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Sentenza — n. 35868/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35868/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35868/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERE ANTONIO nato a CATANZARO il 21/11/1960 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di BERLINGIERE Antonio per il delitto di furto aggravato di elettricità, per essersi egli appropriato, con violenza sulle cose, consistita nella manomissione dell'impianto per effettuare l'allaccio abusivo, di energia elettrica ai danni del fornitore e a vantaggio del proprio alloggio (in Catanzaro il 30/7/2015).

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35868/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo non ha neppure costituito oggetto di apposita censura con l'atto d'appello e poiché la dedotta nullità, ove mai prospettabile, rientrerebbe comunque tra quelle a regime c.d. intermedio, la stessa soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 180, cod. proc. pen. e non può, dunque, essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, dovendo essere promossa prima della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., sul punto, sez. 1, n. 28459 del 23/4/2013, Rame//a, Rv. 256105; sez. 5, n. 11086 del 15/12/2014, dep. 2015, Rv. 262816; sez. 1, n. 12400 del 5/2/2021, Rv. 280980).

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici abuso di impianti di telecomunicazioni risarcimento per atto illecito materiale elettrico e apparecchiature radio sottrazione di energia danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
265888, in fattispecie in tema di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen.).
art. 521 cod. proc. pen
Sul punto, oltre a ricordarsi che, in linea di principio, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod.
art. 624 cod. proc. pen
pen., che tenga conto dei richiamati principi di diritto, con rigetto nel resto e dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERE ANTONIO nato a CATANZARO il 21/11/1960 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per l'inammissibilita del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di BERLINGIERE Antonio per il delitto di furto aggravato di elettricità, per essersi egli appropriato, con violenza sulle cose, consistita nella manomissione dell'impianto per effettuare l'allaccio abusivo, di energia elettrica ai danni del fornitore e a vantaggio del proprio alloggio (in Catanzaro il 30/7/2015).

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante, per avere la Corte motivato in ordine alla sussistenza della fattispecie della manomissione, ma non anche della violenza sulle cose, contestata in imputazione e ritenuta dal primo giudice, così omettendo di rispondere alle specifiche censure formulate con l'atto d'appello. In ogni caso, la difesa osserva che, nella specie, non sarebbe ravvisabile alcuna manomissione o danneggiamento, poiché l'intervento sull'allaccio non avrebbe alterato l'impianto e neppure determinato la impossibilità di esercitare il controllo sul bene sottratto, rilevando vieppiù che le due diverse ipotesi previste nell'art. 625 n. 2, cod. pen., sarebbero tra loro inconciliabili, il danneggiamento rendendo ictu oculi il titolare della posizione protetta edotto della sottrazione, condizione che solo l'adozione di sistemi elusivi potrebbe compromettere.

Con un terzo motivo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, con riferimento al mancato avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, una volta visionato l'allaccio abusivo, avuto riguardo alla omessa verifica del funzionamento dell'allaccio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto limitatamente al punto che concerne l'aggravante contestata e rigettato nel resto.

2. La Corte territoriale ha rilevato come, a seguito di intervento dei Carabinieri, fosse stato accertato che il quadro contatore ENEL nell'androne del palazzo ove si trova l'abitazione dell'imputato era stato manomesso e che esisteva un allaccio diretto alla rete con una connessione mediante due cavi unipolari che alimentava l'appartamento di costui, sito al primo piano dello stabile, by-passando la registrazione dei relativi consumi; l'abitazione del BERLINGIERE, inoltre, era priva di contatore e, nel corso dell'accertamento, la captazione dell'energia era in atto.

L'imputato, in sede di interrogatorio di convalida, aveva ammesso l'addebito, giustificandolo con le sue precarie condizioni economiche. Con l'appello la difesa aveva contestato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c. 2, cod. pen., in considerazione delle modalità dell'allaccio abusivo e invocato il riconoscimento dello stato di necessità. La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto sussistente la prima, sotto fattispecie dell'uso del mezzo fraudolento, l'allaccio dei due cavi unipolari direttamente al quadro Enel avendo consentito di bypassare la registrazione dei consumi; e ha, poi, escluso che l'agente avesse agito in stato di necessità, per la semplice considerazione che le allegate difficoltà economiche dell'imputato erano disancorate da supporto probatorio, non emergendo la inevitabilità altrimenti del pericolo di danno, ben potendo egli ricorrere a forme di assistenza sociale.

3. Il secondo motivo non ha neppure costituito oggetto di apposita censura con l'atto d'appello e poiché la dedotta nullità, ove mai prospettabile, rientrerebbe comunque tra quelle a regime c.d. intermedio, la stessa soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 180, cod. proc. pen. e non può, dunque, essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, dovendo essere promossa prima della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., sul punto, sez. 1, n. 28459 del 23/4/2013, Rame//a, Rv. 256105; sez. 5, n. 11086 del 15/12/2014, dep. 2015, Rv. 262816; sez. 1, n. 12400 del 5/2/2021, Rv. 280980).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In linea generale, deve ribadirsi, con riferimento alle cause di giustificazione, che costituisce giudizio di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e logica, quello riguardante le circostanze atte ad integrare o ad escludere la configurabilità della scriminante dello stato di necessità (cfr. sez. 4 n. 46543 del 04/10/2004, Di Pietro, Rv. 230573). Nel caso di specie, la valutazione condotta dai giudici del merito, oltre ad essere supportata da motivazione congrua e non contraddittoria, è coerente con i principi più volte affermati da questa Corte, a mente dei quali, la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (cfr. sez. 5 n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888, in fattispecie in tema di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen.).

L'esimente in parola, infatti, postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (cfr. sez. 3 n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 267640; sez. 6 n. 27049 del 19/3/2008, Niang, Rv. 241014; sez. 7 ordinanza n. 26143 del 16/5/2006, Cissé, Rv. 234529).

5. Il primo motivo, invece, è fondato. La difesa coglie nel segno laddove evidenzia che i giudici d'appello hanno risposto in ordine alla censura riguardante la circostanza aggravante della manomissione (mezzo fraudolento), rimanendo silenti, invece, rispetto a quella che ha riguardato specificamente la fattispecie della violenza sulle cose. Nel capo d'imputazione e nella sentenza appellata, peraltro, si è fatto esplicito riferimento alla sola fattispecie aggravata dalla violenza sulle cose, anch'essa prevista dall'art. 625 n. 2, cod. pen. Sul punto, oltre a ricordarsi che, in linea di principio, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (cfr. sez. 5, n. 7208 del 1/12/2020, dep. 2021, Colucci Gianni, RV. 280472, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata all'imputato l'aggravante nel riferimento all'uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali), deve anche ribadirsi che le circostanze aggravanti previste dall'art. 625, c. 1, n. 2 cod. pen., della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento possono concorrere tra loro in ragione della diversa oggettività giuridica (cfr. sez. 4, n. 8860 del 11/2/2020, Cantore Simona, Rv. 278604, proprio in fattispecie di furto di energia elettrica; sez. 5, n. 19937 del 15/4/2021, Masucd Riccardo, Rv. 281108, sempre in ordine alla diversa oggettività giuridica delle due ipotesi).

Inoltre, occorre tener conto che - secondo il diritto vivente - nel reato di furto l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (cfr. sez. un. n. 40354 del 18/7/2013, Sciuscio, Rv. 255974; sez. 7, n. 8757 del 7/11/2014, dep. 2015, Bontempi, Rv. 262669; sez. 4, n. 8128 del 31/1/2019, Canzian Silvia, Rv. 275215; n. 10041 del 6/12/2018, dep. 2019, Chaketadze Zubar).

6. La sentenza va dunque annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello, per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell'elemento circostanziale di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., che tenga conto dei richiamati principi di diritto, con rigetto nel resto e dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione della penale responsabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.; rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro; rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità. Deciso il 21 sett