Sentenza — n. 35855/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22.9.2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a Hoxhaj Eriseld (e al coimputato Aliaj Mariglen) e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina per complessivi gr. 1.116 (fatto accertato il 9.3.2019).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Hoxhaj, lamentando quanto segue. I) Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale erroneamente giudicato la negativa personalità del ricorrente sulla base di precedenti penali, in realtà inesistenti, e nonostante le spontanee dichiarazioni confessorie rilasciate dal medesimo. II) Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Lamenta l'eccessività della pena rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato al coimputato, fondata su una circostanza non provata (l'avere coinvolto il coimputato Aliaj su cui fare cadere la responsabilità del reato).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HOXHAJ ERISELD nato il 20/07/1991 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22.9.2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a Hoxhaj Eriseld (e al coimputato Aliaj Mariglen) e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina per complessivi gr. 1.116 (fatto accertato il 9.3.2019).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del Hoxhaj, lamentando quanto segue. I) Erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale erroneamente giudicato la negativa personalità del ricorrente sulla base di precedenti penali, in realtà inesistenti, e nonostante le spontanee dichiarazioni confessorie rilasciate dal medesimo. II) Erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. Lamenta l'eccessività della pena rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato al coimputato, fondata su una circostanza non provata (l'avere coinvolto il coimputato Aliaj su cui fare cadere la responsabilità del reato).
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 22929801).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Sulla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., la Corte territoriale ha ritenuto comunque irrilevante il dato costituito dall'incensuratezza del prevenuto, argomentando il diniego delle attenuanti generiche sull'assenza di resipiscenza del medesimo e sulla notevole capacità a delinquere dimostrata dalle modalità del trasporto di droga. Quanto alla determinazione della pena, si tratta di una valutazione di merito insindacabile in questa sede, avendo il giudicante accolto sul punto il motivo di appello, riducendo la pena inflitta in primo grado sulla base di considerazioni logicamente ineccepibili, che non possono essere rimesse in discussione in questa sede in relazione ad una questione che attiene al merito della vicenda (coinvolgimento del coimputato nel fatto illecito), sulla quale il ricorrente aveva rinunciato al relativo motivo di appello.
6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Presiden