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Sentenza — n. 35840/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35840/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35840/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 14 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 4 giugno 2018, assolveva FAZZINI Ugo, CANELLA Riccardo e DORDOLO David imputati del reato di disastro colposo di cui all'art.449 c.p., co. 1, in relazione all'art. 434, co. 2, c.p. con formula perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata in favore delle parti civili respingendo, pertanto, l'appello pure da esse proposto avverso la medesima sentenza. Confermava, nel resto, la statuizione del giudice di prime cure che già aveva assolto ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. TODISCO Domenico, imputato del medesimo reato, nella sua qualità di amministratore di condominio pro tempore.

Regesto Legislator

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art. 449 c.p, art. 676 c.p, art. 434 c.p, art. 449 cod.pen; Sentenza — n. 35840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 449, comma 1, c.p. e art. 434, comma 2, c.p. ritenendo erronea la qualificazione giuridica del cedimento della carreggiata stradale effettuata dai giudici di secondo grado. Richiama, sul punto la Corte Cost. n. 327/2008 nonché la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, secondo la difesa, sarebbe stata disattesa dalla Corte di appello che avrebbe introdotto nella nozione di crollo alcuni requisiti non previsti dalla norma essendo, invece, pacifico che il delitto di disastro colposo possa essere integrato anche in assenza di catastrofi di immani proporzioni.

Parole chiave

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intemperie reati di comune pericolo danneggiamento d'impianti elettrici nesso di causalità naturale causalità dell'infortunio vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 449 c.p
Il Tribunale di Milano sussumeva il fatto nella fattispecie astratta di cui all'art. 449 c.p., in quanto di disastro colposo, in relazione all'art.
art. 676 c.p
Dordolo David proponeva appello limitatamente al giudizio di penale responsabilità censurando, in principalità, la qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza e chiedendone la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 676 c.p.
art. 434 c.p
Un tale grado di indeterminatezza in passato aveva fatto sorgere dubbi in ordine alla conformità dell'art. 434 c.p.
art. 449 cod.pen
46876 del 19 novembre 2019, la giurisprudenza di legittimità ha proceduto alla ricostruzione sistematica del quadro normativo al cui interno si colloca l'art. 449 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOdalla parte civile COMUNE MILANO dalla parte civile METROPOLITANA MILANESE S.P.A nel procedimento a carico di: CANELLA RICCARDO nato a MILANO il 21/07/1963 DORDOLO DAVID nato a BORGO SAN LORENZO il 15/01/1960 FAZZINI UGO nato a VIAREGGIO il 10/08/1953 TODISCO DOMENICO nato a MILANO il 08/09/1972 inoltre: UNARETI SPA avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINIche ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del PG di Milano E' presente per la parte civile COMUNE di MILANO l'avv.to CILIUTTI MARIA R. del foro ROMA, quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato SALA MARIA ROSA la quale si riporta ai motivi di ricorso; deposita conclusioni e nota spese 1A .1 presente per la parte civile METROPOLITANA MILANESE S.P.A l'avvocato MINNITI ROSARIO del foro di MILANO il quale si riporta ai motivi di ricorso.

Nell'interesse dell'imputato CANELLA Riccardo é presente l'avv.to BECCI MARCO del foro ROMA come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato ABBIATI LUCA ANTONIO del foro di BUSTO ARSIZIO , il quale chiede il rigetto dei ricorsi. Nell'interesse degli imputati DORDOLO David e FAZZINI Ugo è presente l'avvocato OLIVO MASSIMILIANO del foro di VITERBO ianche in sostituzione dell'avv.to RIZZI ANGELO con delega depositata in aula il quale chiede il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 14 settembre 2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 4 giugno 2018, assolveva FAZZINI Ugo, CANELLA Riccardo e DORDOLO David imputati del reato di disastro colposo di cui all'art.449 c.p., co. 1, in relazione all'art. 434, co. 2, c.p. con formula perché il fatto non sussiste e revocava le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata in favore delle parti civili respingendo, pertanto, l'appello pure da esse proposto avverso la medesima sentenza. Confermava, nel resto, la statuizione del giudice di prime cure che già aveva assolto ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. TODISCO Domenico, imputato del medesimo reato, nella sua qualità di amministratore di condominio pro tempore.

2. La vicenda oggetto del presente giudizio concerne il crollo del manto stradale (e del sottosuolo) verificatosi in data 26 luglio 2014 in Milano, c.so Porta Romana, in prossimità del civico n. 124, all'incrocio con via Madre Cabrini con conseguente apertura di voragine di circa m. 12 di profondità e di ampiezza m 6 x 3 circa, parzialmente allagata; in specie, nel corso della realizzazione di edificio residenziale sito in corrispondenza dell'indirizzo suddetto venivano eseguite dalla GUFFANTI VEGA s.r.l. - impresa affidataria con amministratore unico nella persona del DORDOLO su commissione della SANTA CRISTINA s.r.l. con amministratore unico nella persona del FAZZINI - opere di sotto-murazione fino al terzo piano interrato (adibito a box), lavori la cui Direzione veniva affidata al CANELLA.

In tale circostanza era lasciata aperta una intercapedine contro terra, tra il secondo ed il terzo piano interrato, che veniva chiusa provvisoriamente con tavole e puntelli in legno, collocati nella primavera 2009, cosicché in data 8 luglio 2014, per effetto delle forti piogge, si verificava uno smottamento di terreno con conseguente dislocazione o comunque cedimento parziale delle medesime tavole e puntelli lignei, cui conseguiva il franamento di materiale fangoso all'interno di box di pertinenza dell'edificio sito in c.so Porta Romana e, successivamente, in data 26 luglio 2014, in occasione di nuove intense precipitazioni, per effetto del vuoto determinato dal precedente franamento e in assenza di opere di messa in sicurezza dell'area, si verificava un ulteriore smottamento con cedimento definitivo delle menzionate tavole e conseguente crollo del manto stradale sovrastante, con apertura, su strada pubblica, della voragine sopra descritta.

3. Il Tribunale di Milano sussumeva il fatto nella fattispecie astratta di cui all'art. 449 c.p., in quanto di disastro colposo, in relazione all'art. 434 del medesimo codice, si era trattato. In particolare, riteneva il crollo del manto stradale "macroscopico e dirompente" avuto riguardo alle dimensioni della voragine, alla profondità raggiunta e alle turbazioni interessate e ravvisava in simile apertura, nella pubblica via, in zona altamente trafficata una potenzialità dannosa assai elevata le cui conseguenze, solo per pura casualità, complice anche l'orario del crollo e la giornata del sabato, avevano interessato unicamente beni inanimati.

Infine, considerata la voragine stradale come dotata di intrinseca pericolosità, non solo alla luce del dato di comune esperienza ma anche alla luce delle preoccupazioni manifestate da testimoni particolarmente qualificati per la potenziale degenerazione dell'evento in questione, ravvisava nel caso di specie la "effettività della capacità diffusiva del nocumento" venendo in rilievo certamente "la probabilità della produzione di un danno notevole alle persone". Pertanto, ravvisata la fattispecie di disastro colposo, condannava gli odierni imputati per avere cagionato il crollo del manto stradale con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia rimproverando loro, genericamente, di aver installato e mantenuto un'opera provvisoria per un periodo che superava le più rosee aspettative di durata, essendo evidente il carattere precario delle tavole e dei puntelli lignei tanto che "l'elemento soggettivo potrebbe addirittura tendere alla colpa cosciente".

In particolare la responsabilità del CANELLA, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, derivava dalla sua posizione apicale all'interno del cantiere essendo egli tecnico garante sia sotto l'aspetto artistico che strutturale. Per FAZZINI e DORDOLO, amministratori rispettivamente della SANTA CRISTINA srl, committente, e della GUFFANTI VEGA srl, appaltatrice, la responsabilità discendeva da una grave negligenza al termine dei lavori, il primo per aver ricevuto e soprattutto messo sul mercato un immobile pericolosamente incompleto, il secondo per averlo consegnato.

Assolveva, infine, TODISCO Domenico, amministratore del condominio di Santa Cristina, per non aver avuto egli preso parte alla formazione del vizio edificativo non essendo soggetto deputato alla progettazione o costruzione dell'edificio. Da ultimo, FAZZINI, DORDOLO e CANELLA venivano condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite COMUNE DI MILANO, MM spa già METROPOLITANA MILANESE spa e UNARETI spa, da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile COMUNE DI MILANO pari a 30.000 euro e in favore della parte civile MM spa pari ad euro 15.000 nonché alla rifusione delle spese di causa in complessivi euro 3.420 per COMUNE DI MILANO, euro 7.000 per MM spa ed euro 3.400 per UNARETI spa.

4. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli imputati FAZZINI, DORDOLO e CANELLA nonché la parte civile Comune di Milano. In particolare FAZZINI chiedeva in via principale la riforma del giudizio di colpevolezza e in subordine la riduzione della pena e la riduzione del danno liquidato in via provvisionale. CANELLA proponeva appello limitatamente al giudizio di responsabilità chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o con la formula ritenuta più opportuna anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. Dordolo David proponeva appello limitatamente al giudizio di penale responsabilità censurando, in principalità, la qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza e chiedendone la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. con conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

5. La Corte di appello di Milano, dopo aver chiarito che l'evento oggetto del giudizio andava individuato nel crollo del manto stradale avvenuto in corrispondenza dell'incrocio tra Corso Porta Romana e via Madre Cabrini la mattina di sabato 26 luglio 2014 e non già nel cedimento della tamponatura lignea della intercapedine collocata lungo il lato di Corso di Porta Romana tra il secondo/terzo piano interrato del condominio Santa Cristina, riteneva improprio il richiamo del DORDOLO alla contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. non essendosi verificata, nella medesima data, alcuna rovina concernente il condominio Santa Cristina che, anzi, il giorno stesso veniva dichiarato perfettamente agibile e, in ogni caso, non ravvisava alcuna responsabilità in capo agli imputati non avendo, nessuno di essi, preso parte al progetto o ai lavori concernenti la sede stradale oggetto del crollo.

Nell'esaminare il motivo di appello concernente la qualificazione giuridica del cedimento avvenuto il 26 luglio 2014 la Corte territoriale escludeva trattarsi di disastro colposo non ravvisando nessuna delle due condizioni previste dalla norma. Con riferimento al primo requisito, consistente della verificazione di un disastro, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadiva la differenza tra il delitto di disastro colposo, in cui è richiesto che l'evento si verifichi, e l'ipotesi dolosa in cui la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità venendo a configurarsi, qualora il disastro si verifichi, la fattispecie aggravata.

Sul secondo requisito, consistente nel concreto pericolo per la vita di un numero indeterminato di persone, la Corte evidenziava come la rubrica dell'art. 449 c.p., collocato nel titolo relativo ai "Delitti colposi di comune pericolo", facendo riferimento ai "Delitti colposi di danno" presuppone, appunto, "il verificarsi di un evento caratterizzato da un danno coinvolgente una pluralità di soggetti tale da determinare un comune pericolo". Pertanto, la responsabilità colposa può essere ravvisata solo qualora con una condotta commissiva si sia realizzato l'evento costituito da disastro inteso come accadimento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi con conseguente pericolo per la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone non potendo, invece, essere sussunte nell'art. 449 c.p. condotte meramente prodromiche rispetto all'evento di pericolo.

Nel caso di specie non poteva ravvisarsi l'evento di cui all'art. 449 c.p. che richiama l'incendio o "un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo", non essendo il fatto concreto riconducibile ad alcuna delle fattispecie previste dal medesimo titolo. Non poteva ravvisarsi neppure una situazione di pericolo per la pubblica incolumità che il primo giudice aveva invece ritenuto sussistente in considerazione della presenza di tubature di fornitura pubblica nella zona sottostante la sede stradale crollata; tuttavia in nessun momento tale pericolo era diventato concreto per la collettività avendo gli addetti al gas, dopo l'evacuazione del condominio, lavorato tutta la giornata interrompendo il flusso del gas; la mancanza di pericolo, inoltre, era confermata anche avuto riguardo alle dichiarazioni del teste Cardinali secondo cui immediatamente era stata scartata l'astratta possibilità che qualcuno fosse precipitato all'interno della voragine.

Pertanto, ad avviso della Corte, la recinzione dell'area e l'interdizione alla circolazione dopo l'evento dell'8 luglio, la mancanza di concreto pericolo proveniente dal tubo del gas presente sotto il manto stradale crollato, l'assenza di danni alle persone e alla stabilità degli edifici circostanti tra cui l'adiacente condominio Santa Cristina, escludevano che la voragine stradale potesse ritenersi un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, con carattere di prorompente diffusione e di straordinaria intensità, idoneo a produrre effetti dannosi gravi, estesi e complessi e in grado di coinvolgere un numero indeterminato di persone.In accoglimento, quindi, del motivo di gravame concernente la qualificazione giuridica del fatto che risultava assorbente rispetto agli altri motivi di censura, la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva FAZZINI, DORDOLO e CANELLA perché il fatto non sussiste, confermava nel resto e revocava le statuizioni civili.

6. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nonché le parti civili Comune di Milano e società MM S.p.a. Il P.G., con un unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) c.p.p. in relazione all'art. 449, comma 1, art. 434, comma 2, c.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge per avere i giudici di secondo grado commesso un errore in diritto allorquando hanno interpretato le disposizioni legislative in esame nel senso che la voragine, aperta nel manto stradale, pur essendo di ingenti dimensioni, non avrebbe comportato un pericolo per la pubblica incolumità nonostante la centralità della via della città di Milano, percorsa da mezzi pubblici, in cui la stessa insisteva e, quindi, frequentata da un numero indeterminato di persone. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento con rinvio.

7. Analogamente la società MM S.p.a., tramite difensore di fiducia, denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di disastro colposo e chiede, pertanto, annullamento con rinvio. In particolare, dopo aver ricordato la nozione unitaria di disastro elaborata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 327/2008, che richiede un evento distruttivo di proporzioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi tali da provocare un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, passa in rassegna la giurisprudenza di questa Corte volgendo particolare attenzione ai casi in cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto che anche eventi non percepibili nell'immediato, ma protratti nel tempo, possano produrre conseguenze dannose non essendo, quindi, la natura macroscopica dell'evento condizione ontologica del disastro.

Afferma, pertanto, che secondo l'orientamento maggioritario l'evento disastro si qualifica, sul piano materiale, per la gravità e complessità dell'accadimento da misurare in base alla potenza del danno concretamente manifestatosi nella realtà nonché in base alla sua espansività potenziale. Con riferimento al pericolo per la pubblica incolumità, nel richiamare la costante giurisprudenza di legittimità, rileva che tale pericolo designa la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone e deve essere caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi nello spazio circostante la zona interessata dall'evento.

Trattandosi di reati di pericolo, quindi, pur essendo necessario che si verifichi l'evento non è richiesto che il danno alle persone si realizzi effettivamente dovendosi ritenere sussistente il pericolo anche qualora, per mera casualità, il danno alla vita e all'integrità fisica non si sia concretato. Tanto premesso, censura la sentenza della Corte di appello di Milano per aver escluso che il fatto in concreto verificatosi fosse sussumibile nell'ipotesi di disastro colposo senza considerare, piuttosto, che nel caso di specie si era in presenza di un evento complesso a formazione progressiva tale da presupporre la concomitante sussistenza di plurimi tratti disastrosi che sono andati a cumularsi nella progressione causale descritta nel capo di imputazione.

La Corte, inoltre, avrebbe errato nell'affermare che la nozione di disastro comprenderebbe esclusivamente eventi eclatanti di enormi proporzioni (come, ad esempio, il crollo della diga del Vajont menzionato dalla Corte medesima) incorrendo, pertanto, in un equivoco reso manifesto dal richiamo alle tipiche fattispecie di disastro doloso essendo, al contrario, pacifico in giurisprudenza che anche nelle ipotesi di disastro nominato non è necessario che gli eventi siano immani. Infine la difesa ritiene che la sentenza gravata sia errata anche sul punto concernente il pericolo concreto per la pubblica incolumità avendo la Corte effettuato, in riferimento al potenziale pericolo per una serie indeterminata di persone, un giudizio probabilistico con valutazione ex post e non, invece, come richiesto pacificamente, ex ant, in quanto si sarebbe limitata ad escludere la sussistenza del pericolo alla luce di considerazioni svolte a posteriori, fondate esclusivamente su cosa sia effettivamente successo e non su cosa sarebbe potuto ragionevolmente accadere. 7.1 II Comune di Milano, tramite difensore, articola il ricorso in due motivi.

Con un primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 449, comma 1, c.p. e art. 434, comma 2, c.p. ritenendo erronea la qualificazione giuridica del cedimento della carreggiata stradale effettuata dai giudici di secondo grado. Richiama, sul punto la Corte Cost. n. 327/2008 nonché la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, secondo la difesa, sarebbe stata disattesa dalla Corte di appello che avrebbe introdotto nella nozione di crollo alcuni requisiti non previsti dalla norma essendo, invece, pacifico che il delitto di disastro colposo possa essere integrato anche in assenza di catastrofi di immani proporzioni.

Al pari di quanto sostenuto da MM S.p.a., anche tale parte civile ritiene che la Corte di appello abbia escluso la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità sulla base di un giudizio ex post essendo, invece, evidente, in base ad un giudizio ex ante la probabilità della produzione di un danno notevole ad un numero indeterminabile di persone, soprattutto a causa dell'instabile posizionamento della tubatura del gas rimasta in bilico sulla voragine e non collocata solidalmente all'interno del sottosuolo stradale, con un elevatissimo rischio di esplosione.

Con un secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova avendo la Corte fondato il proprio convincimento in ordine al pericolo per la pubblica incolumità su risultati di prova incontestabilmente diversi da quelli reali in quanto la Corte ha escluso la sussistenza di tale pericolo avuto riguardo alla recinzione della zona e l'adozione di provvedimenti interdittivi della circolazione veicolare e pedonale sin dall'8 luglio. Viceversa, a detta della difesa, tale circostanza riguardava solo la limitata area tra corso di Porta Romana n. 124 e via Madre Cabrini e non l'intera carreggiata stradale e pedonale del suddetto corso.

La motivazione, inoltre, risulta viziata anche laddove richiamando le testimonianze di Cardinali e Reda, ha omesso di valutare alcune circostanze dai medesimi riferite di tale rilievo da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante. Difatti, il primo, operante dei Vigili del Fuoco, aveva evidenziato quanto fosse "estremamente pericoloso" avvicinarsi alla voragine di talché era stato bloccato tutto con conseguente t)JA evacuazione dell'edificio; il secondo, intervenuto in emergenza in qualità di addetto al gas, aveva evidenziato la precarietà delle tubature.

Pertanto, ad avviso della difesa, l'urgente e imponente opera di messa in sicurezza che ha impedito il verificarsi di conseguenze particolarmente pericolose e pregiudizievoli non esclude, di per sé, la capacità diffusiva del nocumento che connota il reato di disastro colposo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi proposti dal Pubblico Ministero e dalle parti civili devono trovare accoglimento per avere il giudice di appello riformato la sentenza impugnata incorrendo in violazione di legge, motivazione contraddittoria ed illogica e travisamento della prova laddove ha ritenuto di escludere nella specie la tipicità della fattispecie di disastro colposo di cui gli art.434 e 449 cod.pen., incorrendo in una interpretazione dei fatti non conforme al costante orientamento del giudice di legittimità, in ossequio dei principi dati sul punto dal giudice delle leggi e del tutto contraddittoria ed illogica in relazione al carattere di pericolosità, diffusività, e suscettibilità di arrecare danno ad un numero indeterminato di persone dell'evento realizzatosi in area centrale della città di Milano, con travisamento di fondamentali apporti dichiarativi, pure richiamati in motivazione. 2 I «Delitti contro l'incolumità pubblica», ai quali è dedicato il Titolo VI del codice penale, sono definiti di comune pericolo venendo in rilievo fatti che, in base alla comune esperienza, comportano tipicamente un pericolo o danno di potenza espansiva o diffusività tale da minacciare un numero indeterminato di persone non preventivamente individuabile.

Si tratta di fattispecie incriminatrici che mirano a realizzare la salvaguardia delle persone in un momento antecedente all'effettivo verificarsi del pericolo o del danno anticipando, in tal modo, la tutela penale: la risposta sanzionatoria, infatti, interviene in presenza di fatti di comune pericolo caratterizzati da una particolare potenza espansiva senza che, tuttavia, sia necessario il concreto verificarsi dell'evento dannoso. La ratio legislativa si comprende considerando il bene oggetto di tutela ossia l'incolumità pubblica che abbraccia la vita, l'integrità fisica e la salute delle persone e che viene in rilievo come bene di rilevanza super-individuale o collettiva essendo ogni individuo protetto quale membro indifferenziato della collettività.

3. Difatti, come affermato in dottrina, la scelta di strutturare la maggior parte delle ipotesi delittuose in commento nella forma delle c.d. fattispecie causalmente orientate dimostra che il legislatore ha ritenuto che l'obiettivo ultimo di protezione integrale di un bene giuridico complesso come la pubblica incolumità meglio potesse realizzarsi attraverso una tecnica redazionale concentrata più sulla descrizione dell'evento lesivo che non sulla selezione delle singole condotte causative. Ben si comprende come, in presenza di fattispecie connotate da una certa indeterminatezza, sia elevato il rischio che si verifichi uno scarto tra il fatto tipico e la reale minaccia dell'incolumità ero- dei terzi indifferenziati di talché diventa fondamentale il ruolo del giudice chiamato a verificare l'esistenza, caso per caso, del pericolo concreto.

4. Un tale grado di indeterminatezza in passato aveva fatto sorgere dubbi in ordine alla conformità dell'art. 434 c.p. al principio di tassatività, trattandosi di una disposizione dove il legislatore non ha compiutamente determinato né l'evento intermedio (il fatto diretto a cagionare un altro disastro) né gli eventi di pericolo o di danno, ulteriori a quelli espressamente tipizzati che, rispettivamente, perfezionano il delitto ovvero lo aggravano rimettendo, pertanto, la configurazione del reato alla discrezionalità dell'interprete. Tali dubbi, tuttavia, sono stati giudicati infondati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 327/2008 secondo la quale «allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro"... deve presumersi che il senso di detto concetto ... sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus».

Nella medesima occasione il giudice delle leggi ha inteso enucleare una nozione unitaria di disastro individuandone i tratti qualificanti sotto un duplice e concorrente profilo: «da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione ("la pubblica incolumità") - un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti».

5. Per le ragioni suesposte la giurisprudenza di legittimità, nel corso degli anni, è andata sempre più precisando l'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica nonché la nozione di disastro con particolare riferimento al disastro colposo. Infatti l'art. 449 c.p. reprime la causazione colposa degli eventi disastrosi preveduti dalle norme incriminatrici contenute nel capo primo ad ulteriore dimostrazione della tutela rafforzata che il legislatore ha voluto accordare ad un bene fondamentale quale quello della pubblica incolumità, dimensione superindividuale e collettiva dei beni della vita, dell'integrità fisica e della salute normalmente insidiato, peraltro, più da condotte contrarie a regole precauzionali che da forme di aggressione volontaria.

Con riferimento a tali delitti, generalmente considerati, di recente la Suprema Corte, nell'evidenziare la differenza tra questi e il disastro ambientale, ha affermato che nei primi «si fa esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, tanto che la scelta del termine "incolumità", come ricorda la relazione ministeriale al progetto del codice penale, non è affatto casuale mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che viene chiaramente presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'alterazione dell'ecosistema» (sez. 3, sent. n.29901 del 03/07/2018, Nicolazzi, Rv.273210-11).

Pertanto, nei delitti in esame, il danno o il pericolo alle cose viene in considerazione soltanto qualora possa derivarne un rischio a carico di esseri umani diversamente da quanto avviene nel disastro ambientale in cui tale rischio non è elemento costitutivo della fattispecie.

6. Tanto chiarito, come rilevato dalla Suprema Corte sez. 4, n. 46876 del 19 novembre 2019, la giurisprudenza di legittimità ha proceduto alla ricostruzione sistematica del quadro normativo al cui interno si colloca l'art. 449 cod.pen. precisando che il nucleo centrale dei delitti di cui al Titolo VI è costituito, nell'ambito dei reati dolosi oggetto del capo I, dalle fattispecie di disastro ordinariamente configurate come reati di pericolo astratto nei quali compare un definito evento contrassegnato da una pericolosità preventivamente tipizzata in relazione ai beni primari cautelati.

In tali ipotesi non è affidata al giudice di merito la concreta valutazione postuma della pericolosità della condotta, bensì è la norma stessa che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé un rilevante potenziale di danno alla vita o all'incolumità personale. Pertanto, rispetto a tali eventi, non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva (sez. 4, n. 18977 del 9/03/2009, Innino, Rv. 244043; si tratta dell'ipotesi, richiamata dalla sentenza del giudice di appello, nella quale il giudice di legittimità ha escluso la configurazione del disastro in costanza di mero pericolo di crollo, richiedendosi invece il disfacimento della costruzione).

7. Per gli elementi costitutivi delle fattispecie dei delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 c.p. occorre fare riferimento alle corrispondenti figure dolose di cui al capo I. L'art. 449 sanziona, cioè, la causazione colposa degli eventi disastrosi previsti dalle fattispecie tipizzate al capo primo, tra le quali la frana ex art. 426 e il disastro innominato ex art. 434 c.p., comma 2. L'intitolazione "Delitti colposi di danno" trova specificazione nella descrizione della fattispecie costituita dalla produzione, per colpa, di un incendio o di un altro disastro preveduto nel capo primo. Per la configurabilità del delitto di disastro colposo ex artt. 434 e 449 c.p. è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa (art. 434, comma 1), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata di cui all'art. 434 c.p. comma 2.

8. La nozione di disastro richiamata nelle varie ipotesi contenute nell'art. 449 cod.pen. è omogenea sul piano delle caratteristiche strutturali rispetto a quella prevista dai corrispondenti delitti dolosi. Al riguardo, valorizzando il principio di concreta offensività, la giurisprudenza ha chiarito, in riferimento all'evento tipico del disastro innominato ex art. 434 c.p., comma 2, che il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fenomeno distruttivo naturale di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione (sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014 - dep. 23/02/2015, Schmidheiny, Rv. 26279001).

Il disastro, in particolare, definisce accadimenti macroscopici, dirompenti e quindi potenzialmente lesivi dell'incolumità pubblica, sia pure nella richiamata dimensione indeterminata e superindividuale con la conseguenza che occorre accertare che il caso concreto presenti le caratteristiche di tipica offensività insite nella fattispecie astratta. Sicché, deve ritenersi rispettato il principio di determinatezza se si fa riferimento, per il concetto di disastro, al fatto che provoca un pericolo o un danno di tale potenza espansiva da minacciare o ledere una cerchia non preventivamente individuabile di soggetti.

Pertanto, l'incolumità personale collettiva entra nella previsione normativa del disastro innominato solamente sotto il profilo della pericolosità, quale proiezione offensiva della condotta nel senso che il giudizio di probabilità deve informare la valutazione sulla obiettiva idoneità della condotta o dell'evento. Tale pericolo funge, quindi, da connotato ulteriore del disastro e serve a precisarne, sul piano della proiezione offensiva, le caratteristiche; il persistere del pericolo, e tanto meno il suo concretizzarsi nella lesione dell'incolumità, non sono richiesti per la realizzazione del delitto in quanto, non essendo elementi del fatto tipico, non possono segnare la consumazione del reato, che si determina con l'inveramento dell'evento pericoloso e non con gli effetti che ne sono derivati.

Tuttavia anche nelle ipotesi nelle quali tradizionalmente il reato si presume iuris et de iure, la giurisprudenza più recente ha osservato che il fatto deve concretamente rappresentare un pericolo per un numero indeterminato di persone (sez. 4, n. 36639 del 19/06/2012, Castelluccio, Rv. 254163). Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo si è pure osservato che è necessario che il crollo della costruzione inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali - assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante.

9. Al riguardo viene in rilievo la sentenza n. 109 del 2016 in cui la Corte Costituzionale ha ribadito la validità del canone ermeneutico generale fondato sul principio di offensività operante anche sul piano concreto, nel momento in cui il giudice procede alla verifica della rilevanza penale di una condotta. E le Sezioni Unite hanno da ultimo precisato che al giudice di merito spetta sempre l'effettuazione della puntuale verifica della concreta lesività delle singole condotte di reato, in ossequio al principio di offensività, che opera anche sul piano concreto (Sez.

U, sent. n. 30475 del 30/05/2019, Castigani, Rv. 275956). Quanto detto ha mosso la giurisprudenza a rivisitare la categoria dei reati di pericolo astratto ed a precisare che la verifica della concreta offensività del fatto va pur sempre rapportata alla natura del reato come di pericolo astratto. Con specifico riferimento al reato di frana di cui all'art.426 c.p. si è quindi affermato che in considerazione dell'operatività del principio di offensività si deve attribuire alla nozione di frana contenuti che rendono l'evento idoneo a porre concretamente in pericolo l'incolumità pubblica, ancorché non sia richiesto l'accertamento di tale pericolo come elemento autonomo essenziale alla integrazione della fattispecie tipica, come nei reati di pericolo concreto (sez. 4, n. 58349 del 19/09/2018, Rea, Rv. 274951).

In ipotesi di crollo la consolidata giurisprudenza è nel senso che ai fini della sussistenza di tale ipotesi delittuosa «occorre che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, ovvero di un evento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate. Ed infatti, il pericolo così cagionato, deve caratterizzarsi dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall'evento dannoso con la conseguenza che il crollo, quale elemento oggettivo della fattispecie delittuosa in parola, diversamente da quanto previsto per la contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. non è sufficiente per la configurabilità del reato de quo» (sez.

IV, 13/12/2011, n. 2390, N.M. e altri). Nello stesso senso vengono in rilievo sez. 4, sent. 09/03/2009 n. 18977, Rv. 244043 in cui la Corte ha escluso che il grave, genetico disastro statico di un edificio, tanto rilevante da determinate pericolo di collasso, configurasse la fattispecie di disastro innominato colposo; sez. 4 sent. 01/04/2014, n. 18432 (rv. 263886) fattispecie in cui la S.C. ha qualificato l'originaria imputazione di cui agli artt. 434 e 449 c.p., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante i lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione prevista dall'art. 676, 2 comma, c.p.; sez. 4, sent. 08/11/2017, n. 51734 (Rv. 271535) dove la S.C. nel precisare che il crollo della costruzione deve essere inteso «quale caduta violenza e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali» ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli artt.434 e 449 c.p. in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo (da ultimo poi sez.4, 11.12.2020 n.9749, Lingria Carlo Giuseppe, Rv.289697).

10. Per tirare le fila secondo l'orientamento che viene consolidandosi «i reati di disastro colposo richiamati dall'art. 449 c.p. richiedono un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità delle persone indeterminatamente considerate; di talché è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; e l'effettività della capacità diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto».

In tale occasione la Corte di Cassazione, nonostante il fenomeno franoso, così come risultante dagli elementi di fatti riferiti dai giudici di merito, fosse di cospicue dimensioni, in astratto in grado di porre in pericolo l'incolumità pubblica, ha escluso che lo stesso avesse costituito una minaccia per un numero di persone preventivamente non individuabile in considerazione delle caratteristiche tipologiche dell'area recintata nella quale si era verificato sez. 4 sent. n. 46876 del 19/11/2019 (ud. 07/11/2019). PG contro Chiodi Giovanni, Rv.277702), 11.

Dalle considerazioni che precedono emerge innanzi tutto evidente l'errore del giudice distrettuale nella parte in cui ha escluso la configurazione di disastro innominato all'evento a formazione progressiva realizzatosi nel Luglio 2014 in Corso Porta Romana che ha interessato innanzi tutto il sottosuolo in cui su era realizzato, in ragione di prolungate e consistenti precipitazioni, uno smottamento del terreno che aveva determinato il dislocamento e il danneggiamento delle protezioni lignee provvisionali realizzate a chiusura di una intercapedine sotterranea mantenuta nella prospettiva di una futura edificazione in area limitrofa a piani seminterrati di preesistente edificazione.

Tale primo evento è risultato prodromico e causalmente collegato al verificarsi di una voragine sul piano stradale occorsa in data 26 Luglio 2014 allorquando era franata la porzione superficiale della sede stradale, a fronte di grotta sotterranea formatasi a seguito del primo smottamento, determinandosi una apertura del piano di calpestio (voragine) delle dimensioni di metri sei per tre e di profondità superiore a dieci metri. Non appare corretto innanzi tutto, a fronte della giurisprudenza sopra richiamata, l'esclusione dei caratteri dimensionali del disastro, a fronte della complessità, progressività e dimensioni dello smottamento e alla capacità espansiva palesata fino alla formazione di una caverna di cinque metri di profondità che, a seguito di ulteriori violenti fenomeni atmosferici, aveva determinato il crollo del manto stradale, la realizzazione di una profonda voragine con allagamento delle porzioni sotterranee a ridosso dei vani seminterrati adibiti a box auto di fabbricato di civile abitazione, con scopertura di importante condotto di gas che minacciava il collasso e con sostanziale interdizione del passaggio su primaria arteria del contro storico milanese (corso di Porta Romana). 11.1 In particolare del tutto erroneo è il riferimento ai profili dimensionali dell'evento disastroso e ai richiami ad eventi eccezionali, eclatanti ed immani quali la frana del Vajont ed il crollo di viadotto stradale sopraelevato a Genova, atteso che le definizione naturalistica di disastro, nei delitti colposi in oggetto, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza ad eventi naturalisticamente meno complessi, articolati e gravi di quello in oggetto il quale risulta caratterizzato da una pluralità di eventi disastrosi in stretto collegamento eziologico, che vanno considerati in una dimensione unitaria e, in particolare in considerazione della capacità espansiva di tale fenomeno naturale, in termini dirompenti e distruttivi in presenza di uno smottamento sotterraneo, della creazione di una profonda grotta sotterranea, del dilavamento del sottosuolo anche in ragione dei fenomeni atmosferici, dell'ulteriore scollamento del sottofondo stradale e del definitivo crollo della sede stradale con conseguente realizzazione di profondissima voragine dall'apertura esterna di tutto rilievo (sei metri per tre) con interferenza sulle strutture portanti e dei piani seminterrati di edificio di civile abitazione e sulla sicurezza della circolazione stradale superficiale e, in ragione del pericolo delle forniture (tubazioni del gas ed idriche) di quella metropolitana.

12. Illogica e travisante è poi la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla esclusione del pericolo concreto sulla pubblica incolumità e cioè sull'attitudine dell'evento disastroso sopra descritto a determinare nocumento nei confronti di una cerchia indeterminata di persone. Invero il giudice di appello, pure avendo richiamato rilevanti apporti dichiarativi di persone informate sui fatti ha in definitiva escluso il pericolo concreto per la incolumità pubblica, per il fatto che la strada venne transennata, il flusso del gas fu interrotto, la rottura della conduttura dell'acqua non provocò danni nell'immediato in quanto si determinò esclusivamente l'allagamento della voragine e dei garage collocati ai piani meno due e meno tre del condominio Santa Cristina, nessuno precipitò all'interno della voragine e l'attività degli operatori nelle fasi di urgenza fu in grado di circoscrivere il pericolo dell'ulteriore estendersi della voragine. 12.1 La valutazione della Corte di Appello è innanzi tutto errata in diritto in quanto, pure contenendo tutti gli argomenti in fatto che deponevano per la ricorrenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità (profonda voragine nella strada determinata dal progressivo e incessante smottamento di terreno, che aveva comportato la evacuazione del fabbricato prospiciente per il pericolo di inondazione dei vani seminterrati, l'allagamento della voragine per rottura delle condotte idriche con pericolo di caduta e di annegamento di condomini e di utenti della strada, la interruzione della circolazione stradale pedonale e veicolare stante il pericolo di ulteriore estensione della voragine, l'esposizione di tubatura di rete del gas con pericolo di collasso con fuoriuscita di gas e rischio di esplosione, che aveva determinato il lavoro di una giornata dei tecnici dell'ente erogatore per isolare il condotto), gli stessi sono stati neutralizzati sulla base di una valutazione ex post della vicenda, mediante la rappresentazione di come i vari interventi di urgenza e di ripristino avessero consentito di circoscrivere, limitare e, infine risolvere i plurimi fronti di danno potenziale. 12.2 La motivazione pertanto si pone in contrasto con la i principi che regolano la valutazione del pericolo concreto di nocumento che, come in precedenza evidenziato, va effettuata ex ante, in conseguenza della diffusi vità degli effetti dannosi nello spazio circostante (sez.4, 11.12.2020 n.9749, Lingria Carlo Giuseppe;

Rv.280697; n.18432 del 1.4.2014, Papiani ed altri, Rv.263886), mentre nella specie la Corte di Appello non ha affatto tenuto conto la complessità e la progressione del fenomeno naturale che, nella fase più acuta, aveva assunto caratteri immanenti di particolare gravità e capacità espansiva (riconosciuta dagli stessi tecnici escussi), così da mettere a repentaglio la sicurezza e la incolumità pubblica sotto diversi ambiti (stabilità del fabbricato e del resede stradale, sicurezza della circolazione stradale e sotterranea, pericolo di esplosione, pericolo di precipitazione e di annegamento all'interno della voragine colmata d'acqua). 12.3 Del tutto illogica e travisante risulta poi la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'area interessata dalla voragine risultava transennata e interdetta al traffico fin dal primo smottamento risalente al 8 Luglio 2014 e che per tale ragione il pericolo per gli utenti della strada risultava del tutto trascurabile a decorrere da tale data, atteso che, alla stregua degli elementi documentali e delle testimonianze indicate e richiamate, per l'autosufficienza dei ricorsi, dalle difese delle parti civili ricorrenti, risulta che le limitazioni alla circolazione con transenne aveva riguardato esclusivamente la strada laterale Via Madre Cabrini fino all'intersezione con il Corso di Porta Romana mentre lungo la suddetta arteria il traffico non era stato interdetto e che pertanto il pericolo per gli utenti della strada di rimanere coinvolti nella profonda voragine realizzatasi sulla sede stradale era assolutamente caratterizzato da concretezza ed attualità.

Parimenti illogiche e travisanti risultano le argomentazioni del giudice di appello laddove ha escluso il pericolo di nocumento per la pubblica incolumità utilizzando alcune dichiarazioni testimoniali dei testi qualificati Reda (funzionario dell'ente gestore dell'erogazione del gas) e Cardinali (funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che aveva proceduto a fare isolare l'area interessata dalla voragine), onde sminuire e ridurre la portata potenzialmente espansiva e distruttiva del fenomeno. In effetti il REDA aveva riferito che l'interruzione del gas era intervenuta per una intera giornata, che il tubo sospeso nella voragine era una importante conduttura di rete che misurava trenta centimetri di diametro, che era rimasta per ore sospesa nel vuoto per tutto il fronte dell'apertura (oltre cinque metri) con pericolo sulla tenuta dello stesso e con rischio di formazione di atmosfere esplosive all'interno di vani chiusi con possibilità di innesco.

D'altro canto il CARDINALI aveva riconosciuto a sua volta il pericolo derivante dall'oscillazione del tubo di gas che fletteva verso il basso, situazione questa che aveva destato particolare preoccupazione trattandosi di tubo in bilico sulla voragine, in ragione delle conseguenze del propagarsi del gas in ambienti chiusi tenuto conto altresì della prossimità a detta voragine di una camera di ventilazione della metropolitana, di talchè era stato impartito l'ordine di rallentare i convogli in transito. Il Cardinali riferiva ancora che risultava "estremamente pericoloso avvicinarsi anche a sei sette metri dalla voragine" e che quindi era stato necessario interrompere l'intero traffico pedonale, veicolare e carrabile, incluso tutto il trasporto pubblico.

Dichiarazioni queste che risultano in stridente contrasto con le valutazioni espresse dal giudice di appello sul fatto che la situazione ambientale concretizzatasi a seguito dell'apertura della voragine fosse sostanzialmente sotto controllo e che, sulla base delle dichiarazioni dei suddetti testi qualificati, erano stati predisposti con tempestività tutti i presidi necessari per scongiurare l'aggravarsi del fenomeno e l'insorgenza del pericolo per la pubblica utilità, riconoscendo peraltro, in termini alquanto contraddittori, che il CARDINALI aveva pensato di allertare una squadra di sommozzatori onde verificare se qualche condomino potesse essere disperso a seguito dell'allagamento della voragine e dell'area sotterranea ove insistevano i locali seminterrati dell'edificio condominiale.

Orbene tali palesi distonie tra quanto affermato dai testi sulla concreta situazione di pericolo dagli stessi gestita e la valutazione del giudice di appello in ordine alla assenza di pericoli concreti di pregiudizio per la pubblica incolumità, rendono li ragionamento della Corte di appello particolarmente debole e disarticolato, in termini di logicità ed aderenza alle risultanze processuali.

13. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in relazione ad entrambi i profili sopra evidenziati, erroneamente esclusi dal giudice di appello, tanto con riferimento all'elemento dimensionale che deve caratterizzare il fenomeno disastroso, quanto con riferimento alla concreta offensività di tale fenomeno e pertanto alla attitudine dello stesso a mettere a repentaglio la vita e la incolumità personale di un numero indeterminato di persone, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di Appello per nuovo giudizio