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Sentenza — n. 35857/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35857/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35857/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con cui Stefano Maida è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. 6), 2 bis, e 2 sexies C.d.S., perché postosi alla guida di un'autovettura, in ora notturna in stato di ebbrezza, accertato a mezzo di alcoltest, con tasso alcolemico pari a gr/I 1,37 alla prima prova e gr/l 1,17 alle seconda prova, provocava un sinistro stradale, consistito nell'avere travolto altra autovettura che impegnava una rotatoria, senza osservare il diritto di precedenza.

Regesto Legislator

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art. 464 bis cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 111 Cost, art. 516, comma 2 cod. proc. pen, art. 517 cod. proc. pen, art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 35857/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., negato dal giudice di appello sulla base della ritenuta gravità della condotta e sul comportamento processuale del condannato, travisando la ratio dell'istituto basato sul principio dell'emenda, al fine di favorire il recupero morale e sociale del condannato, senza motivare sul punto. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata idoneità alla guida responsabilità per incidente stradale reato grave di stupefacenti abuso di alcol guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 464 bis cod. proc. pen
Con il primo fa valere la violazione della legge processuale in relazione all'art. 464 bis cod. proc. pen.
art. 521 cod. proc. pen
Per siffatta ragione l'imputato con l'atto di appello aveva fatto valere il pregiudizio irreparabile delle scelte difensive, non solo in ordine alla scelta del rito, ma soprattutto ai fini dell'accesso alla messa alla prova, sollevando anche la questione della costituzionalità dell'art. 521 cod. proc. pen..
art. 111 Cost
Osserva che, ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 516, comma 2 cod. proc. pen
14/2020 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 516, comma 2 cod.
art. 517 cod. proc. pen
141/2018 in relazione al disposto dell'art. 517 cod. proc. pen.
art. 175 cod. pen
Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod.
art. 168 cod. pen
pen., entro il termine di cui al secondo comma, posto che l'art. 168 cod. pen.
artt. 517 cod. proc. pen
Destituita di fondamento è, inoltre, anche l'eccezione con cui si richiamano le sentenze e 141/2018 e 14/2020 della Corte delle leggi in ordine all'incostituzionalità degli artt. 517 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIDA STEFANO nato a GAZZANIGA il 18/04/1985 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova con cui Stefano Maida è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. 6), 2 bis, e 2 sexies C.d.S., perché postosi alla guida di un'autovettura, in ora notturna in stato di ebbrezza, accertato a mezzo di alcoltest, con tasso alcolemico pari a gr/I 1,37 alla prima prova e gr/l 1,17 alle seconda prova, provocava un sinistro stradale, consistito nell'avere travolto altra autovettura che impegnava una rotatoria, senza osservare il diritto di precedenza.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputata a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre distinti motivi.

3. Con il primo fa valere la violazione della legge processuale in relazione all'art. 464 bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Rileva che il fatto era stato originariamente contestato ex art 186, comma 2 lett.

c) C.d.S. e che il giudice di prima cura lo ha riqualificato ai sensi della lett.

b) della medesima disposizione, senza, tuttavia, tenere in considerazione che la corretta qualificazione originaria in sede di imputazione avrebbe consentito all'imputato di accedere alla messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen.. Per siffatta ragione l'imputato con l'atto di appello aveva fatto valere il pregiudizio irreparabile delle scelte difensive, non solo in ordine alla scelta del rito, ma soprattutto ai fini dell'accesso alla messa alla prova, sollevando anche la questione della costituzionalità dell'art. 521 cod. proc. pen.. Osserva che, ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione per diritti dell'uomo l'imputato ha diritto di conoscere l'accusa e di essere i posto in grado di discutere ogni profilo dei reati contestati.

Il giudice di primo grado, dunque, avrebbe dovuto pronunciare un'ordinanza per riqualificare il reato e consentire all'interessato di formulare la richiesta di messa alla prova. L'essersi, invece, il giudice di seconda cura limitato a correggere formalmente l'errore contenuto nell'imputazione, affermando che con la sentenza di prima cura non si è provveduto alla riqualificazione del reato, essendo chiaro che il fatto contestato ricadeva nella lettera b) dell'art. 186, comma 2 C.d.S., in relazione al tasso alcolemico rilevato, senza accogliere le doglianze formulate sul punto, integra una grave violazione del disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che non è onere dell'imputato verificare la correttezza dell'imputazione.

Richiama la sentenza n. 14/2020 della Corte costituzionale con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 516, comma 2 cod. proc. pen., nella parte in cui, a seguito della modifica dell'originaria imputazione da parte del Pubblico ministero, non prevede la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento la sospensione del processo per messa alla prova, principio già enunciato dal giudice costituzionale con la sentenza n. 141/2018 in relazione al disposto dell'art. 517 cod. proc. pen. in relazione alla contestazione suppletiva di circostanze, e certamente estensibile al caso di specie.

Invero, il giudice di seconda cura avrebbe, quantomeno, dovuto accogliere la richiesta di remissione in termini formulata dal ricorrente, anziché limitarsi a sostenere che l'imputato avrebbe ben potuto richiedere tempestivamente la messa alla prova, essendo la contestazione del reato pacifica nel suo contenuto, benché erroneamente inquadrata.

4. Con il secondo motivo si duole della violazione della legge penale, in relazione a quanto previsto dall'art. 186 C.d.S. e del vizio di motivazione. Assume l'assenza di prova certa sul superamento del limite di cui alla lett.

a) della disposizione incriminatrice, sia in ordine alla tempistica delle misurazione (ore 3,54 tasso alcolemico pari a gr/I 1,38 ed ore 4,07 tasso alcolemico pari a gr/l. 1,17, mentre l'incidente si era verificato alle ore 2,00), che in ordine all'efficienza dell'apparecchiatura con cui le prove sono state effettuate, stante la discontinuità delle prove periodiche, effettuate nel luglio 2009, nel gennaio 2013 e nel dicembre 2015, anziché annualmente come previsto dalla normativa tecnica di riferimento. Rileva che la mancata valorizzazione delle testimonianze a discarico, secondo le quali Maida avrebbe bevuto dopo il sinistro, e non prima, appare del tutto gratuita e non sostenuta da adeguata motivazione.

5. Con il terzo motivo lamenta la mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., negato dal giudice di appello sulla base della ritenuta gravità della condotta e sul comportamento processuale del condannato, travisando la ratio dell'istituto basato sul principio dell'emenda, al fine di favorire il recupero morale e sociale del condannato, senza motivare sul punto. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

6. Con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile 2. La prima doglianza è manifestamente infondata.

3. Invero, sebbene la Corte territoriale risponda al motivo di appello facendo riferimento all'immediata intellegibilità dell'errore contenuto nella contestazione, con la quale pacificamente si ascrive all'imputato una condotta inquadrabile nella lett.

b) del secondo comma dell'art. 186 C.d.S. -il che avrebbe consentito all'interessato di formulare tempestivamente l'istanza di ammissione alla messa alla prova- vi è che appare conclusiva la considerazione formulata dalla sentenza impugnata secondo cui neppure l'errata formulazione dell'imputazione, ai sensi della lett.

c) della disposizione avrebbe impedito di proporre l'istanza di cui all'art. 464 bis cod. proc. pen., entro il termine di cui al secondo comma, posto che l'art. 168 cod. pen. consente di accedere all'istituto ivi previsto allorquando la pena edittale detentiva, anche congiunta alla pena pecuniaria, non superi i quattro anni. Invero, nell'ipotesi di cui all'art. 186, comma 2 lett.c) aggravato ai sensi del comma 2 bis della medesima disposizione siffatto limite non è superato.

4. Questa Corte ha, peraltro, ritenuto che "Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto. (Sez. 6 - , Sentenza n. 19673 del 08/04/2021, Rv. 281162) Mentre "In tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460, comma primo, lett.

e) cod. proc. pen. (come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016), comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestiva l'eccezione di nullità del decreto penale, sollevata per la prima volta con il ricorso in cassazione, trattandosi di nullità verificatasi in data successiva alla sentenza di primo grado a seguito della predetta sentenza della Corte costituzionale). (Sez. 4, Sentenza n. 17659 del 14/02/2019, Rv. 276085).

5. Dunque, da un lato, il ricorrente non assume di avere dedotto tempestivamente la nullità del decreto penale opposto, per omissione dell'avviso della facoltà di accedere alla messa alla prova, dall'altro, come correttamente osservato dalla Corte di appello, egli avrebbe potuto formulare la relativa istanza pur in presenza dell'errata qualificazione giuridica del fatto, posto che la condotta addebitata lo consentiva, ancorché rubricata ai sensi della lett.

c) dell'art. 186, comma 2 C.d.S., i cui termini di pena non sono preclusivi ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen..

6. Destituita di fondamento è, inoltre, anche l'eccezione con cui si richiamano le sentenze e 141/2018 e 14/2020 della Corte delle leggi in ordine all'incostituzionalità degli artt. 517 cod. proc. pen. e 516, secondo comma.. E ciò posto che i principi enunciati dalle decisioni sono volti a recuperare il diritto di difesa a fronte di un'accusa modificata nei suoi termini sostanziali, a mezzo della contestazione 'supplettiva' di una circostanza aggravante, o della contestazione di un fatto diverso, in termini altrimenti impediti dalla decadenza di cui all'art. 464 bis, comma 2 cod. proc. pen., situazione a fronte della quale deve essere restituita all'imputato la facoltà di esercitare una scelta difensiva diversamente preclusa.

Mentre nel caso di specie nulla impediva al ricorrente di proporre l'istanza di ammissione alla messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., perché la contestazione della violazione di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) -peraltro frutto di un evidente refuso, avuto riguardo alla corretta descrizione della condotta in concreto contestata- facoltizzava comunque l'imputato a formulare tempestivamente la richiesta entro i termini di cui all'art. 464 bis, comma 2 cod. proc. pen..

7. Il secondo motivo è inammissibile.

8. Con la doglianza, invero, si propongono due distinte censure.

9. La prima inerisce all'inattendibilità degli esiti dell'alcooltest, per difetto della continuità delle verifiche della corretta funzionalità dell'apparecchiatura, ai sensi dell'art. 379, comma 8 del Reg. esecuzione C.d.S. (d.P.R. 495/1992). Si tratta di una critica connotata da pretestuosità, che non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale, secondo cui l'assenza della scansione annuale delle verifiche è superata dall'essere l'etilometro utilizzato stato oggetto di revisione solo cinque mesi prima dell'effettuazione della prova sull'imputato. Rispetto ad una simile precisazione, il ricorrente si limita genericamente a contestare che la saltuarietà dei precedenti controlli non può che inficiare la funzionalità dello strumento, senza neppure fare riferimento a precisazioni di natura tecnica, eventualmente non tenute in considerazione dalla sentenza impugnata, per le quali l'assenza di regolarità della verifica periodica può rendere inveritieri i risultati di una prova svolta attraverso un'apparecchiatura appena positivamente revisionata.

10. La seconda censura con cui si contesta la mancanza di prova certa sul superamento del limite di cui alla lett.

a) della disposizione incriminatrice, sia per la tempistica delle misurazione, intervenuta a distanza di due ore dal sinistro, che per l'assenza di riscontri del superamento della soglia di punibilità al momento dell'incidente, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, affronta la questione affermando che gli esiti del test con cui si è registrato alle ore 3,54 tasso alcolemico pari a gr/I 1,38 ed alle ore 4,07 tasso alcolennico pari a gr/l. 1,17, dimostrano un andamento discendente, compatibile con un livello alcolemico superiore, al momento del sinistro, a quello rilevato due ore più tardi attraverso l'esame spirometrico.

A riprova della ricostruzione dello stato di ebbrezza, superiore alla soglia di gr/I 0,80, all'atto dell'incidente, richiama una serie di circostanze ricavabili dalle testimonianze e dalla stessa condotta tenuta da Maida, inconciliabili con l'asserita assunzione di alcool successiva allo scontro con l'altra autovettura. In primo luogo, sottolinea che l'imputato non ha riferito ai Carabinieri intervenuti - -neppure successivamente all'esecuzione del test- di avere bevuto due birre, dopo l'incidente, in secondo luogo, che il Carabiniere Rinaldi ha dichiarato che Maida, quando i militari intervennero sui luoghi, era vistosamente ubriaco, presentava un alito vinoso e farfugliava, tanto che solo dalle parole dell'altro conducente — che ha categoricamente escluso di avere visto Maida bere dopo l'urto- era risultato possibile ricostruire la dinamica del sinistro.Si tratta di una motivazione che esaudisce il dovere motivazionale, escludendo, da un lato, la sussistenza della prova dell'assunzione dell'alcool in un momento successivo al sinistro -che nella prospettazione del ricorrente concorrerebbe alla dimostrazione della non veridicità degli esiti della prova spirometrica- dall'altro valorizzando la riferita sussistenza di chiari sintomi di ebbrezza all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, il che implica la coerenza dei rilievi alcolimetrici con un tasso alcolemico, al momento del sinistro, ancora superiore a quello risultante al momento dell'effettuazione del test.

Del tutto fuorvianti sono, dunque, i richiami giurisprudenziali (in particolare Sez. 4 - , Sentenza n. 39725 del 06/06/2019 ,Rv. 277618, invocata dal ricorrente, riguardante un caso nel quale l'imputato si era allontanato dal luogo del sinistro, venendo sottoposto alla prova solo dopo tre ore) relativi ad ipotesi in cui la compatibilità degli esame strumentali con l'assunzione di sostanze alcoliche a distanza di tempo non era corroborata da riscontri sullo stato di ebbrezza al momento dell'incidente.

11. Infine, manifestamente infondato è l'ultimo motivo di ricorso. Non solo, infatti, come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, la concessione della sospensione condizionale della pena non comporta automaticamente quella della non menzione della condanna nel certificato del casellario penale (ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813), ma dalla motivazione si evincono chiaramente le ragioni del diniego, che valorizzano la negativa personalità dell'imputato, ricavabile dalla condotta processuale volta a falsare la realtà dei fatti, e dall'essergli già stato contestato, in altra occasione, il medesimo reato (nonostante l'estinzione ai sensi dell'art. 460, comma 5 cod. proc. pen.), ciò esaurendo l'onere di giustificare, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., l'esclusione del beneficio.

12. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa della ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese