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Sentenza — n. 35833/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35833/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35833/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MAGGIONI NICOLETTA dalla parte civile MAGGIONI MAURIZIO dalla parte civile MAGGIONI ALBERTO dalla parte civile MAGGIONI ALESSANDRO dalla parte civile MAGGIONI SILVANO dalla parte civile MAGGIONI VALENTINO nel procedimento a carico di: VALSECCHI ROBERTO nato a BOSISIO PARINI il 05/11/1962 avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35833/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa delle parti civili Maggioni Nicoletta, Maggioni Maurizio, Maggioni Alberto, Maggioni Alessandro, Maggioni Silvano e Maggioni Valentino. Con un unico articolato motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione agli art.140 e 141 C.d.S. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle conclusioni delle consulenze tecniche, evidenziando come una condotta di guida improntata a prudenza, attenzione e diminuzione della velocità avrebbe consentito di evitare la collisione con il pedone, che era già stato evitato da altri utenti della strada. 4.11 P.G. ha concluso ai sensi dell'art.23 comma 7 D.L.137/2020 per la inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale incidente motociclistico assicurazione RC dei veicoli a motore corresponsabilità della vittima assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni vittima di infortunio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MAGGIONI NICOLETTA dalla parte civile MAGGIONI MAURIZIO dalla parte civile MAGGIONI ALBERTO dalla parte civile MAGGIONI ALESSANDRO dalla parte civile MAGGIONI SILVANO dalla parte civile MAGGIONI VALENTINO nel procedimento a carico di: VALSECCHI ROBERTO nato a BOSISIO PARINI il 05/11/1962 avverso la sentenza del 02/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore delle parti civili il quale, preso atto dell'intervenuto risarcimento del danno, ha chiesto pronunciarsi il non luogo a procedere del ricorso. lette le conclusioni della difesa dell'imputato VALSECCHI Roberto il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dello stesso ovvero per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso essendo intervenuto il risarcimento del danno da parte dell'istituto assicuratore per la responsabilità civile.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco che aveva mandato assolto VALSECCHI Roberto dal reato di omicidio colposo con violazione della disciplina del codice della strada per avere investito MAGGIONI Mara che, nottetempo, camminava lungo la strada provinciale n.47 nel tratto di Via Erba-Molteno nel comune di Rogeno. Conformemente da quanto evidenziato dal giudice di primo grado il giudice di appello ha escluso l'elemento soggettivo del reato in quanto il pedone camminava spostato all'interno della corsia stradale percorsa dall'imputato, si trovava in stato di ebbrezza e, contrariamente a quanto prescritto dal codice della strada, camminava lungo il lato destro della semicarreggiata; al contempo evidenziava l'automobilista non poteva avere avuto una tempestiva percezione del pedone in ragione dell'incrocio con altro autoveicolo che viaggiava con le luci abbaglianti inserite.

3. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa delle parti civili Maggioni Nicoletta, Maggioni Maurizio, Maggioni Alberto, Maggioni Alessandro, Maggioni Silvano e Maggioni Valentino. Con un unico articolato motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione agli art.140 e 141 C.d.S. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle conclusioni delle consulenze tecniche, evidenziando come una condotta di guida improntata a prudenza, attenzione e diminuzione della velocità avrebbe consentito di evitare la collisione con il pedone, che era già stato evitato da altri utenti della strada. 4.11 P.G. ha concluso ai sensi dell'art.23 comma 7 D.L.137/2020 per la inammissibilità del ricorso.

5. In data 18 Maggio 2021 ha depositato memoria la difesa delle parti civili allegando le quietanze di pagamento attestanti l'intervenuto risarcimento dei danni in favore delle parti civili da parte dell'istituto assicuratore che garantiva il VALSECCHI dalla responsabilità civile auto.

6. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva con la quale chiedeva pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per assoluta infondatezza in quanto ripropositivo di prospettazioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di appello; a seguito delle produzioni della parte civile, chiedeva pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia e comunque la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali nonché al risarcimento del danno patito dall'imputato per avere ulteriormente dilatato il tempo di definizione del giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In ordine a ricorso delle parti civili, all'esito delle produzioni allegate alla memoria difensiva delle stesse, risulta che il danno è stato integralmente risarcito da parte dell'ente assicuratore per la responsabilità civile e, all'esito della transazione, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere ulteriori pretese risarcitorie da soddisfare né nei confronti dell'ente assicuratore, né nei confronti dell'assicurato, odierno imputato VALSECCHI con ciò determinandosi l'effetto estintivo dell'obbligazione in ragione del rapporto di garanzia operante a favore del debitore principale. A tale proposito pur in assenza di una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione la difesa delle parti civili ricorrenti ha concluso chiedendo che venisse emessa pronuncia di non luogo a procedere per intervenuta definizione delle questioni civilistiche e pertanto ha palesato un interesse contrario all'esame sul merito del ricorso.

2. Alla stregua delle considerazioni sopra espresse e visto l'art.591 comma 1 cod.proc.pen. deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla pronuncia, sopravvenuta alla sua proposizione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse non imputabile alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma,