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Sentenza — n. 35871/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35871/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35871/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INZIRILLO ANTONINO nato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per l'inarnmissibilita del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse di INZIRILLO Antonino, condannato dal Tribunale di quella città per il delitto di tentato furto pluriaggravato, posto in essere mediante atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi dei misuratori custoditi nell'alloggiamento dei contatori di un condominio (previamente forzato il lucchetto con una tenaglia, con violenza sulla cosa, esposta per destinazione alla pubblica fede e con la recidiva aggravata; in Palermo il 1/6/2013).

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35871/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici territoriali hanno sostanzialmente motivato in ordine alle censure svolte con il gravame di merito, ritenendole inidonee a scalfire l'apparato motivazionale della sentenza appellata. Quanto, poi, alla recidiva, nel sostanziale silenzio della sentenza appellata in ordine alla maggiore offensività della condotta (rinvenendosi il solo riferimento ai precedenti penali dell'imputato), il giudice d'appello ha affermato che il relativo motivo era distonico rispetto al "tessuto motivazionale" del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di rigore motivi di revisione allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
103/2017 che ha modificato il testo dell'art. 581 cod. proc. pen., estendendo il requisito della specificità dei motivi d'appello.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INZIRILLO ANTONINO nato a CAPACI il 08/05/1967 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per l'inarnmissibilita del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse di INZIRILLO Antonino, condannato dal Tribunale di quella città per il delitto di tentato furto pluriaggravato, posto in essere mediante atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi dei misuratori custoditi nell'alloggiamento dei contatori di un condominio (previamente forzato il lucchetto con una tenaglia, con violenza sulla cosa, esposta per destinazione alla pubblica fede e con la recidiva aggravata; in Palermo il 1/6/2013).

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione della legge processuale, in riferimento alla declaratoria di inammissibilità del gravame di merito, depositato prima della entrata in vigore della legge n. 103/2017 che ha modificato il testo dell'art. 581 cod. proc. pen., estendendo il requisito della specificità dei motivi d'appello. In ogni caso, la difesa ha contestato che, nella specie, i motivi del gravame fossero aspecifici, rilevando che le censure erano, al contrario, atte a scalfire il quadro probatorio, con indicazione delle ragioni a sostegno.

Inoltre, anche l'invocato riconoscimento delle generiche era sostenuto da argomentazioni pertinenti, quanto ai restanti motivi avendo il difensore formulato le relative richieste per mitigare il trattamento sanzionatorio alla stregua dell'entità del fatto, dell'irrisorietà del danno e della condotta tenuta. Quanto alla recidiva, in particolare, il difensore ha precisato che la richiesta di esclusione era stata direttamente collegata alla natura facoltativa e non più obbligatoria dell'aumento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto.

2. I giudici territoriali hanno sostanzialmente motivato in ordine alle censure svolte con il gravame di merito, ritenendole inidonee a scalfire l'apparato motivazionale della sentenza appellata. Quanto, poi, alla recidiva, nel sostanziale silenzio della sentenza appellata in ordine alla maggiore offensività della condotta (rinvenendosi il solo riferimento ai precedenti penali dell'imputato), il giudice d'appello ha affermato che il relativo motivo era distonico rispetto al "tessuto motivazionale" del provvedimento impugnato.

3. Il motivo è fondato. Il diritto vivente ha da tempo precisato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In quella sede, peraltro, nel calibrare detto principio, il S.C. ha precisato che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (cfr. sez. un. Galtelli del 2017 cit., Rv. 268823; sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, Caruso Anna Maria, Rv. 278859).

4. Nella specie, la Corte territoriale, lungi dal rilevare l'omessa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che, fondate o infondate che fossero, sorreggevano certamente le singole censure articolate con il gravame, è entrata nel merito dell'impugnazione, sostanzialmente sancendone la manifesta infondatezza, in relazione a tutti i punti toccati dalla difesa, ivi compreso quello, invero neppure sorretto da un sufficiente apparato motivazionale, riguardante la contestata recidiva aggravata (cfr. in ordine all'onere motivazionale sul punto, sez. un. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino Francesco, in motivazione; sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, Di Maio Paolo, Rv. 281229).

5. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione a altra sezione della Corte d'appello di Palermo per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio. Deciso il 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presid nte Gabriella Cappel