Sentenza — n. 35869/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLERI JACOPO nato a AREZZO il 29/11/1977 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. LUCA TAMPIERI che ha conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato TAFI MARCO del foro di FIRENZE in difesa di MOLERI JACOPO il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35869/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Moleri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.. Si deduce che il Moleri aveva assicurato le biciclette ad una rastrelliera mediante un lucchetto, per cui erano munite di appositi ed adeguati dispositivi antifurto, per cui doveva essere esclusa la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLERI JACOPO nato a AREZZO il 29/11/1977 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. LUCA TAMPIERI che ha conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato TAFI MARCO del foro di FIRENZE in difesa di MOLERI JACOPO il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Firenze dell'8 giugno 2015, con cui Moleri Jacopo era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro sessanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 119, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (per avere, in concorso con persona non identificata e a fine di profitto, forzando il lucchetto con una pinza, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di due biciclette, del valore complessivo di euro duemilacinquecento parcheggiate sulla pub- blica via, non riuscendo nell'intento per il tempestivo intervento dei Carabinieri - in Firenze il 26 maggio 2015 - con la recidiva reiterata).
In ordine alla ricostruzione dei fatti, il personale di P.G. notava in p. Santa Croce due uomini dei quali uno in piedi con funzioni di palo e l'altro, con in mano una pinza, accovacciato in prossimità delle ruote di due biciclette collocate su una rastrelliera. Alla vista dei Carabinieri il palo riusciva ad allontanarsi, mentre l'altro, impegnato nelle operazioni di forzatura del lucchetto, era bloccato e tratto in arresto. La Corte territoriale ha ritenuto configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili lasciate dal possessore senza diretta e continua custodia per necessità e consuetudine.
Non rilevava la circostanza che le biciclette fossero assicurate ad una rastrelliera con un lucchetto, in quanto al momento del fatto il bene non si trovava sotto la diretta e continua vigilanza del possessore.
2. Il Moleri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge con riferimento all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.. Si deduce che il Moleri aveva assicurato le biciclette ad una rastrelliera mediante un lucchetto, per cui erano munite di appositi ed adeguati dispositivi antifurto, per cui doveva essere esclusa la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha ritenuto pacifica la sussistenza dell'aggravante dell'espo- sizione alla pubblica fede, benché la bicicletta parcheggiata sulla pubblica via fosse assicurata ad una rastrelliera con un lucchetto.Tradizionalmente si afferma che la necessità dell'esposizione alla pubblica fede debba essere intesa in senso relativo e non assoluto. Pertanto essa deve essere rife- rita non all'impossibilità di custodire il bene, ma a particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite. Ne deriva che, secondo la giurisprudenza prevalente e più recente, la configurabi- lità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della res, inidonee ad eliminare in modo assoluto il pubblico affidamento attraverso con- gegni o strumenti di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurti et similia) che non realizzino un ostacolo tale da costituire impedimento insormontabile alla sottra- zione del bene, in ragione della loro limitata efficacia protettiva (Sez. 4, n. 6581 del 04/02/2020, Lalli, non massimata, in fattispecie analoga;
Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275343; Sez. 5, n. 8331 del 13/07/2015, dep. 2016, Tripi, Rv. 266143). Si è precisato altresì che la configurabilità dell'aggravante non è esclusa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della res, ove queste si siano rivelate in concreto inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poiché con- sistenti in rimedi tali da non costituire un impedimento assoluto alla sottrazione del bene in ragione della loro limitata o inesistente efficacia (Sez. 5, n. 36844 del 25/09/2020, Grecu, Rv. 280132; fattispecie relativa al furto di gasolio da autocarri perpetrato dall'autista cui i mezzi erano stati affidati per il trasporto).
Assolutamente inconferente è il richiamo ad uno dei precedenti richiamati in ri- corso. Tale pronunzia non vale a sostenere l'assunto difensivo, poiché la diversa fat- tispecie concreta esaminata concerneva una bicicletta momentaneamente parcheg- giata sulla pubblica via, senza essere munita di alcun sistema di antifurto (Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012, dep. 2013, De Santis, Rv. 254381, così massimata: "In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. peri. - sub specie di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada").
Il tema centrale della sentenza richiamata era quello attinente alle nozioni di "ne- cessità" e "consuetudine": solo incidentalmente la pronuncia ha affrontato la tematica che viene in rilievo in questa sede, attinente all'impiego di sistemi di antifurto e, peraltro, anche nella citata pronuncia è affermata la tesi dell'ininfluenza ai fini della sussistenza dell'aggravante dell'apposizione di sistemi di antifurto a fini di salvaguar- dia del bene ("Può esservi o non esservi consuetudine, semmai, nell'apprestare si- stemi di tutela contro il furto, appunto per impedire che altri se ne impossessino: ma ciò non implica conseguenze di sorta sull'indefettibile e presupposta necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede").3.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma i! 21 settembre 2021. Il Consigliere estensore I!