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Sentenza — n. 35831/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35831/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35831/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Ancona, con sentenza emessa in data 7/6/2018, ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Pesaro a carico di Osayande Evelyn per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. All'imputata era contestato di avere, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato di essere unica componente del suo nucleo familiare, circostanza smentita dal certificato anagrafico allegato alla domanda, inviato a mezzo fax in data 7/11/2014, da cui risultava che il nucleo familiare compendeva anche i figli Asemota Glory ed Erhire Ese. Questi ultimi, in seguito a richieste integrative, avevano dichiarato di non essere percettori di reddito. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. n. 115/2002; Sentenza — n. 35831/2021 — snpen · Corte di Cassazione: II) Violazione di legge per difetto di correzione tra imputazione e sentenza.Nela motivazione addotta dalla Corte d'appello si richiamano circostanze che non hanno formato oggetto di contestazione, sulle quali l'imputata non ha avuto modo di esercitare la propria difesa. Le argomentazioni riguardanti il reddito percepito dall'imputata nell'anno 2013 sono riferite ad un fatto diverso, non indicato nell'imputazione, che avrebbe dovuto dare luogo ad una nuova contestazione in sede dibattimentale o alla trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte colpa del patrocinatore reticenza dolosa dei difetti dolo determinante false indicazioni su attività commerciali danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La Corte d'appello di Ancona, con sentenza emessa in data 7/6/2018, ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Pesaro a carico di Osayande Evelyn per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OSAYANDE EVELYN nata a BENIN CITY (NIGERIA) il 08/03/1970 avverso la sentenza del 07/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza emessa in data 7/6/2018, ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Pesaro a carico di Osayande Evelyn per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.

2. All'imputata era contestato di avere, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, falsamente attestato di essere unica componente del suo nucleo familiare, circostanza smentita dal certificato anagrafico allegato alla domanda, inviato a mezzo fax in data 7/11/2014, da cui risultava che il nucleo familiare compendeva anche i figli Asemota Glory ed Erhire Ese. Questi ultimi, in seguito a richieste integrative, avevano dichiarato di non essere percettori di reddito. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

I) Violazione di legge, illogicità della motivazione, travisamento della prova e del fatto; erronea valutazione dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di merito avrebbe trascurato di offrire compiuta risposta alle argomentazioni difensive riguardanti l'elemento soggettivo del reato, dando per scontata la sussistenza del dolo, laddove copiosa giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che il giudice si soffermi sulla prova dell'elemento intenzionale del reato. Le circostanze del caso rendevano evidente come la ricorrente fosse incorsa in una leggerezza o in una svista, per lei controproducente, non essendo l'inesatta indicazione suscetibile d'influire sul diniego del beneficio.

Invero, i figli della richiedente, come chiarito nel corso della istruttoria, non erano percettori di alcun reddito: l'assenza di un concreto interesse a rendere la falsa attestazione rivelerebbbe quindi un mero difetto di controllo. Il richiamo al reddito percepito dalla ricorrente a titolo di TFR nell'anno 2013 non ha formato oggetto di contestazone. D'altro canto tale importo era ricavabile dal CUD relativo all'anno 2014 allegato all'istanza. Qualora la imputata avesse voluto effettivamente dichiarare il falso per raggiungere l'obiettivo di un beneficio non spettante, non avrebbe prodotto tale documentazione.

II) Violazione di legge per difetto di correzione tra imputazione e sentenza.Nela motivazione addotta dalla Corte d'appello si richiamano circostanze che non hanno formato oggetto di contestazione, sulle quali l'imputata non ha avuto modo di esercitare la propria difesa. Le argomentazioni riguardanti il reddito percepito dall'imputata nell'anno 2013 sono riferite ad un fatto diverso, non indicato nell'imputazione, che avrebbe dovuto dare luogo ad una nuova contestazione in sede dibattimentale o alla trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui allart. 131-bis cod. pen.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale il P.G. e il difensore dell'imputata (art. 23 co. 8 dl. 137/2020). Il P.G. ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona. Il difensore dell'imputata ha insistito nel chiedere l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con rilievo di ordine assorbente rispetto alle ulterori doglianze difensive, è fondato e deve essere accolto.

2. La Corte d'appello non ha offerto adeguata risposta alle doglianze difensive attinenti all'elemento soggettivo del reato, ritenendo dimostrata la responsabilità dell'imputata sulla base della considerazione del solo elemento oggettivo della falsa dichiarazione attinente alla composizione del nucleo familiare della richiedente. Secondo orientamento consolidato espresso in sede di legittimità, ove ricorrano le condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice chiamato a decidere della sussistenza del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è tenuto ad effettuare un più penetrante controllo in relazione all'elemento soggettivo del reato, potendo la circostanza predetta (effettiva ricorrenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio) porsi quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa (ex multis Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 31/01/2018, Rv. 271949 - 01 così massimata: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato").

Il caso in esame deve essere quindi rimeditato alla luce dell'orientamento citato. Pur nella ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato, è necessario, ai fini della configurazione della fattispecie, che il giudice valuti la componente soggettiva del reato: la motivazione deve chiarire sulla base di quali argomentazioni si possa addivenire ad un sostrato probatorio idoneo a superare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità sotto il profilo della ravvisabilità dell'elemento psicologico del reato.

Il passaggio motivazionale in cui la Corte d'appello asserisce che il delitto in esame si perfeziona con la sola presentazione della richiesta contenente informazioni inveritiere non è corretto, non potendo prescindersi anche dall'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 2 della motivazione: "La sentenza merita conferma rilevandosi per completezza che la deduzione in tema di elemento soggettivo ed errore nel precetto penale appaiono prima facie destituite di fondamento al cospetto di dichiarazione sottoscritta dall'imputata - lavoratrice dipendente presso ditta italiana dal 2001 - per il fine specifico di ottenere il beneficio che quella legge prevede e regolamenta, la cui conoscenza e conoscibilità si pone a rilevantissima distanza da ipotesi rapportabili all'errore giustificabile non altrimenti evitabile").

Non ha valore chiarificatore nel senso indicato l'ulteriore passaggio motivazionale nel quale la Corte di appello afferma: "A ragione sono state segnalate dal Giudice frammentarie irregolarità, ciascuna solo apparentemente marginale se non controproducente, che nel loro insieme contrastano la configurazione attenuata del mendacio sotto il profilo soggettivo". Rimane comunque inespressa la ragione della effettiva ravvisabilità del dolo, non essendo stato tematizzato il profilo riguardante l'utilità della falsità ai fini dell'ottenimento del beneficio.

3. Da tutto quanto precede consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. In Roma, così deciso il