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Sentenza — n. 35865/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35865/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI' ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 07/12/1990 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, con la quale MACRÌ Rocco è stato condannato per il delitto di furto aggravato in abitazione, commesso in concorso con altri in Cinquefrondi il 2/12/2011 in danno di LUCIANO Angelo Michele, mediante asporto, dalla finestra di un immobile, trovata forzata, di due giare contenenti circa 15 quintali di olio, due decalitri di zinco, alcuni bidoni in plastica, diversi bottiglioni in vetro e recipienti in terracotta, di proprietà del citato LUCIANO, refurtiva rinvenuta poi nell'adiacente immobile di pertinenza dell'imputato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici territoriali hanno richiamato la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza appellata e analiticamente esaminato le possibili spiegazioni alternative, concludendo per la conferma della penale responsabilità dell'imputato al di là di dubbi ragionevoli.In particolare, dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle evidenze raccolte era emerso che il furto era stato perpetrato dai concorrenti accedendo da una finestra, trovata forzata, sita all'ultimo piano dell'abitazione della persona offesa; la porta di ingresso dell'abitazione non presentava alcun segno di effrazione; le tracce di olio che avevano condotto sino all'apertura forzata proseguivano sul tetto in lamiera dell'abitazione adiacente fino a una finestra della stessa.

Parole chiave

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indagine per furto violazione di domicilio tentato furto furto di lieve entità delitto contro i beni prove acquisite illegalmente
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI' ROCCO nato a CINQUEFRONDI il 07/12/1990 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto LUCA TAMPIERI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi, con la quale MACRÌ Rocco è stato condannato per il delitto di furto aggravato in abitazione, commesso in concorso con altri in Cinquefrondi il 2/12/2011 in danno di LUCIANO Angelo Michele, mediante asporto, dalla finestra di un immobile, trovata forzata, di due giare contenenti circa 15 quintali di olio, due decalitri di zinco, alcuni bidoni in plastica, diversi bottiglioni in vetro e recipienti in terracotta, di proprietà del citato LUCIANO, refurtiva rinvenuta poi nell'adiacente immobile di pertinenza dell'imputato.

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al ritenuto concorso del MACRÌ nel delitto, assumendo che i giudici del gravame di merito si sarebbero limitati a ratificare il contenuto della decisione appellata senza confrontarsi con le censure difensive, con le quali sarebbero state evidenziate le falle dell'impianto probatorio, sostanzialmente basato sulla circostanza che l'imputato era in possesso delle chiavi per accedere all'immobile all'interno del quale è stata ritrovata la refurtiva e che avrebbe partecipato all'incontro chiarificatore - successivo al furto - con AUDDINO Agostino, figlio di un pregiudicato e nipote della persona offesa, incontro avvenuto nella piazza di Cinquefrondi.

Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta per censurare la valutazione delle risultanze probatorie e sostanzialmente il loro travisamento con riferimento alla disponibilità delle chiavi dell'immobile, essendo emerso che lo stesso era intestato anche a MACRÌ Michele, il quale però non si era dichiarato disponibile a consentire l'accesso degli organi di indagine, elemento che il Tribunale aveva superato alla stregua del successivo incontro con l'AUDDINO. Con il terzo motivo, deducendo analoghi vizi, la difesa censura proprio la valutazione dell'incontro in piazza a Cinquefrondi con il citato AUDDINO e, in riferimento a esso, rileva un altro travisamento per avere i giudici ritenuto che l'imputato si fosse incontrato con l'AUDDINO, laddove solo il FESTA gli si era avvicinato nell'occorso.

Con un quarto motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi con riferimento al valore probatorio assegnato al contenuto delle intercettazioni intercorse tra l'AUDDINO, il FESTA e il NAPOLI, atteso che l'imputato non vi era stato citato e che la sua sola compresenza con gli altri coimputati nel luogo dell'incontro costituirebbe mero elemento indiziario, neppure univoco. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. I giudici territoriali hanno richiamato la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza appellata e analiticamente esaminato le possibili spiegazioni alternative, concludendo per la conferma della penale responsabilità dell'imputato al di là di dubbi ragionevoli.In particolare, dalla ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle evidenze raccolte era emerso che il furto era stato perpetrato dai concorrenti accedendo da una finestra, trovata forzata, sita all'ultimo piano dell'abitazione della persona offesa; la porta di ingresso dell'abitazione non presentava alcun segno di effrazione; le tracce di olio che avevano condotto sino all'apertura forzata proseguivano sul tetto in lamiera dell'abitazione adiacente fino a una finestra della stessa.

Dopo alcuni tentativi di individuuare qualcuno dei componenti della famiglia occupante l'immobile, l'imputato era giunto sul posto aprendo l'abitazione regolarmente, mediante utilizzo della relativa chiave; all'interno, specificamente nel garage anch'esso chiuso a chiave, i militari intervenuti avevano trovato i resti della refurtiva, riconosciuti dalla persona offesa. Nel corso di un servizio di intercettazione attivato in altro contesto investigativo sulle utenze di FESTA Antonino e NAPOLI Luigi, era poi emerso che lo stesso pomeriggio i due erano stati convocati in piazza dal figlio di un noto pregiudicato locale, nipote della persona offesa; l'incontro era stato monitorato dagli investigatori attraverso un apposito servizio di osservazione; nell'occorso l'AUDDINO aveva dapprima incontrato l'imputato e il FESTA, quindi il NAPOLI.

La tesi difensiva della facile accessibilità del suo immobile essendo le finestre aperte e il tetto sfondato era stata smentita dagli investigatori, i quali avevano riferito che il tetto era completo e gli infissi regolarmente chiusi, non presentando segni di effrazione. Il ruolo del MACRÌ è stato ritenuto provato quantomeno in termini di cooperazione nel delitto, avendo egli messo a disposizione degli autori materiali del furto il proprio alloggio per trasportarvi e riporvi la refurtiva, i cui resti erano stati rinvenuti in sede di accertamenti.

La sua presenza in occasione dell'incontro seguito alla convocazione emersa dalle intercettazioni, poi, dava consistenza al grave quadro indiziario, poiché tra i soggetti che avevano avuto la disponibilità delle chiavi dell'alloggio solo l'imputato era stato notato insieme ai correi con l'AUDDINO proprio in quella occasione. La Corte d'appello, peraltro, ha dato atto che la tesi difensiva secondo cui l'alloggio sarebbe stato nella disponibilità anche di altri era rimasta a livello di mera congettura, neppure coltivata dalla difesa che non aveva indicato alcun compossessore dell'immobile.

3. I motivi sono manifestamente infondati. Con essi il ricorrente ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale. Rispetto a esso non è dato cogliere nelle doglianze difensive una effettiva critica, ma unicamente la contestazione, in chiave dialettica, delle rassegnate conclusioni (cfr., sul punto specifico, sez. 2 n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893; sez. 6 n. 13449 del 12/02/2014, Rv. 259456; quanto al contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, quest'ultima sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In altri termini, il ricorrente ha contestato la condotta valutazione dei mezzi di prova che è appannaggio del giudice di merito, formulando censure che si risolvono nella inammissibile esposizione di un divergente punto di vista, nonostante siano precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; sez. 1 n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507, laddove la Corte ha chiarito come, anche dopo la novella di cui alla legge n. 46/2006, il vaglio di legittimità sia circoscritto al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito).

Ciò vale anche con riferimento alla indicazione di MACRÌ Michele quale compossessore, indicazione contenuta in ricorso, ma non nell'atto di appello, nel quale la tesi difensiva è rimasta, come correttamente osservato dai giudici territoriali, a livello di mera, astratta congettura. Va, peraltro, sottolineato che la stessa Corte di cassazione, con la sentenza che ha definito il procedimento a carico del coimputato FESTA (cfr. sez. 2, n. 41749 del 4/7/2018), ha dato atto di come la Corte territoriale avesse ben evidenziato la circostanza del mendacio del FESTA sui suoi rapporti con l'odierno imputato, valorizzandolo in chiave di convergente e grave elemento indiziario.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 21 settembre 2021. Il Consigliere esten