Sentenza — n. 35836/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVA ZAMFIR nato il 05/06/1975 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ETTORE PEDICINI
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E, anzi, dalle parole di Ragazzini, che per stralcio si riferiscono, si può logicamente ricavare che il ricorrente non stava commerciando materiale acquistato illecitamente. Inoltre, si sottolinea come Benini abbia tentato di alleggerire la propria posizione, accusando Sava Zamfir. Né potrebbero costituire riscontro alla tesi accusatoria i tabulati telefonici, che dimostrano solo la pregressa conoscenza tra Benini ed il ricorrente, nulla più. 2.3. Infine, il ricorrente si duole della erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e di illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVA ZAMFIR nato il 05/06/1975 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. ETTORE PEDICINI
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bologna il 9 ottobre 2019, in parziale riforma della sentenza-con la quale il Tribunale di Bologna il 22 giugno 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Sava Zamfir responsabile dei reati di concorso in furto consumato aggravato (capo B, fatto commesso il 2 ed il 9 maggio 2015) e di concorso in tentativo di furto aggravato (capo A, fatto commesso il 16 maggio 2015), in conseguenza condannando lo stesso, ritenuta la continuazione ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, esclusa la commissione del fatto in un luogo di privata dimora, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in ragione di mancanza di motivazione quanto al ragionamento logico giudiziale in risposta ai motivi sviluppati nell'atto di appello. Si sottolinea che la motivazione è condensata in due sole pagine contenenti «argomentazioni apodittiche ed arbitrarie [... prive] di una valida struttura logica» (così alla p. 2 del ricorso), a fronte di doglianze difensive che si ritengono specifiche e che non sarebbero state adeguatamente affrontate.
In particolare, la Corte di merito avrebbe inteso come dichiarazioni confessorie quelle rese dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto (all, sub n. 1 al ricorso), mentre in realtà l'imputato ha - sì - ammesso la presenza sui luoghi ma non ha ammesso la responsabilità. 2.2. Mediante il secondo motivo Sava Zamfir censura la ritenuta violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova indiziaria e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione della attribuibilità del reato all'imputato, ritenuto - si stima erroneamente ed illegittimamente - coautore del reato in concorso con altri.
Anche in tal caso la sentenza di appello non si sarebbe confrontata con i rilievi - si afferma, specifici - mossi nell'impugnazione di merito, limitandosi a ribadire la motivazione di primo grado, che sarebbe intessuta di congetture, di forzature e di passaggi superficiali. In particolare, incondivisibile sarebbe la valorizzazione del contenuto dell'interrogatorio dell'imputato, della deposizione del teste Stefano Ragazzini, che aveva acquistato la merce, e delle dichiarazioni rese dal coimputato Franco Benini, che ha definito la propria posizione mediante applicazione concordata di pena: diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, i richiamati contributi conoscitivi non sarebbero convergenti.
E, anzi, dalle parole di Ragazzini, che per stralcio si riferiscono, si può logicamente ricavare che il ricorrente non stava commerciando materiale acquistato illecitamente. Inoltre, si sottolinea come Benini abbia tentato di alleggerire la propria posizione, accusando Sava Zamfir. Né potrebbero costituire riscontro alla tesi accusatoria i tabulati telefonici, che dimostrano solo la pregressa conoscenza tra Benini ed il ricorrente, nulla più. 2.3. Infine, il ricorrente si duole della erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e di illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di merito, nell'affermare la mancanza di elementi positivi per il riconoscimento delle richieste circostanze, non avrebbe valutato gli elementi ipoteticamente rilevanti nella direzione auspicata, elementi che erano stati messi a disposizione dalla difesa nel corso del processo, sottolineandosi la non rilevante gravità della condotta posta in essere e l'assenza di indici negativi circa la personalità dell'imputato. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 31 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1.1 primi due motivi sono la mera reiterazione del contenuto del primo motivo (pp. 2-9) dell'appello, che ha trovato risposta non incongrua né illogica alle pp. 9-11 della sentenza di secondo grado. Inoltre, entrambi sono costruiti in fatto ed in maniera meramente assertiva. 1.2. Quanto al terzo motivo, esso è, a sua volta, la mera reiterazione del contenuto del quarto motivo (pp. 14-15) dell'appello e del secondo dei motivi nuovi. In ogni caso, il tema delle attenuanti generiche ha trovato risposta non illogica e non incongrua alla p. 13 della sentenza impugnata. 1.3.
E' ben noto che, secondo pacifico e risalente insegnamento di legittimità, che non vi è ragione alcuna per disattendere, «È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma «soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone ed altri, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507; Sez. 2, n. 11126 del 26/06/1992, Petrosillo ed altro, Rv. 192556).
2. Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2021. Il Co sigliere es