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Sentenza — n. 35841/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35841/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35841/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SÈNTENZA sul ricorso proposto da: GIORGINI MATTEO nato a CESENA il 06/07/1978 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ETTORE PEDICINI

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35841/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 31 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol reato grave di stupefacenti idoneità alla guida guida senza autorizzazione esame dell'alito
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Testo completo

a seguente SÈNTENZA sul ricorso proposto da: GIORGINI MATTEO nato a CESENA il 06/07/1978 avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ETTORE PEDICINI

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Bologna il 22 maggio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Forlì il 14 settembre 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Matteo Giorgini responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'autovettura in stato di ebrezza alcoolica (1,04 grammi / litro), fatto commesso il 17 aprile 2016, in orario notturno, cagionando un incidente stradale, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia promiscuamente manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla mancata assoluzione dal reato di guida in stato di ebbrezza, violazione di legge, per avere falsamente applicato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), errata valutazione delle prove acquisite e travisamento delle stesse. Rammenta il ricorrente che la Corte di appello (alla p.

2) ha riconosciuto essere stato somministrato all'imputato in ambiente ospedaliero il medicinale "diazepam" contenente etanolo ma ha escluso che ciò possa avere influito sugli esami ed evidenzia essere più probabile che l'imputato, nel momento dell'incidente stradale, alle ore 02.00 del mattino, avesse un tasso alcolemico molto superiore a quello riscontrato alle 09.00 del mattino. Tuttavia, ad avviso della difesa, la Corte di merito avrebbe adottato un criterio civilistico, riconducibile al "più probabile che non", trascurando che, invece, in ambito penale per condannare occorre raggiungere la sicurezza "oltre ogni ragionevole dubbio".

Sottolinea che, essendo stato somministrato all'imputato medicinale contenente alcool alle ore 08.51, l'accertamento di pochi minuti successivo - ore 09.10 - è stato sicuramente condizionato da tale somministrazione. Evidenzia la insuperabilità del dubbio, in quanto al di sotto del valore 0,8 grammi / litro l'illecito non ha rilievo penale ma soltanto amministrativo, non senza trascurare che ogni individuo reagisce in maniera diversa all'assunzione di alcool e di medicinali. La Corte di merito, insomma, avrebbe errato nel non assolvere l'imputato, sussistendo un ragionevole dubbio, seguendo lo stesso schema argomentativo che ha condotto il Tribunale ad assolvere l'imputato dalla violazione dell'art. 187 del codice della strada, per avere cioè la somministrazione di farmaci influito sull'esito della analisi effettuate alla ricerca di stupefacenti.

Il dubbio sarebbe ulteriormente alimentato dal rilievo che «si fa fatica a credere che l'imputato alle ore 09.10 fosse ancora ebbro (1.04) dovuto all'assunzione di bevande alcoliche assunte 7 ore prima, considerando che gli operatori del 118 alle ore 06.24 descrivono l'imputato collaborante, lucido, che ricorda l'accaduto, senza alcun accenno ad evidente stato di ubriachezza» (così alla p. 3 del ricorso). Infine, le considerazioni dei decidenti sulla inefficacia della scarsa quantità di alcool contenuta nel medicinale assunto sarebbero mere presunzioni e non già il risultato di una prova legittimamente acquisita in contraddittorio, mediante esame di un esperto.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 31 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondate e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. La difesa coglie nel segno nel sottoporre a critica le considerazioni contenute alla p. 2 della sentenza impugnata, ove si legge, testualmente, quanto segue: «Secondo quanto sostenuto dalla difesa, poiché il farmaco Diazepam contiene 10 vol. % di etanolo (alcol), il valore alcolemico accertato (pari a 1,04 g/lt) è certamente frutto anche di tale componente, seppure non è dato sapere in quale misura. In effetti il contenuto di alcol di ogni dose di Diazepam (50 gocce, più o memo equivalenti a 2,5 cc) è pari a 200 mg di etanolo; in altri termini, ogni dose di Diazepam contiene etanolo equivalente a quello contenuto in 5 ml di birra o in 2 ml di vino.

Risulta che all'imputato è stato somministrato 1 cc di Diazepam; dunque l'etanolo da lui assunto con il farmaco Diazepam è inferiore a più della metà del quantitativo sopra menzionato (corrispondente a 1 dose di farmaco), e può essere approssimativamente indicata in quella contenuta in 2 ml di birra o in 0,8 ml di vino. In tutta evidenza tale quantitativo di etanolo non può certo determinare alterazione e neppure portare ad una concentrazione alcolemica penalmente rilevante». Si tratta di un ragionamento che merita censura.Esso presuppone informazioni tecnico-scientifiche (la composizione di una dose di "diazepam", la presenza in una dose di tale medicinale di etanolo in percentuale, quanto etanolo è contenuto in una determinata quantità di vino o di birra, di cui non si conosce il grado alcolico), che si ignora donde i decidenti abbiano tratto, "compara" l'etanolo presente nel farmaco ed in bevande alcoliche di uso comune e giunge a considerazioni meramente assertive («In tutta evidenza tale quantitativo di etanolo non può certo determinare alterazione»).

Trascura, però, la Corte di appello che la S.C. ha reiteratamente puntualizzato che «In tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio ne//"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di .interloquire sulla validità dello stesso» (Sez. 4, n. 54795 del 13/07/2017, Grossi, Rv. 271668; sostanzialmente in termini, più recentemente, Sez. 1, n. 19822 del 23/03/2021, Faina, Rv. 281223).

Ciò in base al - condivisibile - ragionamento secondo il quale «In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere su//'iter di acquisizione della prova, dall'altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. (Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia)» (così Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Larini S ed altri, Rv. 214295).

Ed è pacifico il generale principio processuale secondo cui la scienza personale del giudice non può essere legittimamente introdotta nel processo (v., in materia penale, tra le altre pronunzie, Sez. 2, n. 9358 del 12/02/2015, P.C. in proc. Renna, Rv. 262840; Sez. 4, n. 2208 del 15/10/1982, dep. 1983, Cardillo, Rv. 157896, secondo cui «La scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acquisite al processo; pertanto essa non può essere posta a fondamento del giudizio (V mass n 124493; ( V mass n 140145; ( V mass n 143119)»; in materia civile, cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 6299 del 19/03/2014, Giancaspro ed altri vs Comune di Gravina in Puglia, Rv. 629937;

Sez. 5, n. 16959 del 05/10/2012, Faiola vs Agenzia entrate, Rv. 624073; Sez. 2, n. 23978 del 19/11/2007, Comune di Corigliano Calabro vs Luzzi). 2.Consegue, di necessità, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Così deci