Sentenza — n. 35876/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Milano ha respinto l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. pen., da Mema Leonard avverso l'ordinanza emessa il 28/12/2020 dal Gip del Tribunale di Monza che rigettava l'istanza di attenuazione della misura carceraria in essere, applicata con ordinanza del 14/10/2020, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 299 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35876/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono a cura della cancelleria gli adempimenti ex art.94, comma 1 -ter, disp.att.cod.proc.pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEMA LEONARD nato il 30/04/1984 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette servtTi_t le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI - (21(4 I . u e
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano ha respinto l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. pen., da Mema Leonard avverso l'ordinanza emessa il 28/12/2020 dal Gip del Tribunale di Monza che rigettava l'istanza di attenuazione della misura carceraria in essere, applicata con ordinanza del 14/10/2020, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90.
2. La misura veniva applicata nella ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, emergenti dal verbale di arresto che dava atto che, nella tarda mattinata del 12/10/2020, i Carabinieri di Arcore, in normale servizio di prevenzione lungo la tangenziale di Usmate-Velate, procedevano al controllo di un'autovettura, condotta da Lusha Shir, al cui interno veniva rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina pari a circa 1,7 kg occultato in un vano sotto la tappezzeria del lato passeggero. Giunti presso l'abitazione del Lusha per estendervi la perquisizione, i militari intercettavano due uomini che ne stavano uscendo.
Uno dei due, identificato in Dauti Klodian, recava con sé un borsone di colore giallo visibilmente pesante. Alla vista degli operanti, i soggetti si separavano cercando di guadagnare velocemente l'uscita dal cortile ma venivano prontamente raggiunti e fermati. L'altro individuo era identificato per Mema Leonard, cugino del predetto Lusha Shir. Il borsone giallo conteneva due presse artigianali smontate con i relativi utensili per l'assemblaggio. All'interno dell'abitazione, veniva rinvenuto altro stupefacente e segnatamente: al piano sottotetto, nascosto in un'intercapedine in cartongesso, tre panetti di marijuana per complessivi 328 grammi e, dentro un mobile in legno, ulteriori 3,964 kg di eroina.
Dauti Klodian era altresì trovato in possesso delle chiavi dell'appartamento. In sede di interrogatorio, l'odierno ricorrente e il Dauti dichiaravano di essersi trovati sul posto perché entrambi incaricati di ristrutturare l'appartamento del Lusha. Mema precisava che, al momento dell'arrivo dei Carabinieri, egli era uscito per acquistare qualcosa da mangiare e consumare con la compagna del Lusha rimasta a casa e che, quel giorno, lui e il Dauti avrebbero dovuto mettere il cemento nel sottotetto. Il Gip aveva ritenuto prive di pregio le dichiarazioni del Mema, evidenziando che le modalità del fatto ed il rinvenimento dello stupefacente dimostravano, senza ombra di dubbio, la riconducibilità a tutti gli arrestati della droga.
Il Gip reputava sussistente il pericolo di reiterazione del reato, attese le modalità del fatto, in considerazione della incapienza economica incompatibile con la disponibilità di un quantitativo di droga non disprezzabile, significativo dell'esistenza di una attività di spaccio consolidata e connessa ad una non minimale capacità distributiva.n 3. Avverso la prefata ordinanza del Tribunale ricorre per cassazione il difensore dell'indagato che solleva un unico motivo con cui deduce vizio della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, eventualmente limitata alla detenzione dello stupefacente tipo marijuana rinvenuto nell'abitazione del Lusha, e non anche dell'eroina occultata in una intercapedine della tappezzeria dell'auto del Lusha.
4. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Come correttamente osservato dal Tribunale del Riesame, laddove ha respinto le medesime argomentazioni di cui all'istanza proposta ex art. 299 cod.proc.pen., la presenza dell'imputato presso l'abitazione del Lusha non poteva essere casuale e riconducibile a presunti lavori di ristrutturazione in base a quanto in contrario emerso dalle intercettazioni telefoniche, mentre il quantitativo di principio attivo rilevato dalla analisi tossicologiche non attenuava la gravità della condotta. Ciò posto, giova ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).
Nell'ordinanza ricorsa, il giudice del riesame ha esaminato puntualmente le doglianze dell'indagato, ribadendo la gravità del fatto anche alla luce dell'esito delle indagini tossicologiche, e la presenza del Mema in casa del Lusha, al solo fine di occultare lo stupefacente nel più breve tempo possibile stante l'imminente intervento delle forze dell'ordine sarebbe stato imminente.
3. Le ripetitive doglianze dell'odierno ricorrente sono pertanto prive di pregio.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono a cura della cancelleria gli adempimenti ex art.94, comma 1 -ter, disp.att.cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 18 maggio 2021 Il Consigliere este