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Sentenza — n. 35859/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35859/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35859/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUERCI CESARE PIETRO nato a VOGHERA il 22/03/1968 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere FRANCESCA PICARDI ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato ANDREI ANDREA del foro di GENOVA in difesa di GUERCI CESARE PIETRO che riportandosi ai motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ebbrezza in considerazione dell'esito dell'alcoltest, senza tenere conto dei risultati dei successivi esami ematici e senza considerare che gli occhi lucidi possono essere stati determinati dallo spavento e l'alito vinoso dall'effettiva assunzione di alcool prima del sinistro.

Parole chiave

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incidente stradale guida in stato di ebbrezza qualificata grave eccesso di velocità reato di pirateria della strada infrazione al codice della strada sorpasso pericoloso
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUERCI CESARE PIETRO nato a VOGHERA il 22/03/1968 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consi gliere FRANCESCA PICARDI ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato ANDREI ANDREA del foro di GENOVA in difesa di GUERCI CESARE PIETRO che riportandosi ai motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., ha ridotto la pena nei confronti di Guerci Cesare Pietro ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, confermandone la condanna per il reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, cod.pen. (per avere cagionato, alla guida del proprio veicolo, la morte di Rosa Tinelli, con colpa consistita nella violazione degli artt. 141, commi 3 e 8, e 186, comma 2, lett. a, cod.strada, invadendo, in prossimità di una curva, con tasso alcolemico pari a 0,57 g/I, l'opposta corsia di marcia, ad una velocità di circa 90 km/h, così urtando la fiancata anteriore sinistra del veicolo condotto dalla vittima, in data 24 aprile 2012).

2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza quanto alla propria responsabilità penale, 1) atteso che il giudice dell'impugnazione 1) ha semplicisticamente ritenuto che le doglianze proposte relativamente al punto di urto ed alla velocità siano meramente ripetitive delle conclusioni del consulente di parte ing. Stirano e non si confrontino con le risultanze peritali dell'ing. Colombo, ma non si è affatto soffermato sulla correttezza della tesi del perito alla luce delle critiche del consulente della difesa, il quale ha evidenziato elementi indiziari in favore del posizionamento del veicolo di Guerci sulla carreggiata di sinistra solo dopo e non prima dell'impatto (la forma circolare dello sversamento, l'orma di incisione sul tappeto stradale, la perdita della ruota da parte dell'Audi di Guerci), ha sottolineato l'incompatibilità della manovra di emergenza della vittima con la ricostruzione del sinistro ipotizzata ed ha segnalato la possibile rilevanza causale della presenza di un cane di grossa taglia nel veicolo della vittima;

2) ha acriticamente recepito la tesi del perito in ordine alla velocità di Guerci senza spiegare né l'asserito mantenimento della traiettoria sulla carreggiata né la ragione della mancata attivazione degli airbags laterali interessati dall'impatto e senza giustificare l'assoluta irragionevolezza dell'affermato comportamento;

3) ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'ebbrezza in considerazione dell'esito dell'alcoltest, senza tenere conto dei risultati dei successivi esami ematici e senza considerare che gli occhi lucidi possono essere stati determinati dallo spavento e l'alito vinoso dall'effettiva assunzione di alcool prima del sinistro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato. Il giudice dell'impugnazione ha esaustivamente e congruamente risposto alle censure formulate dal ricorrente con l'atto di appello, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità o contraddizione.Riguardo al punto di urto, la sintetica motivazione della Corte di appello risulta adeguata e completa, tenuto conto, peraltro, da un lato, della vaghezza delle doglianze dell'appellante e più in generale della prospettazione meramente dubitativa del consulente della difesa (che è stata riportata analiticamente nella sentenza del Tribunale) e, dall'altro lato, della precisa, dettagliata e razionale ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, che ha valutato e superato tutte le obiezioni della difesa e del suo consulente (ivi compresa la problematica della mancata attivazione degli airbags, v. p. 22: "la mancata attivazione degli air-bags frontali è significativa della angolazione assunta dalla vettura di rispetto al fronte d'urto, accentuata dal possibile scarto laterale operato dal conducente per evitare lo scontro; nonostante la severità dell'impatto e la istantanea decelerazione dovuta all'aggancio tra le ruote anteriori, la forza risultante si scaricava secondo le caratteristiche di un urto radente con scarsa angolazione ed esternamente alle strutture portanti").

Nella sentenza del Tribunale si legge, difatti, a p. 21ss. che "una diversa configurazione d'urto ed una collocazione dei veicoli nella corsia di marcia dell'Audi non avrebbe sortito gli effetti dinamici descritti e soprattutto non avrebbe trovato coerenza con le evidenze rilevate e con le posizioni di quiete assunte dai veicoli" e che "la ricostruzione offerta dal prevenuto e sostenuta dal ct di parte risulta incompatibile con i dati oggettivi degli esiti sortiti sulle traiettorie e sui danni riportati dai veicoli ed incoerente con le posizioni di quiete assunte dai mezzi che, ben definite dall'andamento della traccia di scarrocciamento lasciata al suolo dall'Audi del prevenuto, non possono essere originate da una posizione d'impatto diversa da quella collocabile all'interno della semicarreggiata di pertinenza dell'autovettura Peugeot".

Né la mancata valutazione della presenza del cane all'interno del veicolo della vittima può tradursi in una lacuna motivazionale, in quanto neppure la difesa ha concretamente individuato quale apporto causale al sinistro ne sarebbe derivato. Parimenti la motivazione è logica ed esente da lacune relativamente alla velocità dell'Audi, individuata in base all'esame delle deformazioni dei veicoli, delle distanze lineari percorse in rototraslazione dai veicoli nella fase post-urto e dei coefficienti di attrito in considerazione della tipologia del manto stradale, degli pneumatici, del movimento compiuto (v. p. 22 sentenza di primo grado, a cui rinvia la Corte di appello) ed allo stato di ebbrezza dell'imputato al momento del sinistro, desunto dalle stesse allegazioni difensive, secondo cui il pranzo era stato accompagnato da un bicchiere di vino, dai risultati del test effettuato, tramite l'etilometro, circa un'ora dopo, dai sintomi riscontrati dagli agenti intervenuti (occhi lucidi e alito vinoso).

Del resto, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011 ud - dep. 07/07/2011, Rv. 250900 - 01; v. anche v. anche Sez. 1, n. 1213 del 17/01/1984 ud. - dep. 11/02/1984, Rv. 162569 - 01: per adempiere l'obbligo della motivazione è sufficiente che il giudice di merito spieghi, logicamente ed in aderenza alle risultanze processuali, le ragioni del suo convincimento che conducono alla decisione adottata, senza trascurare le circostanze decisive, ossia quelle di tale rilevanza da comportare, se valutate, la possibilità di una diversa valutazione, mentre il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali, anche quelle marginali ed irrilevanti, ed a confutare analiticamente tutte le argomentazioni difensive esposte dalle parti).

In particolare, il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. n. 15248 del 24/01/2020 ud. - dep. 18/05/2020, Rv. 279062 - 01). In definitiva, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 ud. - dep. 12/02/2019, Rv. 275500 - 01). 2.In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de