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Sentenza — n. 35866/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35866/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35866/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verona ha assolto Constantinescu Razvan Cristian dai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capi A e C), 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo E), 55 d.lvo n. 231 del 2007 (capi B, D ed F). Il Tribunale ha rilevato che l'istruttoria espletata non aveva consentito di identifi- care con certezza l'autore di tali condotte. Il teste di P.G. esaminato dichiarava di aver identificato l'autore mediante la com- parazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza e la foto segnaletica dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 507 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35866/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici delle leggi hanno chiarito come esista un legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi in modo conforme ai parametri di legalità dell'azione penale, un legame che, in uno con il carattere indisponibile della libertà personale, impone il permanere di poteri significativi del giudice per arrivare ad esiti decisori coerenti con la Carta costituzionale (sentenza n. 313 del 1990 Corte cost.). In un'altra sentenza, la Corte costituzionale ha evidenziato un criterio ermeneutico ribadito, poi, nella giurisprudenza costituzionale successiva abbastanza diffusa- mente: il potere istruttorio del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.

Parole chiave

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insufficienza di prove documenti mancanti prove corroboranti mancata prova di parzialità censura dell'apprezzamento delle prove prova piena

Disposizioni normative citate

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art. 507 cod. proc. pen
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre per Cassazione avverso la sentenza suindicata per violazione dell'art. 507 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: CONSTANTINESCU RAZVAN CRISTIAN nato il 14/07/1990 avverso la sentenza del 19/12/2019 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; udito il Pubblico Ministero' , in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Nessun difensore è presente. ory

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Verona ha assolto Constantinescu Razvan Cristian dai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capi A e C), 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo E), 55 d.lvo n. 231 del 2007 (capi B, D ed F). Il Tribunale ha rilevato che l'istruttoria espletata non aveva consentito di identifi- care con certezza l'autore di tali condotte. Il teste di P.G. esaminato dichiarava di aver identificato l'autore mediante la com- parazione delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza e la foto segnaletica dell'imputato.

Tale identificazione non poteva essere ritenuta adeguata a sostenere una sentenza di condanna a suo carico, essendo carente la prova sulla documentazione fotografica dell'imputato utilizzata per tale comparazione, non essendo presente il cartellino fo- tosegnaletico del predetto. Il riconoscimento atipico effettuato dall'operante, che aveva dichiarato di non avere conoscenza diretta dell'imputato, sottraeva la possibi- lità di apprezzare se lo stesso potesse ritenersi affidabile e sulla base di quale mate- riale rappresentativo dei tratti somatici dell'imputato fosse stato effettuato.

Peraltro, il teste esaminato (Cecai Mihail), che avrebbe consegnato agli autori del reato la sua carta postepay per l'effettuazione delle indebite ricariche e sulla cui estraneità ai fatti v'era più di una ragione di dubbio, non aveva riconosciuto in sede di individuazione fotografica dibattimentale, l'effige dell'odierno imputato, per cui il quadro probatorio assumeva inesorabilmente i caratteri dell'incertezza.

2. La Procura Generale presso la Corte di Appello di Venezia ricorre per Cassazione avverso la sentenza suindicata per violazione dell'art. 507 cod. proc. pen.. Si deduce che, sebbene nella fattispecie si versasse in condizioni di oggettiva iner- zia dell'organo inquirente, che non aveva acquisito il cartellino fotosegnaletico dell'imputato al quale aveva fatto riferimento il teste escusso, l'esercizio del potere di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. avrebbe consentito di colmare la denunciata lacuna istruttoria, rappresentata dalla mancata possibilità di operare la comparazione tra le immagini estrapolate dalle riprese dei sistemi di sicu- rezza degli istituti di credito interessati dalle operazioni fraudolente e le riproduzioni fotografiche originali delle sembianze del Constantinescu.

Al riguardo, occorre rilevare che il potere di disporre l'assunzione di ufficio dei mezzi di prova non può essere limitato ai mezzi di prova aventi il carattere di novità, nel senso che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del depo- sito delle liste testimoniali. Il requisito della "novità", infatti, si riferisce sia ai mezzi di prova non introdotti precedentemente, sia a quelli provenienti da fonti probatorie già esaminate, ma su circostanze e su contenuti differenti. In tale prospettiva, si è pure affermato che tale potere può essere legittimamente esercitato dal giudice an- che con riferimento a prove in ordine alla cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti.

Nella fattispecie, a fronte dell'inerzia del P.M., il Tribunale si è limitato a prenderne atto, senza esercitare i poteri conferitigli dall'art. 507 cod. proc. pen. e senza moti- vare la propria scelta. La circostanza che il Tribunale abbia tenuto conto anche del negativo esito dell'atto di individuazione operato dal teste Cecan Mihail costituiva elemento del tutto incon- ferente ai fini dell'apprezzamento dell'infondatezza del presente ricorso, posto che si trattava di teste sulla cui affidabilità il Tribunale ha avanzato plausibili riserve, rite- nendolo verosimilmente implicato nei fatti di causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che è ormai consolidato il principio espresso da questa Corte, secondo cui il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, in quanto tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione. L'assegnazione al giudice di tale potere non contrasta con le indicazioni della Co- stituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella for- mazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, corollario necessario della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591;

Sez. 2, n. 34868 del 4/7/2019, Lanza, Rv. 276430). Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione nel caso in cui il pubblico ministero abbia omesso di inserire nella lista le prove che poi si è ritenuto necessario acquisire «soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione pe- nale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente» (Sez. 6, n. 43786 del 9/10/2012, Del Prete, Rv. 253955;

Sez. 5, n. 6347 del 14/12/2007, dep. 2008, Bar- baglio, Rv. 239111; Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907). I poteri conferiti al giudice ex art. 507 cod. proc. pen., volti a disporre e controllare la completezza del compendio probatorio e ad accrescerlo - ove necessario e qualora quello raccolto su proposta delle parti sia ritenuto insufficiente - sono in linea con la scelta di assegnare al giudice una penetrante e diffusa funzione di controllo dell'eser- cizio dell'azione penale e del suo sviluppo nel corso della intera progressione proces- suale.

Tali poteri si rinvengono diffusamente nell'impianto del codice del 1989 (si pensi, ad esempio, alle disposizioni degli artt. 409, 421-bis, 441, comma 5, cod. proc. pen., 603 cod. proc. pen.). Seguendo la scia della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1993, la giu- risprudenza di legittimità ha ripetutamente evidenziato che la giurisdizione penale, pur in un sistema processuale di matrice accusatoria che vede le parti "protagoniste" dell'agone giudiziario, chiama in gioco la tutela di interessi ultraindividuali e per que- sto non può prescindere dalla previsione di un diffuso ed imparziale controllo giudi- ziale sulle (eventuali) inerzie delle parti stesse.

I giudici delle leggi hanno chiarito come esista un legame strutturale e funzionale tra lo strumento processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi in modo conforme ai parametri di legalità dell'azione penale, un legame che, in uno con il carattere indisponibile della libertà personale, impone il permanere di poteri significativi del giudice per arrivare ad esiti decisori coerenti con la Carta costituzionale (sentenza n. 313 del 1990 Corte cost.). In un'altra sentenza, la Corte costituzionale ha evidenziato un criterio ermeneutico ribadito, poi, nella giurisprudenza costituzionale successiva abbastanza diffusa- mente: il potere istruttorio del giudice ex art. 507 cod. proc. pen.

è un potere sup- pletivo e non eccezionale ed assolve alla funzione di assicurare la sua piena cono- scenza dei fatti oggetto del processo, per consentirgli di pervenire ad una decisione "giusta" (sentenza n. 241 del 1992 Corte cost). Più pragmaticamente, con un'impostazione che il Collegio condivide e ribadisce, le Sezioni Unite n. 41281 del 17/10/2006 cit., hanno precisato che "senza neppure sco- modare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l'accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che la norma (l'art.507 cod. proc. pen.) mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accer- tamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti".

Si potrebbe anche sottolineare, a giudizio del Collegio, come la ragione ispiratrice della disposizione di cui all'art. 507 cod. proc. pen. faccia da contrappeso alla dispo- sizione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: l'affermazione assolutoria perché la prova è insufficiente a fondare l'accusa deve pur sempre trovare la propria radice logica e sostanziale in un'adeguata e piena ricerca probatoria da parte del sistema processuale nel suo complesso, governato secondo le regole legislative dal prudente e attento apprezzamento del giudice.

Questa Corte ha altresì affermato che, in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valuta- zione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'e- ventuale integrazione istruttoria (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301).

3. Tanto premesso sui principi operanti in materia, nella fattispecie, pertanto, il Tribunale erroneamente non ha provveduto ad acquisire la documentazione fotogra- fica relativa all'effige dell'imputato, evidentemente necessaria all'economia della de- cisione, alla luce delle indicazioni del teste di P.G. che l'aveva riconosciuto quale au- tore dei reati contestati. Né il Tribunale ha motivato in ordine al mancato esercizio del potere-dovere di disporre attività istruttoria integrativa ex art. 507 cod. proc. pen. nonostante tale esigenza scaturisse con evidenza dall'esito della prova testimo- niale.

L'autolimitazione dei poteri del giudice non è corrispondente alle regole di sistema che si sono poc'anzi delineate. In conclusione, il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 1, n. 3979 del 28/11/2013, dep. 2014, Milano, Rv. 259137). In altre parole, il potere-dovere del giudice di disporre attività istruttoria integra- tiva ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorchè le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (Sez. 6, n. 25770 del 29/5/2019, Chiesa, Rv. 276217, che ha voluto precisare in motivazione come la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell'azione penale). 4. 4 Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Verona per nuovo giudizio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Verona. Così deciso