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Sentenza — n. 35875/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35875/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35875/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con la ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione proposta da Barbato Mariano per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 21/09/2010 al 07/12/2011 in relazione ai reati di concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona, dai quali era stato assolto dal Tribunale di Napoli per non aver commesso il fatto con sentenza emessa il 7 dicembre 2011, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 16 aprile 2013. Secondo quanto esposto nell'ordinanza in esame, la ragione dell'assoluzione era dovuta alla impossibilità da parte del giudice di merito di utilizzare ex art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen. le dichiarazioni di Migliore Vincenzo, esecutore materiale dei reati e chiamante in correità del Barbato, per essersi lo stesso rifiutato di sottoporsi ad esame, dichiarazioni per contro utilizzabili dal giudice della riparazione secondo il principio di diritto espresso da questa Corte Suprema (ex multis, Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651-01), che ha ripetutamente affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice può utilizzare gli atti che nel giudizio di cognizione sono risultati "fisiologicamente" inutilizzabili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35875/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'elemento del silenzio circa le ragioni dell'incontro con il Migliore, pure valorizzato nell'impugnata ordinanza, è del pari principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la facoltà di non rispondere, ovvero di rispondere limitandosi a negare l'addebito fornendo una versione dei fatti non credibile, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, 9 luglio 2014 n.29967, Rv.259941).

Parole chiave

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reato mancato commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità istruzione penale per appropriazione indebita fine di indebito profitto indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBATO MARIANO nato a NAPOLI il 17/12/1989 avverso l'ordinanza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letteLsentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la ordinanza in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione proposta da Barbato Mariano per l'ingiusta detenzione patita in carcere dal 21/09/2010 al 07/12/2011 in relazione ai reati di concorso in rapina pluriaggravata e sequestro di persona, dai quali era stato assolto dal Tribunale di Napoli per non aver commesso il fatto con sentenza emessa il 7 dicembre 2011, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 16 aprile 2013. Secondo quanto esposto nell'ordinanza in esame, la ragione dell'assoluzione era dovuta alla impossibilità da parte del giudice di merito di utilizzare ex art. 526 comma 1-bis cod. proc. pen. le dichiarazioni di Migliore Vincenzo, esecutore materiale dei reati e chiamante in correità del Barbato, per essersi lo stesso rifiutato di sottoporsi ad esame, dichiarazioni per contro utilizzabili dal giudice della riparazione secondo il principio di diritto espresso da questa Corte Suprema (ex multis, Sez. 4, n. 49771 del 17/10/2013, Palma, Rv. 257651-01), che ha ripetutamente affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice può utilizzare gli atti che nel giudizio di cognizione sono risultati "fisiologicamente" inutilizzabili.

Orbene, l'analisi delle dichiarazioni del Migliore Vincenzo, unitamente all'accertamento della presenza del Barbato in una zona non distante da quella in cui fu commessa la rapina ed in orario compatibile con quello della consumazione del reato, i contatti telefonici che questi aveva avuto con uno degli esecutori materiali della rapina ed ancora la inverosimiglianza della versione fornita il sede di interrogatorio di garanzia di essersi limitato a fornire un passaggio a Napoli al Migliore senza conoscerne il motivo, costituivano - ad avviso della Corte partenopea - colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, tramite il difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione e violazione dell'art.314 cod. proc. pen. quanto all'accertamento della sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.

3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.2. Costituisce infatti principio consolidato quello dell'autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione, nel senso che il giudice della riparazione non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma può rivalutare, non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione, i fatti anche penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice del merito (Sez.4, sent.n.27397 del 10 giugno 2010, Rv.247867).

Ed allora, secondo questa chiave di lettura del materiale probatorio acquisito agli atti ed utilizzabile nella decisione sulla richiesta di indennizzo, la Corte di merito ha ben evidenziato che gli elementi indizianti che hanno portato all'adozione della misura, pur se non sono stati ritenuti sufficienti per fondare una pronuncia di condanna, hanno però dimostrato che il Barbato era in contatto con l'autore della condotta illecita e si trovava nei pressi del luogo di commissione del reato, per una ragione non precisata in sede di interrogatorio, elementi tutti gravemente indizianti in relazione ai reati contestati.

Quanto all'elemento del silenzio circa le ragioni dell'incontro con il Migliore, pure valorizzato nell'impugnata ordinanza, è del pari principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la facoltà di non rispondere, ovvero di rispondere limitandosi a negare l'addebito fornendo una versione dei fatti non credibile, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, 9 luglio 2014 n.29967, Rv.259941).

Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comportamento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, 29 ottobre 2008 n.40291, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, 31 ottobre 2008 n.40902, Rv.242756).

3. Appare pertanto corretto l'argomentare della Corte di Napoli riguardo al fatto che il Barbato, tenendo la condotta sopra descritta, obiettivamente idonea ad essere percepita all'esterno come una sua complicità, e rappresentando poi falsamente, in sede di interrogatorio, che si era limitato a dare un passaggio al Migliore Vincenzo accompagnandolo a Mergellina, senza fornire alcuna ulteriore spiegazione, aveva indubbiamente contribuito ad ingenerare nel giudice della cautela il convincimento relativo alla sua responsabilità concorsuale nell'attività delittuosa contestata, che ha dato origine all'adozione ed al mantenimento della misura detentiva, revocata all'esito del giudizio di primo grado in conseguenza del comportamento processuale del Migliore, che si era sottratto all'esame dibattimentale. Tanto vale a configurare in capo al ricorrente la sussistenza della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiamati.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 maggio 2021 Il Consigliere estensore I