Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35864/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35864/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35864/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

il vizio motivazionale e la violazione di legge, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui si è ritenuta sanata la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ex art. 159 cod.proc.pen. invece che ex art. 161, quarto comma, cod.proc.pen., nonostante la regolare elezione di domicilio, da parte del ricorrente, in Firenze, Via Liguria n. 6, segnalata dai Carabinieri, e nonostante la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, e nella parte in cui si è ritenuto efficace il decreto di irreperibilità, nonostante l'assenza di nuove ricerche;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 159 cod.proc.pen, art. 415 cod.proc.pen, art. 129 c.p; Sentenza — n. 35864/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, da un lato, qualifica il fatto come di minima rilevanza al fine di giustificare l'omesso avviso ex art. 415 cod.proc.pen. e, dall'altro, invece, lo considera grave ai fini della quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente abuso di alcol reati della legge sugli stupefacenti violazione grave delle norme della circolazione valutazione dell'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 159 cod.proc.pen
il vizio motivazionale e la violazione di legge, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui si è ritenuta sanata la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ex art. 159 cod.proc.pen.
art. 415 cod.proc.pen
la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, da un lato, qualifica il fatto come di minima rilevanza al fine di giustificare l'omesso avviso ex art. 415 cod.proc.pen.
art. 129 c.p
Ciò non è riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA RUBEN nato a FIRENZE il 24/08/1978 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso. Nessun avvocato è presente.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Ruben Battaglia dalla contestazione di cui al capo B ex art. 116 cod. strada, perché il fatto non è più previsto come reato, ed ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, oltre alla revoca della patente, per il reato di cui al capo A (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolernico di 2,36 g/I, provocando un incidente, in data 22 marzo 2009).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha in via preliminare riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 8, cod.proc.pen., nella parte in cui sterilizza il rimedio della prescrizione in modo ingiustificato, introducendo, peraltro, un trattamento deteriore per il contumace rispetto all'assente, in modo del tutto irragionevole, con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 117 Cost.; ha, inoltre, dedotto:

1) il vizio motivazionale e la violazione di legge, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui si è ritenuta sanata la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ex art. 159 cod.proc.pen. invece che ex art. 161, quarto comma, cod.proc.pen., nonostante la regolare elezione di domicilio, da parte del ricorrente, in Firenze, Via Liguria n. 6, segnalata dai Carabinieri, e nonostante la mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, e nella parte in cui si è ritenuto efficace il decreto di irreperibilità, nonostante l'assenza di nuove ricerche;

2) l'erronea applicazione degli artt. 552, 550, 460 e 415 cod.proc.pen., nella parte in cui si è ritenuto legittimo l'omesso avviso all'indagato della conclusione delle indagini, con compressione del diritto di difesa dell'imputato, nonostante la revoca del decreto penale abbia determinato la restituzione degli atti al p.m. e la trasformazione del procedimento in ordinario;

3) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, da un lato, qualifica il fatto come di minima rilevanza al fine di giustificare l'omesso avviso ex art. 415 cod.proc.pen. e, dall'altro, invece, lo considera grave ai fini della quantificazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il collegio come il reato per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio deve ritenersi prescritto, trattandosi di contravvenzione del 22 marzo 2009, per cui, tenendosi conto dei periodi di sospensione previsti dall'art. 175, ultimo comma, cod.proc.pen. e dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito in I. n. 27 del 2020, e non risultando ulteriori periodi di sospensione, la prescrizione risulta ormai maturata. Al riguardo, va rilevato che l'odierno ricorso non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura.

2. Deve, inoltre, aggiungersi che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Cass., n. 35490/2009, Rv. 244274). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Ciò non è riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.

3. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, 14 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il