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Sentenza — n. 35860/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35860/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTROGIOVANNI SIMONE nato a MILANO il 28/06/1982 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. V*/'/VV- Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato MASTROGIOVANNI Simone era stato condannato per il reato di concorso in tentato furto aggravato ai danni del proprietario del bar di una stazione, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi del denaro contenuto nelle macchinette videopoker site all'interno di quell'esercizio, forzandone lo sportello inferiore con una chiave a brugola, non riuscendo nell'intento per l'intervento del titolare del bar, con l'aggravante della violenza sulle cose e con la recidiva (in Monza il 2/5/2015).

Regesto Legislator

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art. 354 cod. proc. pen, art. 234 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

Parole chiave

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favoreggiamento tentato furto partecipazione al reato altri capi d'accusa furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 354 cod. proc. pen
Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 354 cod.
art. 234 cod. proc. pen
La giurisprudenza ha, peraltro, già chiarito che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASTROGIOVANNI SIMONE nato a MILANO il 28/06/1982 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto Kate TASSONE, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. V*/'/VV- Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, con la quale l'imputato MASTROGIOVANNI Simone era stato condannato per il reato di concorso in tentato furto aggravato ai danni del proprietario del bar di una stazione, per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi del denaro contenuto nelle macchinette videopoker site all'interno di quell'esercizio, forzandone lo sportello inferiore con una chiave a brugola, non riuscendo nell'intento per l'intervento del titolare del bar, con l'aggravante della violenza sulle cose e con la recidiva (in Monza il 2/5/2015).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con difensore, formulando due motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 354 cod. proc. pen., rilevando l'irregolare acquisizione della prova costituita dalla videoripresa operata all'interno dell'esercizio commerciale, essendosi gli agenti di polizia limitati a prendere la copia effettuata dal proprietario del bar prima dell'arrivo degli stessi. Con il secondo, ha dedotto vizio motivazionale con riferimento alla circostanza, non riferita dal teste CAVALLO, agente di polizia, che il MASTROGIOVANNI era stato aiutato da un dipendente del bar a sollevare la macchina per recuperare una moneta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha esaminato le doglianze difensive, rilevando, quanto alla prima (riproposta nei medesimi termini anche in questa sede) la utilizzabilità del filmato acquisito e l'inapplicabilità della norma invocata (art. 354 c. 2 cod. proc. pen.). Nella specie, il filmato contenente la ripresa dell'azione criminosa ha costituito null'altro che un documento (per l'appunto, la videoripresa effettuata dal proprietario del bar) e non un atto di polizia giudiziaria. Quanto alla autenticità del suo contenuto, inoltre, la Corte d'appello ha correttamente evidenziato che del supporto informatico era stata fatta immediatamente una copia con l'ausilio della persona offesa e alla presenza degli operanti intervenuti nella immediatezza, i quali, del resto, avevano direttamente visionato le immagini ancor prima della duplicazione del contenuto del supporto.

Quanto, poi, al riferimento contenuto nella sentenza appellata ad analogo video riproducente un precedente, analogo episodio, avvenuto all'interno del medesimo esercizio commerciale, la Corte ha osservato che tale riferimento era funzionale a evidenziare il percorso attraverso il quale si era giunti alla identificazione degli imputati, rimanendo del tutto irrilevante che per quel fatto penda ancora separato procedimento.3. I motivi sono manifestamente infondati. 3.1. Il primo non è neppure scandito da un'effettiva analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la difesa formulato censure identiche, senza tener conto della natura della prova della cui utilizzabilità si tratta, un documento, cioè, legittimamente acquisito dagli operanti e valutato dal giudice nel contesto delle risultanze dell'istruttoria. La giurisprudenza ha, peraltro, già chiarito che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati e inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (cfr. sez. 5, n. 21027 del 21/2/2020, Nardi Alessandra, Rv, 279345, in fattispecie relativa a registrazioni audio-video di parti comuni di un condominio effettuate con telecamere installate per esigenze di sicurezza; n. 31831 del 6/10/2020, Comune Daniele, Rv. 279776). 3.2.

Quanto al secondo motivo, invece, la difesa ha reintrodotto il tema della mancata valutazione di un elemento a difesa (rappresentato dal fatto che un dipendente del bar si era avvicinato alla macchina aiutando il MASTROGIOVANNI a sollevarla per consentirgli di recuperare una moneta), così adombrando in sostanza una sorta di travisamento probatorio la cui ammissibilità, tuttavia, va scrutinata alla stregua del fatto che l'affermazione della penale responsabilità è conseguita a un doppio giudizio conforme nei due gradi di merito e che, in tale ipotesi, il vizio in questione è prospettabile solo in caso di palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero nel caso in cui si verifichi l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (cfr. sez. 4 n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133).

Nella specie, il Tribunale ha dato atto di aver visionato il video in questione, ricavandone conclusioni sovrapponibili a quelle riferite in sede dibattimentale dall'operatore di PG, cosicché il riferimento difensivo a un diverso segmento di azione non inficia la prova acquisita e conformemente valutata in sede di merito, ma propone una diversa lettura delle risultanze preclusa in questa sede di legittimità. 3.3. Infine, la riproposta censura al riferimento operato dai giudici all'episodio pregresso che ha visto protagonista lo stesso imputato e il medesimo esercizio commerciale è del tutto silente rispetto alla risposta contenuta nella decisione impugnata, non avendo la difesa preso atto che tale richiamo era stato operato per dar conto del percorso che aveva condotto alla identificazione dell'imputato, peraltro, indubbia già alla luce del contenuto del filmato riguardante il fatto oggetto del presente procedimento penale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 14 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il