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Sentenza — n. 35856/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35856/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35856/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno, resa ex art. 599 bis cod. proc. pen., stante la rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha applicato a Luigi Gallo la pena concordata in relazione ad una pluralità di episodi di reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990, avvinti dal vincolo della continuazione, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35856/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza del 15 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno, resa ex art. 599 bis cod. proc. pen., stante la rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha applicato a Luigi Gallo la pena concordata in relazione ad una pluralità di episodi di reati di cui all'art.
art. 34 cod. proc. pen
, per violazione del disposto dell'art. 34 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/11/1978 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 15 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno, resa ex art. 599 bis cod. proc. pen., stante la rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha applicato a Luigi Gallo la pena concordata in relazione ad una pluralità di episodi di reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990, avvinti dal vincolo della continuazione, nella misura di anni quattro di reclusione ed euro ventimila di multa.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato formulando un unico motivo di impugnazione con cui fa valere la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, lett.

c) cod. proc. pen. , per violazione del disposto dell'art. 34 cod. proc. pen.. Rileva che uno dei componenti del Collegio giudicante di seconda cura si è astenuto in relazione ad uno dei coimputati, la cui posizione è stata stralciata, con formazione di separato fascicolo processuale, per avere emesso un provvedimento in sede di indagini preliminari nei suoi confronti. Nondimeno egli, ha partecipato alla decisione nei confronti del ricorrente, pur essendo evidentemente incompatibile. Sostiene che al caso di specie, per come configurato, non possono essere estesi gli enunciati della sentenza delle Sezioni unite n. 23/2000.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

5. Innanzitutto, non risulta, né viene dedotto, che l'imputato abbia proposto eccezione di ricusazione del giudice al momento della separazione del procedimento nei confronti del coimputato, rispetto al quale il componente del Collegio ha chiesto ed ottenuto di astenersi per avere emesso il provvedimento di convalida di arresto.

6. Inoltre, è stato ritenuto, anche di recente, che: "Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo. (In motivazione, la Corte ha escluso l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc .pen. del giudice che, nel procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l'imputato separatamente giudicato). (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848).

7. D'altro canto, va ulteriormente ribadito che "Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso il carattere "pregiudicante" dell'attività del giudice ricusato, il quale, in sede di convalida di intercettazioni disposte in via di urgenza nell'ambito di un diverso procedimento a carico di altri soggetti, aveva valutato le stesse fonti di prova in relazione a fatti di reato differenti, ancorché riferiti ad uno stesso contesto criminale, senza esprimere alcun apprezzamento di merito in ordine alla posizione dell'imputato ricusante). (Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017- dep. 15/03/2018, Di Marco, Rv. 272845;

Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013 - dep. 02/01/2014, Mancuso, Rv. 258449).

8. Si tratta di principi chiaramente estensibili al caso di specie, posto che con la doglianza si omette sinanco qualsiasi riferimento alla valutazione, da parte del componente del Collegio astenutosi per il coimputato, sull'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente.

9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 7/2021 Il Consig er estensore Il