Sentenza — n. 35867/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEVAC LUCIANO nato a VOGHERA il 12/07/1989 LEVAC TOTO nato a CHIARI il 29/03/1986 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per il rigetto; udito l'avvocato ROVEGNO ANGELO del foro di PAVIA in difesa di LEVAC LUCIANO e LEVAC TOTO il quale, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 159 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35867/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il riconoscimento di un tale potere discrezionale in capo al giudice, peraltro, emerge anche in più recenti arresti: si è così riconosciuta la non perentorietà dell'elenco contenuto nell'art. 159 cod. proc. pen., con riferimento alla emersione di circostanze che dimostrino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati (cfr. sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso Massimo, Rv. 276037, in un caso in cui si è affermato che le ricerche vanno sì eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, ma non anche in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LEVAC LUCIANO nato a VOGHERA il 12/07/1989 LEVAC TOTO nato a CHIARI il 29/03/1986 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per il rigetto; udito l'avvocato ROVEGNO ANGELO del foro di PAVIA in difesa di LEVAC LUCIANO e LEVAC TOTO il quale, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Imola, con la quale LEVAC Luciano e LEVAC Toto erano stati condannati per due furti, pluriaggravato uno, ai danni di PODERI Giacomo (capo a, posto in essere il 28/4/2010), monoaggravato l'altro - per avere il primo giudice già escluso l'aggravante della destrezza - ai danni di LEARDINI Massimo (capo b, posto in essere il 5/5/2010), dichiarando estinto il secondo per prescrizione e rideterminando la pena per il residuo delitto.
2. Avverso la sentenza d'appello, hanno proposto ricorsi gli imputati con unico atto e medesimo difensore, formulando tre motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, con riferimento alla decisione relativa alla formulata eccezione di nullità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti dei due imputati, per non esser state le ricerche di costoro esperite anche nei luoghi di nascita, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti successivamente. Con il secondo, ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie la ricognizione di persone che, ove esperita, avrebbe fugato ogni dubbio circa la identificazione degli autori delle condotte criminose. Con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., contestandone la sussistenza dei presupposti legali. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. I giudici territoriali hanno preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità del decreto di irreperibilità degli imputati, osservando, da un lato, che il mancato espletamento di ricerche nei luoghi di nascita degli imputati era stato giustificato dal fatto che, nel verbale di vane ricerche, si era specificato che i due erano nomadi e che gli stessi, ancorché per lungo tempo dimoranti nel campo nomadi di Desenzano del Garda, via Colli Storici n. 247, ove avevano la residenza anagrafica, erano stati ivi ricercati dalla PG senza esito più volte, non emergendo che costoro avessero mai risieduto presso il luogo di nascita.
Sotto altro aspetto, peraltro, quei giudici hanno spiegato che, dopo l'udienza preliminare, nell'ambito di nuove ricerche prodromiche alla notifica del decreto che dispone il giudizio, i due erano stati effettivamente reperiti nel luogo di residenza, ove le ricerche erano state invano espletate in precedenza, senza che fosse emerso alcun elemento a dimostrazione che gli stessi, nel lasso temporale tra le due ricerche, fossero stati presenti presso il luogo di nascita, ove mai avevano vissuto, non risultandovi neppure l'esistenza di campi nomadi.
La Corte ha, poi, aggiunto che gli imputati non avevano mai affermato che, ove fossero stati cercati nei comuni di nascita, vi sarebbero stati reperiti e che, dalle ricerche presso il sistema DAP, essi non erano più presenti presso istituti penitenziari, dai quali erano stati dimessi sin dal 2009 il LEVAC Toto, dal 2010 il LEVAC Luciano. In quella occasione, peraltro, entrambi avevano dichiarato la residenza proprio in Desenzano del Garda, via Colli Storici 247. Quanto all'avvenuta identificazione degli imputati come autori dei furti contestati, la Corte ha richiamato la ricostruzione delle due vicende, operata dal Tribunale, evidenziandone lo stesso modus operandi (quanto all'episodio ai danni del LEARDINI, costui era stato contattato telefonicamente da un tale "Claudio" che gli offriva in vendita dei pallets di legno a un prezzo conveniente; i due si erano dati appuntamento e sul luogo erano arrivate due persone con le quali il denunciante aveva concordato il prezzo della merce e un successivo appuntamento per il suo ritiro; a un certo punto, uno dei due era salito in auto con la persona offesa, chiedendole di mostrarle il denaro perché non voleva essere truffato; dopo l'esibizione del denaro, tuttavia, il sedicente venditore aveva iniziato a contarlo e, aperta la portiera, lo aveva consegnato ad altra persona sopraggiunta su altra autovettura in compagnia di un terzo soggetto; uno dei soggetti sopraggiunti aveva poi accompagnato la persona offesa presso una via con numerosi capannoni, mentre "Claudio" era salito sull'altra auto; l'uomo si era allontanato repentinamente con la somma, salendo sull'auto sulla quale si trovavano già gli altri due complici; quanto all'episodio PODERI, invece, anche in questo caso tutto avava inizio dopo un contatto telefonico da parte di tale "Claudio" che aveva proposto l'acquisto di pallets; in questo caso PODERI Leonardo si era recato al primo appountamento durante il quale egli si era accordato con due individui; ma era stato poi PODERI Giacomo a recarsi presso il luogo della "consegna" con il denaro; all'appuntamento era giunto il sedicente "Claudio" con un altro soggetto; "Claudio" era salito a bordo dell'auto del PODERI e, a un certo punto, gli aveva chiesto di mostrargli la cifra pattuita; mentre la persona offesa era girata per riporre la carpetta dalla quale aveva estratto il denaro, l'uomo gli aveva strappato di mano la somma di denaro, scendendo rapidamente dall'auto per salire a bordo di altra passata a prelevarlo, della quale la persona offesa riusciva però a prendere il numero di targa, poi fornito alla PG unitamente al numero dell'utenza dalla quale era partito il contatto).
I due imputati erano stati riconosciuti senza alcun tentennamento dal LEARDINI, sicché indubbia era la loro responsabilità quanto al reato dichiarato prescritto; quanto all'altro episodio, oltre alla identità del modus operandi, i giudici del merito hanno valorizzato la circostanza che il primo contatto in tutti e due gli episodi era avvenuto con la stessa utenza cellulare e che l'auto che aveva prelevato il complice, dopo la sottrazione della somma di denaro al PODERI, era intestata a soggetto già convivente con LEVAC Luciano, con la quale costui aveva avuto figli; l'auto era risultata in uso al predetto anche a seguito di altri due controlli.
In dibattimento, peraltro, il teste PODERI Giacomo aveva dichiarato di aver riferito ai carabinieri il suo dubbio, essendogli comunque sembrato di riconoscere il sedicente "Claudio" in LEVAC Luciano. Infine, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, quale ipotesi di cui all'art. 624-bis, c. 2, cod. pen., la Corte ne ha ritenuto la correttezza, alla stregua del fatto che il denaro era stato strappato dalle mani del PODERI, parimenti sussistendo l'aggravante della destrezza, avendo l'agente approfittato della posizione assunta dalla persona offesa, giratasi indietro e anche quella del mezzo fraudolento, essendo stata ingenerata nella vittima la convinzione che si stesse concludendo un normale contratto di compravendita, la stessa essendo stata indotta con un escamotage a esibire il denaro prima dell'esibizione della merce.
3. Il primo motivo è infondato e la decisione assunta dai giudici territoriali va condivisa in punto di diritto. In linea generale, intanto, per la validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimità della procedura (cfr. sez. 3, n. 16708 del 16/2/2018, Aerts, Rv. 272634; sez. 3, n. 12838 del 16/1/2013, Erhan, Rv. 257165).
Inoltre, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, c. 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale [cfr. sez. 2, n. 39329 del 31/5/2016, Ciobataru, Rv. 268304, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell'imputato, cittadino straniero, presso l'ultima residenza anagrafica rilevando che:
a) nel corso di tale accertamento, nessuno era stato in grado di riferire notizie sul luogo ove si era trasferito;
b) lo stesso imputato ricorrente aveva omesso di indicare l'attività lavorativa svolta in precedenza;
c) non vi erano notizie circa il suo eventuale rientro nel paese di origine;
d) non sussiste l'obbligo di disporre ricerche all'estero dell'imputato ivi residente, del quale si ignori l'esatto recapito]. Peraltro, pur avendo questa Corte di legittimità più volte chiarito la necessità che le ricerche di cui all'art. 159 citato siano svolte cumulativamente e non alternativamente (cfr. sez. 2, n. 15674 del 2/3/2016, Drago, Rv. 266442), il principio va correttamente calibrato, dovendosi riconoscere la completezza delle ricerche non solo in relazione ai parametri prefissati, ma anche alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte (cfr. con riferimento al diverso caso della dichiarazione di latitanza, sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello e altro, Rv. 245415, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente valutata l'esaustività di ricerche effettuate, in relazione alla condizione di nomade dell'imputato, unicamente in un campo nomadi quale luogo di precedente reperibilità dello stesso).
Il riconoscimento di un tale potere discrezionale in capo al giudice, peraltro, emerge anche in più recenti arresti: si è così riconosciuta la non perentorietà dell'elenco contenuto nell'art. 159 cod. proc. pen., con riferimento alla emersione di circostanze che dimostrino la non attualità del riferimento a uno dei luoghi ivi indicati (cfr. sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso Massimo, Rv. 276037, in un caso in cui si è affermato che le ricerche vanno sì eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, ma non anche in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva).
Nella specie, la Corte d'appello ha precisato che i due imputati appartenevano a comunità nomade stanziata presso un campo in Desenzano del Garda, dove avevano la residenza anagrafica, e che costoro non erano mai stati residenti presso i comuni di nascita.4. Gli altri motivi sono manifestamenti infondati. Con essi i ricorrenti hanno inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale. Rispetto a esso non è dato cogliere nelle doglianze difensive una effettiva critica, ma unicamente la contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (cfr., sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In altri termini, la difesa ha contestato la condotta valutazione dei mezzi di prova che è appannaggio del giudice di merito, formulando censure che si risolvono nella inammissibile esposizione di un divergente punto di vista, anche quanto alla asserita decisività della prova non raccolta (ricognizione di persona), basata sull'assunto, smentito dall'ampia e analitica ricostruzione contenuta nelle due sentenze conformi, che il quadro probatorio fosse incerto a causa del mancato riconoscimento degli imputati da parte del PODERI Giacomo.
La difesa ha omesso, tuttavia, di considerare gli altri elementi indicati a sostegno della ricostruzione accusatoria, prima fra tutte l'identità dell'utenza telefonica utilizzata, ma anche la sostanziale sovrapponibilità del modus operandi e la disponibilità, da parte del LEVAC Luciano, dell'auto la cui targa il PODERI aveva riferito ai Carabinieri. Anche la sussistenza degli elementi circostanziali è stata ritenuta alla stregua di un percorso argomentativo che non risulta intaccato dalle censure articolate con il relativo motivo di ricorso, con le quali si è sostanzialmente proposta una dissonante lettura degli elementi probatori acquisiti.
Il che si pone in contrasto con il diritto vivente, per il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito).
5. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al