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Sentenza — n. 35827/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35827/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35827/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Palermo, con sentenza emessa in data 4/6/2019, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Trapani con cui Scimemi Emanuele era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Nelle due sentenze conformi i giudici hanno accertato che il ricorrente, a fronte di un redito dichiarato pari a zero per l'anno 2014, indicato nella richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva invece percepito un reddito di euro 6.517,81, circostanza risultante da altra autocertificazione resa dallo stesso Scimemi ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. n. 115/2002; Sentenza — n. 35827/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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reddito non dichiarato reddito professionale effettivo conseguito computo del reddito indennità di patrocinio reato economico reddito minimo

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza emessa in data 4/6/2019, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Trapani con cui Scimemi Emanuele era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIMEMI EMANUELE nato a ERICE il 02/03/1986 avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza emessa in data 4/6/2019, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Trapani con cui Scimemi Emanuele era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002.

2. Nelle due sentenze conformi i giudici hanno accertato che il ricorrente, a fronte di un redito dichiarato pari a zero per l'anno 2014, indicato nella richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, aveva invece percepito un reddito di euro 6.517,81, circostanza risultante da altra autocertificazione resa dallo stesso Scimemi ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett.

o) d.P.R. 445/2000. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando i seguenti motivi di impugnazione, riassumibili come segue, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Nel primo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine al profilo riguardante l'elemento soggettivo del reato. I giudici di merito avrebbero del tutto omesso di considerare le ragioni di fatto e diritto a sostegno dell'affermazione della ricorrenza del profilo intenzionale del reato. La motivazione espressa sul punto sarebbe carente ed illogica.

Si aggiunge che il reddito complessivo reale avrebbe egualmente consentito all'imputato di godere del beneficio. L'assenza di utilità della falsità (stante la compatibilità del reddito effettivo con l'ammissione al beneficio), ed il tenore delle dichiarazioni rese dall'imputato a sua discolpa (avendo egli ammesso di avere frainteso il concetto di "reddito complessivo"), renderebbero palese l'insussistenza del dolo. La Corte d'apello avrebbe utilizzato solo formule astratte, disattendendo l'onere motivazionale. Nel secondo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generche.

Le argomentazioni fornite dalla Corte d'appello di Palermo in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono corroborate da un'adeguata motivazione.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha chiarito in modo puntuale le ragioni del decisum. Ha posto in evidenza che il ricorrente, nella domanda di ammissione al beneficio avanzata in data 13/7/2015 e nella relativa dichiarazione sostitutiva allegata a detta istanza, attestava l'insussistenza di qualunque reddito, precisando che il suo nucleo familiare era composto Agosta Antonelli, Scimemi Michelle e Bonventre Sebastiana. Questa prima richiesta era rigettata. Preso atto del diniego, il ricorrente reiterava la domanda di ammissione, dichiarando che il reddito complessivo valutabile percepito dal nucleo familiare, nel medesimo anno 2014, era pari ad euro 6.517,81, ammontare riferito alla pensione della madre Bonventre Sebastiana, la quale, nella precedente istanza, era indicata come nullatenente.

La motivazione a supporto della condanna conclude evidenziando, nella parte dedicata all'elemento soggettivo del reato, che il ricorrente non poteva ignorare che la madre, appartenenete al suo nucleo familare, precepisse il reddito da pensione dichiarato nella seconda istanza, unica fonte di sostentamento per la famiglia. Trattasi di motivazione idonea a rendere manifesti gli elementi dai quali è stata desunta la precisa volontà del ricorrente di affermare il falso. Le argomentazioni contenute in sentenza sono avversate dalla difesa attraverso il richiamo a giurisprudenza di questa Corte che non si attaglia caso in esame.

Secondo orientamento consolidato espresso in sede di legittimità, ove effettivamente ricorrano le condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice chiamato a decidere della sussistenza del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è tenuto ad effettuare un più penetrante controllo in relazione all'elemento soggettivo del reato, potendo la circostanza predetta (effettiva ricorrenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio) porsi quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa (ex multis Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 31/01/2018, Rv. 271949 - 01 così massimata: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato").

Il caso in esame non può essere rimeditato alla luce dell'orientamento citato, poiché, come evidenziato dalla Corte di merito, le peculiari modalità del fatto, puntualmente illustrate in motivazione, escludono che il ricorrente possa essere inocorso in una negliegenza o in una legggerezza. L'impugnata sentenza è quindi sostenuta da conferente apparato argomentativo anche sotto il dedotto profilo della mancanza dell'elemento soggettivo del reato.

3. Del pari manifestamente infondato è il profilo di censura riguardante la motivazione espressa dai giudici di merito con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Deve rilevarsi come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argonnentativo, avendo i Giudici precisato le ragioni poste a fondamento della scelta di negare le circostanze attenuanti generiche, attesa l'assenza di positivi elementi di valutazione in favore dell'imputato. Tale motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01: "Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 25 maggio 2021 Il Co