Sentenza — n. 35845/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 11.11.2019, il Giudice di pace di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento a carico di Alberto Spadea in relazione al reato di lesioni colpose, ritenute dal giudicante gravi e non lievi. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 28 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35845/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: SPADEA ALBERTO nato a CATANZARO il 08/04/1964 avverso l'ordinanza del 11/11/2019 del GIUDICE DI PACE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 11.11.2019, il Giudice di pace di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza per materia nel procedimento a carico di Alberto Spadea in relazione al reato di lesioni colpose, ritenute dal giudicante gravi e non lievi.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, lamentando l'erronea applicazione della legge penale, trattandosi nella specie di lesioni colpose non gravi commesse in violazione di norme attinenti alla circolazione stradale, quindi di competenza del Giudice di pace.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato avverso un provvedimento non suscettibile di essere impugnato con il mezzo proposto. Ciò ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen. In altri termini, i provvedimenti negativi di competenza - come quello in esame - in qualunque forma emessi, non sono impugnabili ex art. 568 cit., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Rv. 249962; conformi, ex plurimis, Sez. 5, n. 33545/2015 e sez. 2, n. 5407/2021).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 18 giugno 2021 j. 30 SET. 2021 Il Preside