Sentenza — n. 35862/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: BANARI SERGHEI nato il 19/06/1976 DARDA LEONID ALIAS DYRDA LEONID nato il 18/03/1983 avverso la sentenza del 22/05/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto KATE TASSONE, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trieste ha condannato BANARI Serghei e DARDA Leonid per il reato di furto aggravato, consumato a danno di alcuni proprietari di motori marini installati su altrettante imbarcazioni private, esclusa l'aggravante della minorata difesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35862/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Lo stesso dicasi per il beneficio della sospensione condizionale (cfr. sez. 5, n. 573 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 258710, in cui si è precisato che il giudice, nel riconoscere i benefici ha solo l'obbligo di indicare le ragioni della propria scelta, anche alla stregua di uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: BANARI SERGHEI nato il 19/06/1976 DARDA LEONID ALIAS DYRDA LEONID nato il 18/03/1983 avverso la sentenza del 22/05/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto KATE TASSONE, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trieste ha condannato BANARI Serghei e DARDA Leonid per il reato di furto aggravato, consumato a danno di alcuni proprietari di motori marini installati su altrettante imbarcazioni private, esclusa l'aggravante della minorata difesa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione per avere il Tribunale concesso i doppi benefici, esprimendo una prognosi favorevole di recidiva, in ragione della ritenuta occasionalità della vicenda. Il ricorrente rileva, al contrario, che il furto, lungi dal costituire episodio isolato, si inserirebbe nel contesto di vere e proprie "scorribande" predatorie che ogni anno alcuni cittadini stranieri realizzerebbero con modalità professionali e previa accurata pianificazione che comprende anche la disponibilità di contatti necessari per il successivo collocamento della refurtiva. Sotto altro profilo, il deducente ha contestato anche la prognosi sulla personalità, la mera incensuratezza costituendo, a suo parere, un dato neutro, trattandosi di cittadini stranieri, provenienti da lontani paesi dell'est europeo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale ha negato agli imputati le circostanze attenuanti generiche, alla stregua della considerazione che il mero stato di incensuratezza di costoro non ne giustificava il riconoscimento, individuando la pena base in misura discosta dal minimo alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Allo stesso modo, facendo applicazione di tali parametri, ha però espresso una prognosi favorevole di recidiva, valorizzando la occasionalità della vicenda.
3. Il motivo è manifestamente infondato. Occorre intanto premettere che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. sez. 4, n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco Danilo, Rv. 280047; n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773).
Va poi ricordato e ribadito che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 cod. pen, è fondato sul principio della "emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, cosicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. (cfr. sez. 2, n. 16366 del 28/3/2019, Iannaccone Angela, Rv. 275813; n. 34380 del 14/7/2011, Allegra, Rv. 251509) e, a tal fine, non è neppure richiesta una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (cfr. sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268971).
Lo stesso dicasi per il beneficio della sospensione condizionale (cfr. sez. 5, n. 573 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 258710, in cui si è precisato che il giudice, nel riconoscere i benefici ha solo l'obbligo di indicare le ragioni della propria scelta, anche alla stregua di uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.).
4. Alla stregua di tali principi, pertanto, deve escludersi la dedotta violazione di legge ma anche il vizio motivazionale, rilevandosi come il ricorso si ponga chiaramente in termini di evidente dissenso circa la scelta discrezionale e motivata effettuata dal giudicante, avendo il ricorrente proposto una propria, diversa valutazione fondata sull'argomento presuntivo per il quale questo tipo di furti sono perpetrati da soggetti che agiscono in maniera professionale e provengono da paesi dell'est europeo, come i due imputati. Trattasi, con tutta evidenza, di considerazioni in fatto, peraltro non fondate su elementi probatori acquisiti al processo, come tali inammissibili in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Deciso il 14 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappe