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Sentenza — n. 35832/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35832/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35832/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2/4/2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento di condanna a carico di Siracusa Lorena per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in tema di circolazione stradale. All'imputata si rimproverava di avere cagionato, per colpa generica e specifica, la morte del trasportato Bonamico Alessandro: alla guida della vettura di sua proprietà, in violazione dell'art. 141 cod. strada, serbando una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e luogo (viaggiando in tempo di notte e con avverse condizioni metereologiche a causa della pioggia), anche superando il limite di velocità imposto sul tratto di strada percorso, la Siracusa perdeva il controllo del mezzo e, abbattuto il guardrail, precipitava da un'altezza di circa venti metri.

Regesto Legislator

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art. 40 cod. pen; Sentenza — n. 35832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito ha negato la concessione dell'attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 6 cod. pen., mettendo in rilievo, in primis, che il risarcimento non è stato integrale: l'accordo raggiunto con l'ente assicuratore da taluni eredi della vittima, si legge in sentenza, non ha compreso Pierina Nuccia Maria Nuara (nonna della vittima) che aveva avanzato richiesta di risarcimento. Il rilievo ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni sostenute dalla difesa: l'integralità del risarcimento, quale presupposto ineludibile del riconoscimento dell'attenuante, non riguarda soltanto l'aspetto del quantum, ma anche il profilo soggettivo poiché il risarcimento spetta ai congiunti della persona offesa "iure proprio" e non già "iure heredìtatis".

Parole chiave

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incidente stradale velocità eccessiva guida in stato di inattitudine circostanza attenuante infrazione al codice della strada causalità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 40 cod. pen
IV) Inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo del nesso di causa; interruzione del nesso di causa e violazione dell'art. 40 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIRACUSA LORENA nato a AGRIGENTO il 02/06/1990 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/4/2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento di condanna a carico di Siracusa Lorena per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in tema di circolazione stradale. All'imputata si rimproverava di avere cagionato, per colpa generica e specifica, la morte del trasportato Bonamico Alessandro: alla guida della vettura di sua proprietà, in violazione dell'art. 141 cod. strada, serbando una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e luogo (viaggiando in tempo di notte e con avverse condizioni metereologiche a causa della pioggia), anche superando il limite di velocità imposto sul tratto di strada percorso, la Siracusa perdeva il controllo del mezzo e, abbattuto il guardrail, precipitava da un'altezza di circa venti metri.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando i motivi d'impugnazione di seguito riportati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Travisamento della prova con riferimento alle asserite precipitazioni in atto al momento del sinistro, circostanza dalla quale deriva l'applicazione di un diverso limite di velocità sulla strada che stava percorrendo l'imputata. II) Travisamento della prova con riferimento alla velocità tenuta dalla ricorrente al momento del sinistro e sul limite di velocità imposto dal codice della strada.

III) Travisamento della prova con riferimento allo stile di guida dell'imputata e, conseguentemente; assenza della violazione delle regole cautelari individuate dai giudici in motivazione. IV) Inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo del nesso di causa; interruzione del nesso di causa e violazione dell'art. 40 cod. pen. V) Inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

VI) Inosservanza ed erronea interpretazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.3. Nei termini di legge hanno rassegnato le conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G. e il difensore dell'imputata. Il P.G. ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, il difensore dell'imputata, Avv. Giuseppe Scozzari, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione.

In via subordinata ha chiesto di rimettere alle Sezioni Unite la questione della riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. in caso di risarcimento del danno proveniente da ente assicuratore. In via ulteriormente gradata ha sollecitato la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E' stata altresì depositata nota spese riferita alla liquidazione dell'onorario del difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice, ribadendo le argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale. Pertanto, ricorre nel caso in esame l'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta. Deve precisarsi che in caso di "doppia conforme", il travisamento della prova per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

e) cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217). Ciò in quanto il limite del devolutum non può essere superato prospettando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, evenienza da escludersi nel presente caso.

Permane, infine, il divieto di deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099; conformi: n. 27429 del 2006 Rv. 234559 - 01; n. 39048 del 2007 Rv. 238215 - 01). Le ragioni del ricorso (motivi I, II e III), alla luce di tali precisazioni, sono evidentemente riconducibili al vizio del "travisamento del fatto": la difesa non lamenta l'utilizzazione di una prova inesistente, la mancata utilizzazione di una prova decisiva, l'introduzione in sede di appello di nuovi argomenti riguardanti dati probatori non esaminati in primo grado, ma prospetta una erronea interpretazione delle circostanze emerse nel corso del dibattimento, opponendo una propria versione del fatto a quella rappresentata in sentenza dai giudici di merito.

In particolare, la difesa sostiene che al momento del sinistro non stesse piovendo, che la velocità serbata dalla ricorrente in tale frangente fosse rispettosa dei limiti imposti e che la sua condotta di guida non fosse caratterizzata da spericolatezza, come invece sostenuto dalla Corte di appello in sentenza con ampie argomentazioni del tutto immuni da vizi logici. Tali censure non sono proponibili in sede di legittimità, risolvendosi in una rilettura delle emergenze processuali, rispetto alle quali la Corte di legittimità non può essere chiamata ad esercitare alcun sindacato: esula infatti dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr.

Sez. U, 24 dicembre 1999, Spina; Sez. U, 30 aprile 1997, Dessimone; Sez.U, 24 settembre 2003, n. 47829, Petrella, RV 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani). Ebbene, la Corte di merito ha offerto compiuta risposta alle doglianze difensive riguardanti i richiamati aspetti, ponendo in evidenza, in modo congruo e del tutto adeguato sul piano logico, che il personale di Polizia ha riferito che all'atto del sopralluogo il fondo stradale era bagnato a causa della pioggia e che i testimoni che hanno assistito al fatto hanno dato atto dell'elevata velocità tenuta dalla imputata, in fase di sorpasso, nei momenti che hanno preceduto il sinistro.

Deve anche aggiungersi come, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia sia rimessa al giudice di merito, coinvolgendo una serie di apprezzamenti in fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso in esame, da adeguata motivazione (così, ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679).3. Quanto alle doglianze riguardanti il nesso causale (motivo IV di ricorso), il discorso giustificativo offerto dai giudici di merito è sorretto da congrua motivazione.

La difesa ritiene che non vi sia certezza sulle cause del sinistro e sulle ragioni dello sbandamento dell'auto condotta dalla Siracusa. Sostiene inoltre che, nell'accadimento del sinistro, abbia assunto un ruolo determinante l'inadeguatezza funzionale del guardrail, che, incapace di reggere l'impatto con la vettura, ha determinato l'insorgenza di un fattore di rischio totalmente autonomo e diverso. La prima proposizione è meramente assertiva: la causa del sinistro è stata individuata dai giudici di merito nella eccessiva velocità a cui viaggiava l'imputata, superiore al limite imposto e, comunque, del tutto inadeguata rispetto alle condizioni della strada (il manto stradale era bagnato a causa della pioggia).

La circostanza, si legge in motivazione, determinò la perdita di controllo del mezzo che indusse un movimento "a carambola" del veicolo tra le due sponde delle strada. A tale determinazione i giudici di merito sono giunti sulla base delle risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M., ritenute convincenti anche alla luce delle ulteriori emergenze processuali puntualmente richiamate in motivazione. Si sono particolarmente evidenziati, per la loro conducenza ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, la striatura lasciata dalla vettura sul guardrail, lunga circa 25 metri, e le tracce di scarrocciamento presenti sul manto stradale, che attraversavano la carreggiata in senso obliquo rispetto all'asse della strada.

Quanto alla tenuta del guardrail, la Corte di merito ha osservato che si è trattato di una concausa dell'evento verificatosi, non suscettibile, in quanto tale, di produrre l'effetto della esclusione della responsabilità della conducente del veicolo. Tale argomentazione è condivisibile. In tema di rapporto di causalità, l'automobilista che, a causa della sua condotta gravemente imprudente, sbandi e vada a collidere violentemente, con il veicolo da lui condotto, contro il guardrail, qualora questo ceda all'urto, non può invocare, come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento, il fatto che la barriera non abbia retto all'urto: tale evenienza si presenta invero come un fatto non assolutamente eccezionale e imprevedibile.

Ne consegue che l'automobilista deve porsi nelle condizioni di non impattare contro il guardrail, sicché, ove a causa di sua imprudenza e avventatezza, lo attinga violentemente, non può per questo invocare il cedimento della barriera quale causa sopravvenuta in grado di escludere, ipso facto, la sua responsabilità.

4. Parimenti infondato è il rilievo riguardante l'elemento soggettivo del reato. Sebbene la violazione della regola cautelare posta a presidio della tutela del bene non sia da sola sufficiente a integrare la fattispecie di reato in contestazione, non è sostenibile, come hanno correttamente illustrato i giudici in sentenza, che la ricorrente non potesse prefigurarsi lo sviluppo degli eventi scaturiti dalla sua condotta e l'esito che ne è derivato. Sul punto la difesa ritorna ad evocare una diversa interpretazione delle risultanze in atti, ribadendo che il manto stradale non era bagnato e che la velocità tenuta dalla ricorrente era rispettosa del limite imposto, contrastando le argomentazioni contenute in sentenza con una diversa ricostruzione dei fatti più favorevole per l'imputata.

5. La Corte di merito ha negato la concessione dell'attenuante di cui all'art.62, comma 1, n. 6 cod. pen., mettendo in rilievo, in primis, che il risarcimento non è stato integrale: l'accordo raggiunto con l'ente assicuratore da taluni eredi della vittima, si legge in sentenza, non ha compreso Pierina Nuccia Maria Nuara (nonna della vittima) che aveva avanzato richiesta di risarcimento. Il rilievo ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori argomentazioni sostenute dalla difesa: l'integralità del risarcimento, quale presupposto ineludibile del riconoscimento dell'attenuante, non riguarda soltanto l'aspetto del quantum, ma anche il profilo soggettivo poiché il risarcimento spetta ai congiunti della persona offesa "iure proprio" e non già "iure heredìtatis".

La integralità del risarcimento deve, perciò, sussistere nei confronti di ciascuno dei congiunti della vittima danneggiati dal reato (Sez. 4, n. 9582 del 04/03/1991, Rv. 188206 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 21349 del 14/03/2007; Rv. 236765 - 01). Risulta pertanto ultronea e non rilevante la questione riguardante la concedibilità dell'attenuante in parola nel caso di risarcimento operato dalla compagnia assicuratrice, per la quale si sollecita anche la rimessione alle Sezioni Unite.

6. E' parimenti infondata la richiesta di prescrizione del reato per decorso dei termini massimi. La difesa trascura di considerare come, ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. proc. pen., il termine ordinario di prescrizione è raddoppiato per i reati di omicidio colposo commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni 12, deve aggiungersi l'aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere (pari ad anni quattro). Ne consegue che il reato si prescrive nel termine massimo di quindici anni. Facendo decorrere il termine di anni 15 dalla data di consumazione del reato (risalente al 26/12/2009), la prescrizione maturerà il 26/12/2024. Infine, la liquidazione degli onorari del difensore compete al giudice di merito.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ri