Sentenza — n. 35835/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOwusu Osei e Bayowoh MohareAwal ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309. 2.0wusu Osei, con un primo ricorso a firma dell'avvocato Troiano, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non si è tenuto conto del comportamento collaborativo del ricorrente, il quale ha fornito precise indicazioni (nome, cognome, indirizzo e modalità per individuare il numero di telefono cellulare ) circa l'uomo che gli aveva chiesto di custodire la sostanza per qualche tempo, indicandolo in colui che era stato bloccato nell'auto del Bayowoh, dando così anche indicazioni onde permettere il sequestro di una consistente partita di stupefacente, il cui arrivo era previsto per il mese di dicembre.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 441 comma 5 cod. proc. pen, art. 329 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35835/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La detenzione dei lassativi e dei clisteri, peraltro in un quantitativo per nulla rilevante, non è affatto da ricollegarsi all'evacuazione di ovuli di sostanza stupefacente, tanto più che Owusu ha dichiarato che Bayowoh era estraneo alla detenzione della droga e la Corte d'appello ha inspiegabilmente ignorato tale dato processuale, valorizzando le dichiarazioni di Owusu esclusivamente nella parte in cui ascrive al ricorrente la detenzione dei lassativi. Le agende sono riferibili all'attività di vendita di pezzi di macchine, regolarmente espletata dal ricorrente. 3.1.Con un secondo motivo, il Bayowoh contesta la ravvisabilità dell'aggravante ex art. 80, comma 2, I. stup., con argomentazioni non dissimili da quelle dell'analoga doglianza formulata dal coimputato.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BAYOWOH MOHAMED AWAL nato il 23/04/1979 OWUSU OSEI nato il 20/10/1977 avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI conclude per l'inammissibilita' per tutti e due i ricorsi. E' presente l'avvocato CARICATERRA NICOLA del foro di ROMA in difesa di BAYOWOH MOHAMED AWAL. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato MERCURELLI MASSIMO GIUSEPPE del foro di ROMA in difesa di OWUSU OSEI. Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso ,
RITENUTO IN FATTO
1. Owusu Osei e Bayowoh MohareAwal ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P. R. 9-10-1990, n. 309. 2.0wusu Osei, con un primo ricorso a firma dell'avvocato Troiano, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non si è tenuto conto del comportamento collaborativo del ricorrente, il quale ha fornito precise indicazioni (nome, cognome, indirizzo e modalità per individuare il numero di telefono cellulare ) circa l'uomo che gli aveva chiesto di custodire la sostanza per qualche tempo, indicandolo in colui che era stato bloccato nell'auto del Bayowoh, dando così anche indicazioni onde permettere il sequestro di una consistente partita di stupefacente, il cui arrivo era previsto per il mese di dicembre.
L'interrogatorio chiesto dal ricorrente al pubblico ministero per fornire tali informazioni è stato fissato dopo circa due mesi e solo per questa ragione la collaborazione non ha fornito immediati esiti ma è stata comunque preziosa. Avrebbe pertanto dovuto essere concessa l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 I. stup. Irritualmente il G.u.p. ha rigettato la richiesta, avanzata dalla difesa ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., di acquisizione degli atti contenuti nel procedimento separato in cui erano confluiti gli interrogatori contenenti il contributo collaborativo del ricorrente. 2.1.Erroneamente è stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, I. stup., poiché il quantitativo non è di eccezionale rilevanza, rapportato a una piazza come quella romana. 2.2.Ingiustificatamente è stata applicata la recidiva, poiché l'episodio, lungi dal dimostrare una più accentuata pericolosità dell'imputato, è indicativo soltanto della sua condizione di marginalità.
Ancor più ingiustificatamente non sono state applicate le circostanze attenuanti generiche nonostante l'ammissione dell'addebito, l'esemplare comportamento processuale e la collaborazione con gli inquirenti. 2.3.Con un secondo ricorso a firma dell' avv. Mercurelli, Owusu deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto illegittimamente è stata respinta l'istanza difensiva di acquisizione degli atti del procedimento in cui erano confluiti i verbali di interrogatorio contenenti il contributo collaborativo del ricorrente, che avrebbero già dovuto essere acquisiti dal G.u.p. ex art 441, comma 5, cod. proc.pen., poiché il ricorrente aveva reso dichiarazioni eteroaccusatorie assai precise nei confronti di Alhassan Sofianu, che dunque non è affatto un soggetto non identificato, come sostiene il giudice a quo.
Nè la mera conferma, da parte del pubblico ministero titolare del procedimento interessato, del fatto storico relativo alla collaborazione del ricorrente avrebbe potuto violare il segreto di indagine, mentre l'accertamento che a seguito delle dichiarazioni del ricorrente non soltanto si era proceduto all'arresto del concorrente nel reato ma anche al sequestro di un'altra partita di sostanza stupefacente avrebbe avuto immediate ripercussioni sul trattamento sanzionatorio, in relazione all'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, I. stup. e alla prevalenza delle generiche.2.4.
In ogni caso appare irrazionale che la pena-base sia stata determinata in misura più cospicua per il ricorrente che non per il coimputato, nonostante il comportamento collaborativo dell'Owusu, che ha ammesso la propria responsabilità, ed anche al riguardo la Corte d'appello non ha fornito giustificazione alcuna.
3. Bayowoh Mohamed Awal deduce violazione'di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, poiché lo stupefacente è stato trovato in possesso di Owusu nonché in uno sgabuzzino dell'appartamento che il ricorrente condivideva con quest'ultimo. A carico del ricorrente è configurabile dunque, al più, una connivenza non punibile, poiché la circostanza che lo stupefacente si trovasse in uno sgabuzzino adiacente alla camera dell'imputato può denotare, al più, la mera conoscenza della presenza della sostanza ma non certo un concorso nella detenzione della stessa.
La detenzione dei lassativi e dei clisteri, peraltro in un quantitativo per nulla rilevante, non è affatto da ricollegarsi all'evacuazione di ovuli di sostanza stupefacente, tanto più che Owusu ha dichiarato che Bayowoh era estraneo alla detenzione della droga e la Corte d'appello ha inspiegabilmente ignorato tale dato processuale, valorizzando le dichiarazioni di Owusu esclusivamente nella parte in cui ascrive al ricorrente la detenzione dei lassativi. Le agende sono riferibili all'attività di vendita di pezzi di macchine, regolarmente espletata dal ricorrente. 3.1.Con un secondo motivo, il Bayowoh contesta la ravvisabilità dell'aggravante ex art. 80, comma 2, I. stup., con argomentazioni non dissimili da quelle dell'analoga doglianza formulata dal coimputato.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato Troiano, nell'interesse di Owusu, è privo di fondamento. La circostanza attenuante speciale della collaborazione, prevista dall'art. 73, comma 7, I. stup., si fonda infatti sul presupposto dell'obiettiva proficuità della collaborazione prestata dell' imputato (Cass., Sez. 2, n. 32645 del 26 luglio 2013, Rv. 256789), essendo necessario che i dati forniti siano nuovi, oggettivamente utili ed esauriscano le conoscenze a disposizione del dichiarante (Cass., Sez. 6, n. 15977 del 18-4 2016, Rv. 266998), fornendo un concreto contributo e consentendo un esito favorevole per le indagini (Cass., Sez. 6 , n. 45457 del 13-11-2015;
Cass. n. 28548 del 29-7-2005, Rv. 265522), che senza la collaborazione non si sarebbe potuto conseguire, non essendo sufficiente la mera offerta delle informazioni possedute (Cass. Sez. 6, n. 9069 del 25-2-2013; Cass., n 35995 del 4-9-2015, Rv. 256002). Orbene, il giudice a quo ha, al riguardo, posto in luce che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal ricorrente nei confronti di un non meglio identificato "Sofianu" non avevano portato al conseguimento degli obiettivi indicati dalla norma, non risultando che fossero stati sequestrati ulteriori quantitativi di stupefacente.
Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi logico- giuridici. La doglianza concernente l'applicazione dell'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. verrà analizzata in prosieguo. 1.1. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso, poiché dalla sentenza impugnata si evince che trattasi di grammi 2.844, 893 di eroina da cui erano ricavabili circa 113.139 dosi. Trattasi di un quantitativo certamente tale da rispondere alle indicazioni fornite da Sez. U, n. 36258 del 24-5-2012, Biondi ,Rv. n. 253150, secondo cui non è, di norma, ravvisabile l'aggravante in disamina allorchè la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11-4-2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata. 1.2.
Le doglianze formulate con il terzo motivo di ricorso esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità dei fatti, all ingente quantitativo di droga e all' evidente pericolosità degli imputati, coinvolti in un rilevante traffico di sostanze stupefacenti, provenienti anche dall'estero.
2. La doglianza formulata con il ricorso dell'avvocato Mercurelli è infondata. Costituisce infatti onere dell'imputato allegare fatti e circostanze specifiche che giustifichino il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e tale dovere può essere adempiuto sottoponendo al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese all'Autorità inquirente (Cass., Sez. 6, n. 13328 del 30-3-2015, Rv. 263075), mediante la produzione del relativo verbale, atto ostensibile, di cui il difensore ha diritto di ottenere copia, a norma del combinato disposto degli artt. 364 e 366 cod. proc. pen., mentre esula dai poteri del giudice l'acquisizione d'ufficio, ex art. 441, comma 5, di atti di altri procedimenti in fase di indagine preliminare e dunque coperti da segreto.
Sarebbe d'altronde irrituale il rinvio o la sospensione del procedimento in attesa che le indagini si concludano e che venga meno il segreto ex art. 329 cod. proc. pen., sì da poter accedere gli atti, onde valutare l'entità del contributo ( Cass., sez. 6, n. 7907 del 6-7-1998; Cass., sez. 6, n. 15202 dell' 8 -4-2009, Rv. 211379). Ciò si porrebbe, infatti, in netto contrasto con il disposto dell'art. 50, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista, al riguardo, la sospensione del procedimento, oltre che con il principio di ragionevole durata del processo, che impone di procedere con speditezza.
Né alcuna norma prevede che il pubblico ministero possa emettere una dichiarazione di conferma dell'avvenuta collaborazione da parte dell'imputato e della proficuità di essa, che non avrebbe alcun valore probatorio, esulando dalle linee del sistema ed espropriando il giudice del potere di valutare personalmente e direttamente l'effettività della collaborazione e l'entità del contributo dato alle indagini dalle dichiarazioni dell'imputato. 2.1.Per quanto riguarda la doglianza inerente al trattamento sanzionatorio sono da richiamarsi le considerazioni formulate a proposito dell'analoga doglianza formulata nel ricorso a firma dell'avvocato Troiano, dovendosi ribadire come la motivazione a sostegno delle statuizioni inerenti alla dosimetria della pena non possa che ritenersi congrua a prescindere dal confronto con le statuizioni inerenti alla posizione del coimputato, che è del tutto distinta. 3.11 primo motivo del ricorso di Bayowoh Mohaylimed è infondato.
Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argonnentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi dì fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508;
Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.
In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr , ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli). 3.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato il rinvenimento dell'ingente quantitativo di stupefacente, ben visibile, oltre che della sostanza da taglio, degli strumenti atti al confezionamento e delle agende con annotazioni, proprio nello stanzino adiacente alla camera da letto dell'imputato, camera da lui certamente utilizzata, dato che in essa sono stati rinvenuti i suoi effetti personali e documenti. D'altronde il coimputato Owusu, pur sostenendo l'estraneità del Bayowoh alla condotta criminosa, gli ha attribuito la disponibilità sia delle agende contenenti nominativi, cifre e numeri con sigla "g", non certo riferibili alla presunta attività di vendita di pezzi di macchine rivendicata dal coimputato, sia dei numerosi lassativi rinvenuti unitamente allo stupefacente, materiale univocamente indicativo, considerata la presenza di numerosi ovuli contenenti eroina, del supporto dato dal Baiowoh all'evacuazione, all'interno della sua abitazione, degli ovuli stessi da parte dei corrieri.
Risultanze - precisa il giudice a quo - tutte incompatibili con il ruolo, prospettato dalla difesa, di mera connivenza da parte dell' imputato e idonee a radicare la prova del suo concorso nella detenzione. L'impianto argonnentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.2.
In ordine al secondo motivo del ricorso di Bayowoh, vanno richiamate le considerazioni svolte a proposito dell'analoga doglianza formulata da Owusu, non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse 4. I ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp