Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35843/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35843/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35843/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

I motivi posti a base dei ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei termini di seguito precisati. Quanto alla posizione di Martini Mauro, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza di appello sia carente sotto diversi profili. Per altro verso, come lamentato nel secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale non ha fatto buon governo degli artt. 40 e 43 cod. pen. 5 v Occorre richiamare i principi ripetutamente espressi dalla Corte regolatrice, nella materia di interesse, con specifico riferimento all'ascrivibilità di un evento dannoso al soggetto ritenuto responsabile a titolo di colpa. Si è chiarito come l'applicazione del principio di colpevolezza escluda qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità a carico di chi si accerti ricoprire una posizione di garanzia.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 35843/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sempre in ragione di tale ruolo, si reputa in sentenza che egli non potesse ignorare quale fosse lo stato della segnaletica presente in tutto il vasto perimetro del Municipio XV. Il ragionamento della Corte conterrebbe un evidente salto logico posto che l'essere dirigente, dotato di poteri di spesa, non determina automaticamente una responsabilità per il reato omissivo improprio contestato. Peraltro non è indifferente stabilire se vi fosse un organo che aveva l'obbligo giuridico di controllare il territorio e di segnalare le anomalie riscontrate all'ufficio competente ad effettuare gli interventi.

Parole chiave

Generato dall'IA
incidente stradale velocità eccessiva omicidio colposo guida senza autorizzazione sorpasso non consentito infrazione commessa per negligenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAGOTTI GIUSEPPE nato a ROMA il 10/07/1966 MARTINI MAURO nato a ROMA il 10/02/1951 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore E' presente l'avvocato ROSSI LIVIA del foro di ROMA in difesa di FRANCESCO SABENE che insiste per il rigetto dei ricorsi.

Deposita conclusioni e nota spese. E' presente l'avvocato POPOLINI PAOLO del foro di ROMA in difesa di AMA che riportandosi alla memoria depositata insiste per il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato PAGLIONE ALFIO del foro di ROMA in difesa di FAGOTTI GIUSEPPE il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato PAGLIONE ALFIO del foro di ROMA è altresì presente in sostituzione dell'avvocato CESELLI DAVID del foro di ROMA (delega orale) in difesa di FAGOTTI GIUSEPPE. E' presente l'avvocato SALUSTRI EMILIO del foro di ROMA in difesa di MARTINI MAURO il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza dell'11.6.2019, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di Fagotti Giuseppe e Martini Mauro per il reato di omicidio colposo in danno di Sabene Angelo. La vicenda attiene all'incidente stradale avvenuto in Roma in data 8/6/2009, a seguito dello scontro tra l'autoarticolato condotto da Fagotti Giuseppe e l'autocarro condotto da Sabene Angelo. Il Fagotti percorreva via Montel provenendo da Via Ponte Galeria, in direzione del deposito dell'AMA s.p.a.; giunto in prossimità di via Ponte Malnonne, andava a collidere con l'autocarro condotto da Sabene Angelo che si era immesso su via Montel provenendo da via Ponte Malnome.

In seguito al violento urto il Sabene Angelo riportava un politrauma con fratture e lesioni viscerali multiple, decedendo sul posto. Si accertava, sulla base della ricostruzione offerta dal consulente del P.M. e delle emergenze processuali, che il Sabene, proveniente da via Malnome, si era immesso sulla via Montel senza dare la precedenza al Fagotti. Quest'ultimo viaggiava a velocità eccedente il limite di velocità. Si accertava anche che la via Ponte Malnome, strada urbana a doppio senso di marcia, per la presenza di vegetazione incolta ai suoi margini e di un edificio posto all'intersezione con via Monte!, non consentiva ai conducenti che la percorrevano di avvedersi del sopraggiungere di altri veicoli all'incrocio.

Peraltro, il segnale verticale di "dare precedenza", posto all'incrocio, era poco visibile, perché inclinato e ricoperto di vegetazione e sulla strada mancava un segnale di preavviso dell'intersezione. I giudici di merito ritenevano dimostrata la colpevolezza del Fagotti, conducente dell'autoarticolato e del Martini, responsabile dell'Ufficio tecnico e della segnaletica stradale della XV municipalità, in cooperazione con il primo, per il decesso del Sabene.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Martini e Fagotti, articolando i seguenti motivi di ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori. Per Martini Mauro I) La Corte di merito avrebbe espresso una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria e carente. Si è ritenuto, in sentenza, che Martini Mauro, dirigente della "UOT" del XV Municipio di Roma Capitale, avesse l'obbligo giuridico di "attivarsi per la corretta predisposizione e manutenzione della segnaletica stradale ove mancante, nonché della costante manutenzione della segnaletica danneggiata ove mancante o incompleta".

La responsabilità del Martini verrebbe fatta discendere esclusivamente dal suo ruolo apicale: in quanto dirigente della "UOT" di Roma Capitale, avendo omesso gli interventi allo stesso spettanti, avrebbe contribuito a cagionare il decesso della vittima dell'incidente stradale. Secondo la Corte non assumerebbe alcuna rilevanza la circostanza che "la competenza in ordine alla vigilanza sullo stato della segnaletica stradale della Circoscrizione fosse stata attribuita ad una unità organizzativa autonoma denominata UITS posta alle dipendenze del Capo della Polizia Municipale ".

Pertanto, pur riconoscendo l'esistenza dell'UITS (acronimo di "Unità Interdisciplinare Traffico e Segnaletica Stradale"), ha ritenuto, con motivazione illogica e contraddittoria, che tale organismo amministrativo, posto alle dipendenze di Roma Capitale, fosse non operativo per carenza di personale. L'illogicità e la contraddittorietà risulterebbe in modo evidente dal successivo passaggio, in cui si afferma che l'organismo preposto, ricevendo le segnalazioni, le smistava proprio all'ufficio tecnico del Martini, il quale, essendo assegnatario di capitoli di spesa, poteva provvedere all'esecuzione degli interventi stradali necessari.

La sentenza quindi ha affermato, subito dopo averlo negato, che l'UITS era operativa e svolgeva attività di monitoraggio e controllo delle condizioni delle strade e della segnaletica. Pur in presenza di un organismo deputato, per disposizioni normative, al controllo del territorio, la responsabilità penale veniva individuata esclusivamente in capo al Dirigente, per il solo fatto che questi era titolare di un potere di spesa. Tale illogicità renderebbe del tutto apparente la motivazione. Il Martini, seguendo il ragionamento della Corte territoriale, deve rispondere del reato contestato sull'unico presupposto della titolarità del ruolo apicale rivestito.

Sempre in ragione di tale ruolo, si reputa in sentenza che egli non potesse ignorare quale fosse lo stato della segnaletica presente in tutto il vasto perimetro del Municipio XV. Il ragionamento della Corte conterrebbe un evidente salto logico posto che l'essere dirigente, dotato di poteri di spesa, non determina automaticamente una responsabilità per il reato omissivo improprio contestato. Peraltro non è indifferente stabilire se vi fosse un organo che aveva l'obbligo giuridico di controllare il territorio e di segnalare le anomalie riscontrate all'ufficio competente ad effettuare gli interventi.

La Corte d'appello, nel motivare sul punto, ha disatteso completamente il contenuto della testimonianza del Vigile urbano De Felici Mauro, allegata al ricorso. Proprio il teste qualificato De Felici, intervenuto sul luogo del fatto, a domanda del difensore, riconduceva all'UITS il compito di segnalare le situazioni critiche riscontrate sulla strada. Tali emergenze processuali contraddicono quanto assunto dalla Corte territoriale, che, negando l'operatività dell'organismo deputato al controllo sul territorio, erroneamente riconduce tali attività all'imputato, giungendo alla conclusione che egli debba rispondere in ogni modo del reato, anche senza la preventiva conoscenza delle possibili situazioni di pericolo insorte all'interno del territorio del Municipio.

II) Violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 43 cod. pen.; erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata individuazione della c.d. posizione di garanzia dell' imputato ed alla conseguente responsabilità penale. La Corte d'appello collega l'evento dannoso alla condotta omissiva del Martini, titolare della posizione di garanzia in virtù del ruolo apicale rivestito di Dirigente del XV Municipio, Ufficio segnaletica stradale di Roma Capitale. Secondo la Corte, la qualifica ricoperta dall'imputato comportava l'obbligo di attivarsi per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.

A nulla rileverebbe la circostanza che l'attività di vigilanza sullo stato della segnaletica nel territorio di Roma Capitale fosse stata attribuita ad altro organismo, posto che, secondo quanto si sostiene in sentenza, tale organismo non aveva mai svolto funzioni attive per carenza di personale. La sentenza eluderebbe completamente il tema della individuazione delle condotte colpose da riferirsi al ricorrente e della posizione di garanzia, disinteressandosi di verificate la possibilità che il soggetto titolare della posizione di garanzia avesse avuto effettiva conoscenza dello stato dei luoghi, imprescindibile presupposto logico per collegare la responsabilità dell'evento alla supposta condotta omissiva.

Il presupposto del rimprovero è che il soggetto attivo non abbia compiuto l'azione doverosa, pur essendo a conoscenza della situazione di pericolo. Ritenere, come si sostiene in sentenza, che il Martini, in virtù della sua posizione apicale, dovesse essere consapevole che sulla Via Malnome la segnaletica verticale di dare la precedenza risultasse poco visibile e che non vi fosse segnaletica orizzontale, è ragionamento che si pone in aperto contrasto con gli artt. 40 e 43 cod. pen. Per Fagotti Giuseppe I) Violazione degli artt. 141 e 142 del cod. strada La Corte di merito, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ribadito che la condotta serbata dal ricorrente fosse stata improntata ad imprudenza, avendo egli tenuto una velocità superiore al limite imposto e, comunque, non adeguata al tipo di veicolo condotto (un pesante autoarticolato di notevoli dimensioni, difficilmente manovrabile).

Per contro, la condotta della vittima sarebbe risultata imprudente -avendo egli superato l'intersezione stradale senza fermarsi, pur avendo l'obbligo di dare la precedenza - determinando una cooperazione colposa nella causazione dell'evento, non escludente la responsabilità del ricorrente. La Corte d'appello, condividendo l'impostazione del primo giudice, ha fondato la responsabilità del ricorrente sul duplice rimprovero addebitatogli, tuttavia, avrebbe del tutto trascurato di considerare il profilo riguardante la ricorrenza del nesso causale tra la condotta colposa individuata e l'evento morte.

E' emerso dall'esame del consulente del P.M. che, sebbene il Fagotti procedesse al momento del sinistro ad una velocità superiore a quella consentita, pari a circa 60 Km/h, ove egli avesse osservato il limite di velocità, non sarebbe riuscito egualmente ad evitare l'impatto con l'altro veicolo. Il medesimo consulente precisava nella relazione tecnica che lo scontro sarebbe avvenuto con la stessa violenza d'impatto se il Fagotti avesse tenuto la velocità prescritta per quel tratto di strada (50 Km/h), osservando che, in considerazione dello spazio di avvistamento, soltanto ad una velocità di 30 km/h si sarebbe potuto evitare lo scontro, Per costante giurisprudenza di legittimità, la condotta antigiuridica di un utente della strada, integrante violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza, non fa presumere l'esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso.

Pertanto, deve essere esclusa la responsabilità dell'agente quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe egualmente verificato, anche senza quella condotta o che esso sia stato determinato esclusivamente da una causa diversa.

3. Il difensore dell'AMA s.p.a., in qualità di responsabile civile, ha depositato memoria difensiva nella quale, richiamando le ragioni indicate a sostegno del ricorso di Fagotti Giuseppe, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi posti a base dei ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei termini di seguito precisati.

2. Quanto alla posizione di Martini Mauro, deve convenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza di appello sia carente sotto diversi profili. Per altro verso, come lamentato nel secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale non ha fatto buon governo degli artt. 40 e 43 cod. pen. 5 v Occorre richiamare i principi ripetutamente espressi dalla Corte regolatrice, nella materia di interesse, con specifico riferimento all'ascrivibilità di un evento dannoso al soggetto ritenuto responsabile a titolo di colpa. Si è chiarito come l'applicazione del principio di colpevolezza escluda qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità a carico di chi si accerti ricoprire una posizione di garanzia.

In tutti i casi, infatti, si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte del soggetto agente della regola cautelare che si assume violata (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mira a prevenire (c.d. "concretizzazione" del rischio). La individuazione della responsabilità penale impone quindi di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l'autore della stessa (il titolare della posizione di garanzia) potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.

In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio che la regola stessa mirava a prevenire; e se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell'imputato [ex multis Sez. 4, n. 5404 del 08/01/2015, Rv. 262033 - 01: "La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso";

Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Rv. 245526 - 01: "La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso"].3.

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suddetti principi, rendendo una motivazione carente: non spiega come le anomalie presenti nel tratto di strada potessero entrare nella sfera di conoscibilità del funzionario ed è contraddittoria nella parte in cui, per un verso, nega l'operatività dell'organismo deputato a vigilare sullo stato della segnaletica stradale (UITS), per altro verso afferma che l'organismo riceveva segnalazioni sulla criticità della viabilità nel territorio, smistandole all'Ufficio tecnico del Municipio. La motivazione non soddisfa i criteri dettati in materia di reati colposi omissivi, introducendo un non consentito automatismo nell'addebito di responsabilità che viene fatto discendere dalla posizione apicale rivestita dall'imputato nell'ambito dell'Ufficio tecnico.

4. Anche in relazione alla posizione di Fagotti Giuseppe la motivazione non soddisfa i criteri affermati in sede di legittimità in ordine al giudizio controfattuale da compiersi in tema di responsabilità colposa. L'inosservanza delle regole cautelari individuate (superamento del limite di velocità e non adeguatezza della velocità in relazione al tipo di veicolo condotto), poste a fondamento della pronuncia di responsabilità, non esauriscono il giudizio da compiersi, essendo necessario accertare se il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ed anche se una condotta appropriata, conforme alla regola cautelare individuata, avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l'evento ( cfr. in argomento Sez. 4, n. 19512 del 14/02/2008, Rv. 240172 - 01).

Sul punto la Corte di merito offre risposte non esaustive, mancando di confrontarsi adeguatamente con le risultanze in atti. E' emerso pacificamente - in quanto riportato anche nella sentenza di primo grado - come il consulente del P.M. abbia sostenuto che, qualora il Fagotti avesse serbato una velocità rispettosa dei limiti imposti, il sinistro si sarebbe egualmente verificato con la stessa violenza d'impatto. Non sono indicate in motivazione le ragioni per le quali la Corte di merito abbia inteso discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il consulente in tema di causalità della colpa, ravvisando esclusivamente nella violazione delle regole cautelari individuate il fondamento della responsabilità, come si desume dal seguente passaggio motivazionale:"La condotta di guida del Fagotti, conducente del mezzo AMA, è stata certamente imprudente e pericolosa, avendo il prevenuto tenuto una velocità superiore a quella massima consentita su quel tratto stradale e comunque non adeguata allo stato dei luoghi, al momento di raggiungere l'intersezione stradale con via Ponte Malnome; inoltre ha tenuto una velocità non adeguata neanche al tipo di veicolo condotto, costituito da una motrice e da un rimorchio con un peso particolarmente elevato pari a 25.000 kg, condizioni che rendevano l'autoarticolato difficilmente manovrabile; risulta quindi sussistere per tale condotta di guida imprudente e pericolosa anche un profilo di colpa specifica in violazione degli artt. 140 e 142 CdS".

La Corte di merito ha quindi abdicato al compito di svolgere una compiuta indagine causale, verificando se una condotta di guida prudente avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l'esito letale.

4. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata per entrambi gli imputati, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q. M . Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di