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Sentenza — n. 35844/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35844/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35844/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data del 7/7/2017, il Tribunale di Forlì ha ritenuto Tommasini Raffaele responsabile del reato di cui agli artt. 186, commi 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies cod. strada, condannando l'imputato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal primo giudice, ha ridotto la pena in quella di mesi 6 di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda, confermando nel resto l'appellata sentenza.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. c.p, art. 349 c.p, art. 356 c.p, art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 357 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35844/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G., con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 co. 8 dl. 137/2020, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente notifica tardiva dei difetti dubbio circa il carattere di infrazione reato grave di stupefacenti motivazione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. c.p
relativamente ai quali vige lo normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p.
art. 349 c.p
art. 356 c.p
che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall'art. 356 c.p.p.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Risulta dalla lettura degli atti che il difensore aveva contestato l'affermazione di responsabilità resa a carico del proprio assistito, sollevando anche eccezione d'inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico per mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
art. 357 cod. proc. pen
(e anzi l'art. 357 cod. proc. pen., dettando una specifica disciplina della documentazione delle attività di cui all'art.
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Testo completo

e IN CALCE 7'. N pictr.kmr,:::?Al.:• SENTENZA sul ricorso proposto da: TOMMASINI RAFFAELE nato a FORLI' il 07/05/1969 avverso la sentenza del 29/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data del 7/7/2017, il Tribunale di Forlì ha ritenuto Tommasini Raffaele responsabile del reato di cui agli artt. 186, commi 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies cod. strada, condannando l'imputato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal primo giudice, ha ridotto la pena in quella di mesi 6 di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda, confermando nel resto l'appellata sentenza.

2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo di difensore, formulando i motivi di doglianza di seguito indicati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. I) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che la difesa non ha contestato l'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato e la pronuncia di responsabilità resa dal primo giudice. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui la Corte di appello deve tenere conto nell'applicazione della legge penale; violazione degli artt. 179, 180, 182, comma 2, 597 cod. proc. pen.

Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 179, 180, 182, comma 2 e 597 cod. proc. pen. La Corte di appello, investita della questione riguardante l'inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti effettuati sulla persona dell'imputato, perché non preceduti dall'avviso di farsi assistere da difensore di fiducia, ha ritenuto l'eccezione tardiva. La declaratoria di tardività resa dalla Corte d'appello di Bologna sarebbe illegittima ed erronea. Ed invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'omesso avvertimento del diritto all'assistenza difensiva ex art.114 disp. att. cod. proc. pen., in caso di accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, di cui all'art.354 cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, a norma del combinato disposto degli artt.180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

III) Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza; vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato e dai seguenti atti del processo:

1) trascrizioni delle dichiarazioni rese dal teste, Sovrintendente Marco Mussolini, all'udienza del 07/07/2017;

2) verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e sulle cose del 25/09/2016. Con il primo motivo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, la difesa lamentava che il giudice di prime cure aveva incentrato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sulla deposizione del teste Sovrintendente Mussolini, intervenuto la sera del 25/09/2016, sebbene dalle sue dichiarazioni emergessero numerose incertezze ed incongruenze, tali da palesare la mancanza di un preciso ricordo del suo operato al momento del fatto e della somministrazione dell'avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Veniva, pertanto, espressamente richiesto alla Corte di merito di operare una comparazione tra le dichiarazioni rese dal teste qualificato e le circostanze risultanti dal verbale di accertamenti urgenti, redatto dallo stesso operatore di polizia, al fine di valutare l'attendibilità della sua deposizione. Si poneva in evidenza la discrasia esistente tra gli orari dell'intervento riferiti dal teste all'udienza del 07/07/2017 e gli orari annotati negli atti di servizio. Si evidenziava come dal verbale di accertamenti risultasse che gli agenti di P.G. avessero raggiunto l'imputato presso l'ospedale di Forlì.

Tale ultima circostanza smentirebbe la ricostruzione operata in sentenza, in base alla quale il verbale fu redatto sulla strada, prima dell'intervento in ospedale, in assenza dell'imputato. Non sarebbe stato chiarito il preciso momento nel quale il ricorrente fu avvertito della facoltà di nominare un difensore di fiducia. La Corte di merito ha ritenuto attendibile la testimonianza del verbalizzante, omettendo totalmente di considerare le circostanze evidenziate, giungendo, a fronte delle molteplici incongruenze nelle quali era incorso il teste, a conclusioni del tutto assertive.

IV) Carenza di motivazione; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione alla circolare del Ministero dell'Interno N.300/A/1/42175/109/42 del 29/12/2005. L'avvertimento reso oralmente, su cui ha riferito il teste di Polizia, contravviene alla forma scritta sancita dalla Circolare del Ministero dell'Interno N.300/A/I/42175/109/42 del 29/12/2005, a mente della quale: "...gli esami svolti mediante l'etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall'art. 354 co. 3 c.p.p. relativamente ai quali vige lo normativa di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. che impone di informare lo persona della possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore (senza essere preventivamente avvisato); pertanto prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nominare un difensore di fiducia avanzata ai sensi dell'art. 349 c.p.p. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall'art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp. atte c.p.p. Tale profilo di doglianza non è stato preso in considerazione dalla Corte di merito.

3. Il P.G., con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 co. 8 dl. 137/2020, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

2. Risulta dalla lettura degli atti che il difensore aveva contestato l'affermazione di responsabilità resa a carico del proprio assistito, sollevando anche eccezione d'inutilizzabilità dei risultati del prelievo ematico per mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Quanto alla tempestività dell'eccezione, oggetto del secondo motivo di ricorso, è corretta la prospettazione difensiva secondo cui il termine ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado e non con l'opposizione al decreto penale di condanna (cfr.

Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020 Rv. 278676 - 01: "In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., sicché, in caso di giudizio abbreviato conseguente a decreto penale di condanna opposto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, non contenendo l'art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione").

Tale condivisibile orientamento è stato recentemente ribadito in plurime pronunce di questa Sezione con definitivo superamento del precedente indirizzo, in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di opposizione a decreto penale di condanna, il termine ultimo per dedurre la nullità derivante dalla violazione dell'obbligo previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. era da individuarsi nell'atto di opposizione. Data per acquisita la tempestività dell'eccezione, diversamente da quanto si afferma in sentenza, rimangono da esaminare le due residue questioni proposte dalla difesa, concernenti la possibilità che si raggiunga per testimoni la prova dell'avviso dato oralmente (motivo terzo del ricorso) e la possibilità che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. sia dato in forma orale (motivo quarto del ricorso).

Ragioni di carattere logico e sistematico impongono d'invertire l'ordine delle questioni, dovendosi in primo luogo verificare se, e a quali condizioni, sia consentito formulare verbalmente l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cpp.

3. Il profilo della nullità dell'avviso in questione per essere stato dato in forma orale, anziché scritta, come previsto dalla circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2005, è infondato. Come rilevato anche dai giudici di merito, nessuna disposizione del codice di rito prevede la forma scritta dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (e anzi l'art. 357 cod. proc. pen., dettando una specifica disciplina della documentazione delle attività di cui all'art. 354 del medesimo codice di rito, presuppone l'oralità dell'atto), mentre la circolare citata, in quanto tale, non costituisce fonte di diritto, e quindi «non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo» (Sez. 3, n. 25170 del 13/06/2012, La Mura, Rv. 252771. Nel senso che la circolare non costituisce fonte del diritto si vedano anche Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-02; Sez. 3, n. 3317 del 14/03/1986, Nardi, Rv. 172569).

4. Ciò detto occorre rilevare come la prova dell'avviso dato oralmente si possa ricavare anche per testimoni. Tale orientamento è ammesso da parte cospicua della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169 - 01:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, con la conseguenza che l'unico profilo suscettibile di valutazione giudiziale è quello relativo all'attendibilità di tale testimonianza, anche in ordine alle ragioni della mancata verbalizzazione";.Sez. 4 , n. 3725 del 10/09/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278027 - 01:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante"; conforme Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Rv. 275148 - 01).

Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che dell'avviso dato oralmente sia stata raggiunta prova attraverso la deposizione del teste qualificato. La motivazione, a fronte delle deduzioni della difesa, che ha messo in evidenza le incongruenze indicate nel ricorso, è però assertiva: si afferma in sentenza che la testimonianza dell'operatore di polizia è attendibile, senza illustrare le ragioni di tale convincimento. Inoltre, la Corte di merito elude il tema decisivo del momento nel quale il conducente è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dovendo l'avvertimento, ai fini dell'utilizzabilità dei risultati, precedere il compimento delle analisi.

Occorrerà, - in base 'all'orientamento citato in precedenza, a cui deve darsi continuità, che sia offerta rigorosa motivazione in ordine alla precisione e completezza della testimonianza acquisita, che siano chiarite le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso, che si dia conto del momento nel quale è stato reso l'avvertimento di rito. Da quanto precede consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Ancona. In Roma, così deciso il 18 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presi alte Mariarosaria Bruno Francesco i‘la . n Ciampi ORE :meta , 6. CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE (--.),. A uerek, 2./ — (.) Olus,2„ d: Bk 55A )n.9.k.e... i k-A U , n A `CA, A À (iG -.2,) .1 lf, I rey(d , ‹:--‘- - ;i ,,..p , , ki+i A P 3V1 e te:T'CL bi ; 12n t 12 ( R_ \»,...j-fui (W\ ,c.,