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Sentenza — n. 35861/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls attempted theft charge for single burglary act where partial success absorbs attempt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35861/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for attempted aggravated theft within a single dwelling. The defense argued that partial success and attempted theft should constitute separate crimes, but the court held that a progressive act of taking some goods and failing to take others constitutes a single consummated theft. Consequently, the attempted charge was removed, and the sentence was recalculated based solely on the consummated offense.

Regesto Legislator

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Art. 609 c. 2 cod. proc. pen.; In cases of theft within a single spatial-temporal context where the agent takes some goods but fails to take others due to independent causes, the act constitutes a single consummated theft, absorbing the attempt.

Parole chiave

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theft attempt absorption single consummated offense burglary partial success progressive criminal act first time error admissibility delitto contro i beni furti connessi furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c. 2 cod. proc. pen.
Infine, quanto alla deducibilità dell'errore per la prima volta in questa sede, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 609 c.
Art. 619 cod. proc. pen.
Ne consegue la rideterminazione della pena, operazione che può essere effettuata da questa Corte ai sensi dell'art. 619 cod.
art. 619 cod. proc. pen
Ne consegue la rideterminazione della pena, operazione che può essere effettuata da questa Corte ai sensi dell'art. 619 cod.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 32786 del 25/6/2013, Craparotta
sez. 5, n. 32786 del 25/6/2013, Craparotta, Rv.
sez. 5, n. 1985 del 7/2/1997, El Bouthari
sez. 5, n. 1985 del 7/2/1997, El Bouthari, Rv.
sez. 2, n. 2185 del 3712/1975, Salvatore
sez. 1, n. 13387 del 16/5/2013, Rossi
sez. 2, n. 17235 del 17/1/2018, Tucci
e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto; ma anche sez. 2, n. 17235 del 17/1/2018, Tucci, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORGEVIC SAVETA nata il 01/02/1970 avverso la sentenza del 24/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto KATE TASSONE, la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Torino, adita a seguito di ordinanza di rimessione in termini del 20/8/2018, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Novara, con la quale l'imputata Saveta GIORGEVIC (alias Saveta DORDEVIC) era stata condannata per concorso in furto aggravato e tentativo di furto aggravato in abitazione ai danni di MARIANI Marco (fatti avvenuti il 26/10/1997), ammettendo l'imputata al rito abbreviato e riducendo conseguenzialmente la pena. - 2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata, con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere i giudici qualificato i fatti in termini di concorso tra un furto e un tentativo di furto aggravati, aventi a oggetto beni custoditi all'interno della stessa abitazione. La condotta avrebbe riguardato una pluralità di cose appartenenti alla stessa persona offesa e sarebbe stata posta in essere nel medesimo contesto spazio-temporale, concretizzandosi nell'impossessamento di alcuni beni e nel tentativo di impossessarsi di una parte di essi fallito per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

La difesa rileva, sul punto, che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è, con riferimento al furto in abitazione, certamente il patrimonio della persona offesa, concetto collettivo che ricomprende un insieme di beni, cosicché, l'averne sottratto alcuni e tentato di sottrarne altri, nello stesso contesto spazio-temporale, integra un unico danno al bene protetto. Ove si opinasse diversamente, si avrebbe, secondo la prospettazione difensiva, una conseguenza paradossale, poiché, ove l'agente si fosse impossessato di tutti i beni, avrebbe risposto dell'unico reato di furto consumato.

Infine, quanto alla ammissibilità della censura, la difesa osserva che il rilievo dell'errore di diritto per la prima volta in sede di legittimità non sottostà ad alcuna preclusione processuale, trattandosi di circostanza rilevabile d'ufficio da parte dei giudici del merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto.

2. In tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di un furto consumato in concorso con il tentativo (cfr. sez. 5, n. 32786 del 25/6/2013, Craparotta, Rv. 257256). Trattasi di principio che riprende un orientamento già consolidato, per il quale, in tale ipotesi, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella "in itinere".

Essa realizza quindi un solo reato consumato delle cose sottratte (cfr. sez. 5, n. 1985 del 7/2/1997, El Bouthari, Rv. 208667; ma anche sez. 2, n. 2185 del 3712/1975, dep. 1976, Salvatore, Rv. 132353). Esso, pertanto, va ribadito anche in questa sede, rilevandosi la correttezza dell'osservazione difensiva in ordine all'unicità del bene protetto dalla norma incriminatrice, stante l'unicità dell'azione e il suo progressivo dipanarsi all'interno della stessa abitazione e ai danni della stessa persona offesa.

3. Infine, quanto alla deducibilità dell'errore per la prima volta in questa sede, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 609 c. 2, cod. proc. pen., la Corte di cassazione decide le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, cosicché nella specie ciò che va verificato è la rilevabilità ictu °culi dell'errore dedotto, tale da non richiedere alcun accertamento in punto di fatto e, ovviamente, la ammissibilità del ricorso e, dunque, la sua idoneità a instaurare il contraddittorio processuale. Verificato positivamente il secondo requisito, quanto al primo è sufficiente un richiamo ai principi già più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr. sez. 1, n. 13387 del 16/5/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730, in cui si è affermato che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere, per l'appunto, ai sensi dell'art. 609 c. 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto; ma anche sez. 2, n. 17235 del 17/1/2018, Tucci, Rv. 272651).

Nella specie, è lo stesso capo d'imputazione a dare conto dell'unicità del contesto spazio-temporale dell'azione criminosa, emergendo dalla descrizione ivi contenuta l'errata duplicazione delle condotte alla stregua dell'avvenuto impossessamento di beni riconducibili alla medesima persona offesa.

4. Pertanto, non residuando alcun margine di discrezionalità sul punto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla affermazione della penale responsabilità per il delitto di furto tentato, perché il fatto non sussiste. Ne consegue la rideterminazione della pena, operazione che può essere effettuata da questa Corte ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., previa esclusione dell'aumento operato a titolo di continuazione per il delitto di tentato furto aggravato (operata la riduzione secca per il rito sulla pena stabilita per il delitto consumato che è pari, quindi, a mesi sette e giorni dieci di reclusione e euro 254 di multa).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di tentato furto aggravato perché il fatto non sussiste. Ridetermina la pena in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 254,00 di multa. Deciso il 14 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi ent