Sentenza — n. 35863/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Vincenzo Freres avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti alla pena sospesa (con il beneficio della non menzione) di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa, concesse le generiche equivalenti all'aggravante ed operata la riduzione per il rito, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. (per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un quantitativo di energia elettrica, sottraendola alla Enel, tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica idoneo ad eludere la misurazione del consumo, in data 26 marzo 2014).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 102 c.p, art. 521 cod. proc. pen, art. 624 cod.pen; Sentenza — n. 35863/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'appello per genericità, confrontandosi l'impugnazione con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, del tutto carente sotto il profilo della contestata aggravante della violenza sulle cose, dalla cui assenza deriva l'improcedibilità del reato per difetto di querela. La difesa ha evidenziato che la motivazione della sentenza di primo grado si concentra sull'aggravante del mezzo fraudolento, mentre omette ogni valutazione relativamente a quella della violenza sulle cose.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRERES VINCENZO nato il 05/12/1975 avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato GIANLUCA VARVO del foro di PALERMO in sostituzione dell'avvocato DELISI RAFFAELE del foro di TERMINI IMERESE, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di FRERES VINCENZO che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. ip
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Vincenzo Freres avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti alla pena sospesa (con il beneficio della non menzione) di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa, concesse le generiche equivalenti all'aggravante ed operata la riduzione per il rito, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. (per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di un quantitativo di energia elettrica, sottraendola alla Enel, tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica idoneo ad eludere la misurazione del consumo, in data 26 marzo 2014).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'appello per genericità, confrontandosi l'impugnazione con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, del tutto carente sotto il profilo della contestata aggravante della violenza sulle cose, dalla cui assenza deriva l'improcedibilità del reato per difetto di querela. La difesa ha evidenziato che la motivazione della sentenza di primo grado si concentra sull'aggravante del mezzo fraudolento, mentre omette ogni valutazione relativamente a quella della violenza sulle cose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è a-specifico, in quanto, in questa sede, la difesa si è limitata ad insistere nelle censure formulate in appello relativamente all'aggravante della violenza sulle cose, di cui ha sostenuto la esaustività e specificità, continuando a non confrontarsi con il contenuto della sentenza di primo grado, in cui, invero, si è affermata solo la sussistenza dell'aggravante del mezzo fraudolento e non quella della violenza delle cose, sia pure contestata - in particolare si legga p. 1 del ricorso per cassazione "a fronte di una imputazione di furto con violenza sulle cose l'atto di appello si confronta criticamente con le motivazioni del Tribunale lamentando l'erronea valutazione della principale prova".
Per completezza va rilevato che l'aggravante del mezzo fraudolento risulta puntualmente descritta, nel capo di imputazione, nei suoi elementi di fatto e tramite il rinvio all'art. 625 n. 2 cod.pen. (v. in proposito Sez. 5, n. 7208 del 01/12/2020 ud. - dep. 24/02/2021, v. 280472 - 01, secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen., qualora nell'imputazione per furto di energia elettrica l'aggravante del "mezzo fraudolento" non sia indicata mediante tale locuzione normativa, ma sia descritta in modo che sia immediatamente percepibile la fattispecie circostanziale in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo così possibile l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato - fattispecie in cui la i Corte ha ritenuto correttamente contestata all'imputato l'aggravante nel riferimento all'uso di cavi elettrici per la realizzazione della condotta di allaccio abusivo del contatore ad altre utenze condominiali) e che dalla sua riconosciuta esistenza deriva la procedibilità di ufficio del reato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624 cod.pen.
In questa sede il ricorrente ha, del tutto, tralasciato l'aggravante del mezzo fraudolento, senza minimamente soffermarsi sulle censure proposte con l'atto di appello in ordine a tale profilo e sulla loro eventuale specificità ed ammissibilità, la cui esclusione, da parte della Corte territoriale, risulta, al contrario, correttamente argomentata alla luce della completezza ed esaustività della sentenza di primo grado. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 14 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il Preside t