contatti tra il Lecini e il duo Daimallah e Haddi segnalando le principali conversazioni interne al gruppo intercettato. Il ricorrente non contesta in realtà gli esiti dell'attività captativa ma si limita a sostenere la non attribuibilità all'indagato delle utenze. Sul punto però l'ordinanza impugnata ha fornito una risposta esaustiva, laddove ha affermato — con ragionamento immune da vizi logici — che sicuramente era in uso al Lecini il numero 3511218243, utilizzato in molteplici occasioni e trovato in possesso del Lecini al momento di un controllo dell'auto Renault Twingo da lui condotta il giorno 15/2/2019, dopo un incontro avvenuto con l'Haddi per la consegna di stupefacente (così l'annotazione di polizia giudiziaria del 15/2/2019, all'esito di servizio di osservazione).
Ha richiamato, quanto alla utenza 355676902896 il contenuto della richiesta di misura cautelare e le autorizzazioni alle intercettazioni relative a RIT 578/19. Quanto poi alla attribuzione della messaggistica contenuta sul telefono Acquarius sequestrato all'Haddi, ha riscontrato con "certezza assoluta" la riconducibilità della messaggistica al Lecini, che, in base alla lettura di quanto registrato, risultava aver consegnato personalmente il telefono all'Haddi, spiegandogliene il funzionamento: le comunicazioni successive estrapolate poi dal tecnico incaricato riguardavano dunque i due utilizzatori del telefono, "dedicato" alle comunicazioni riguardanti l'illecita attività di narcotraffico oggetto di indagine.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono a cura della cancelleria gli adempimenti ex art.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 18 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela