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Sentenza — n. 35850/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient evidence for attempted theft conviction based on weak photo ID.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35850/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court erred in valuing the victim's photographic identification. The defendant argued that the photo recognition was weak and that cell tower data was merely probable, not certain, yet the appellate court had already reclassified the crime as attempted theft with aggravated circumstances. The Supreme Court ruled that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own assessment of probative value, limiting their review to legal errors rather than factual disputes.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of probative value, restricting its review to legal errors rather than factual disputes.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review preclusion probative value assessment photographic identification attempted theft conviction tentato furto reati contro la sfera personale riservata indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo quanto segue 2.1 Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. I giudici di merito non avrebbero colto le notevoli incertezze dimostrate dalla parte offesa all'atto del riconoscimento del Cabiddu quale autore del furto.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 23 co. 8 dl. 137/2020
Le parti hanno rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 dl. 137/2020.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo quanto segue 2.1 Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano, come nel presente caso, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Ry.244181).
Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015
Le argomentazioni espresse soddisfano i principi stabiliti in sede di legittimità [Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv.
Sez. 1, n. 1326 del 24/11/1994 Cc
Sez. 1, n. 1326 del 24/11/1994 Cc.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CABIDDU MAURIZIO nato a PESCIA il 01/01/1991 avverso la sentenza del 15/07/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Firenze, con pronuncia resa in data 15/7/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, ha rideterminato la pena inflitta a Cabiddu Maurizio, in quella di anni 1 di reclusione ed euro 500,00 di multa, previa riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto pluriaggravato. All'imputato era originariamente contestato il delitto di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 4 cod. pen. per essersi impossessato del registratore di cassa esistente all'interno di un esercizio commerciale, strappandolo dal suo alloggiamento. La Corte d'appello ravvisava nei fatti l'ipotesi del tentativo di furto, mantenendo ferme le aggravanti contestate.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo quanto segue 2.1 Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. I giudici di merito non avrebbero colto le notevoli incertezze dimostrate dalla parte offesa all'atto del riconoscimento del Cabiddu quale autore del furto. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nell'attribuire valenza probatoria decisiva ad un riconoscimento fotografico debole ed incerto. Le sentenze di merito incorrerebbero in analogo vizio nella parte in cui valorizzano eccessivamente i risultati dell'analisi delle celle telefoniche di aggancio dei cellulari in uso agli imputati.

La localizzazione "a posteriori" di un apparato radiomobile all'interno dell'area geografica illuminata dalla relativa antenna è un dato probabile ma non certo. È possibile infatti che l'apparato si trovi geograficamente nel settore di una cella, pur essendo comunque servito da una cella adiacente non "prevista" nella mappa di copertura, senza considerare che la rete è "mobile" perché in caso di aggancio ad una cella satura, il terminale viene spostato su un'altra cella. In questo caso sarebbe stato necessario un diverso argomentare, anche perché l'imputato risiedeva, all'epoca dei fatti, nel Comune di Pieve a Nievole, contiguo a quello di Montecatini Terme, servito dalle medesime celle.

La motivazione prodotta sarebbe soltanto apparente, essendosi i giudici limitati ad elencare una serie di circostanze, senza esercitare alcun apprezzamento critico in ordine alla loro valenza probatoria.

3. Le parti hanno rassegnato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 dl. 137/2020. Il P.G. chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRETTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. I giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato non solo sulla base del riconoscimento operato dalla vittima, ma anche in virtù di una serie di elementi indiziari, logicamente coordinati tra loro in motivazione (individuazione delle celle di aggancio dei cellulari in uso all'imputato; coincidenza del numero di targa della vettura adoperata dagli autori del furto con quella in uso ad uno degli imputati, descrizione fisica fornita dalla persona offesa nel corso della denuncia; analogie con altro episodio delittuoso avvenuto a Livorno).

Il discorso giustificativo posto a fondamento del convincimento espresso in sentenza, rispettoso dei principi enunciati in questa sede, rende conto in maniera adeguata dell'affermazione di responsabilità a carico del ricorrente. Giova ricordare che, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il metodo di valutazione della prova indiziaria non si esaurisce in una mera sommatoria dei singoli indizi, non potendo prescindersi dall'operazione di valutare gli elementi singolarmente e in una prospettiva globale e unitaria (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231678:"In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo").

Ciò è accaduto nel presente caso, avendo i giudici di merito analizzato i singoli elementi risultanti a carico del ricorrente e valorizzato complessivamente - in ragione della gravità, precisione e concordanza - la loro capacità dimostrativa della responsabilità dell'imputato. Dal canto suo la difesa, dietro l'apparente vizio di legittimità, prospetta una diversa interpretazione dei fatti e delle emergenze probatorie, la cui considerazione, come è noto, spetta ai giudici di merito. E' d'uopo rammentare che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040;

Sez. 3, n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato infine avallato dalle Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo preclusa, al giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvano, come nel presente caso, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Ry.244181).

3. Immune da censure è la valutazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla valenza probatoria da attribuirsi al riconoscimento fotografico: in sentenza si precisa che l'esito positivo del riconoscimento fotografico è avvalorato da tutte le ulteriori circostanze emerse nel corso delle indagini, indicate puntualmente in motivazione. Le argomentazioni espresse soddisfano i principi stabiliti in sede di legittimità [Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908 - 01:"I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità);

Sez. 1, n. 1326 del 24/11/1994 Cc. (dep. 10/02/1995 ) Rv. 200234 - 01: "Il riconoscimento fotografico di persone - che deve essere tenuto distinto dalla ricognizione personale prevista dall'art. 213 4 c.p.p.. Costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro")].

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 23 giu