Sentenza — n. 35852/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 10.12.2019 dal Tribunale di Verona che, nel condannare Emanuele Dono alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, lett. c), cod. strada (quindi aggravato dall'aver cagionato un sinistro stradale), ha erroneamente disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno in luogo della revoca della patente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35852/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, commi 2 e 2-bis, lett. c), cod. strada (quindi aggravato dall'aver cagionato un sinistro stradale), ha erroneamente disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno in luogo della revoca della patente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: DORIO EMANUELE nato a VERONA il 15/06/1977 avverso la sentenza del 10/12/2019 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 10.12.2019 dal Tribunale di Verona che, nel condannare Emanuele Dono alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 e 2-bis, lett. c), cod. strada (quindi aggravato dall'aver cagionato un sinistro stradale), ha erroneamente disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno in luogo della revoca della patente.
2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria, con applicazione della revoca della patente.
3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale si associa alla richiesta del Procuratore Generale.
4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha chiaramente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada, avendo espressamente affermato la «sussistenza del reato contestato così come qualificato nell'imputazione...», comprensiva dell'aggravante di aver provocato, guidando in stato di ebbrezza, un incidente stradale. Ne discende che, stante la ritenuta sussistenza dell'aggravante in questione, trova nel caso applicazione la disposizione di cui al citato comma 2-bis dell'art. 186, secondo cui: "Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro", come nel caso, è sempre disposta la revoca della patente. Trattasi di sanzione amministrativa che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) a seguito di condanna per il reato in disamina.
5. L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di anni uno, statuizione che per le ragioni dette va eliminata. Deve essere, invece, disposta per legge la revoca della patente di guida nei confronti del prevenuto; sanzione che, in quanto obbligatoria e non suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, ben può essere applicata direttamente dalla Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, che elimina, disponendo la revoca della patente stessa. Così deciso il 6 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ales ngro Ranaldi Fr