Sentenza — n. 35822/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova ha ritenuto Zantomio Mario responsabile dei reati di cui all'art. 189, comma 7 (capo a) e comma 6 (capo b) cod. strada, commessi il 09/04/2012, allorché, durante la circolazione stradale, investiva da tergo, urtandolo con lo specchietto retrovisore, il ciclista Perin Elio Claudio, omettendo poi di fermarsi e prestare soccorso al predetto che, a seguito dell'urto, cadeva nel canale sito a margine della strada, riportando un "politrauma stradale con ferita frontoparietale, frattura ossa nasali" (lesioni giudicate guaribili in giorni 10).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data 28/04/2014, e quindi prima dell'emissione e della notifica all'imputato dell'anzidetto decreto di giudizio immediato, è entrata in vigore la legge n. 67 che ha introdotto l'istituto della messa alla prova. Atteso che, nel procedimento per decreto penale, il termine entro cui chiedere la messa alla prova corrisponde a quello per proporre opposizione, si è statuito che la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna dell'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova comporti una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. (in tal senso, la sentenza n. 201/2016 della Corte Costituzionale).
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZANTOMIO MARIO nato a CAMPO SAN MARTINO il 22/09/1963 avverso la sentenza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo i f fa'> i.r; Wet
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova ha ritenuto Zantomio Mario responsabile dei reati di cui all'art. 189, comma 7 (capo a) e comma 6 (capo b) cod. strada, commessi il 09/04/2012, allorché, durante la circolazione stradale, investiva da tergo, urtandolo con lo specchietto retrovisore, il ciclista Perin Elio Claudio, omettendo poi di fermarsi e prestare soccorso al predetto che, a seguito dell'urto, cadeva nel canale sito a margine della strada, riportando un "politrauma stradale con ferita frontoparietale, frattura ossa nasali" (lesioni giudicate guaribili in giorni 10).
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva tre motivi con cui rispettivamente deduce: I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità: nullità del decreto penale di condanna, emesso in data 15/05/2013 dal Gip del Tribunale di Padova, nella parte in cui non contiene l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova e del decreto di giudizio immediato. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva emesso, in data 09/10/2014, decreto di citazione a giudizio immediato, notificato all'imputato il 17/02/2015.
In data 28/04/2014, e quindi prima dell'emissione e della notifica all'imputato dell'anzidetto decreto di giudizio immediato, è entrata in vigore la legge n. 67 che ha introdotto l'istituto della messa alla prova. Atteso che, nel procedimento per decreto penale, il termine entro cui chiedere la messa alla prova corrisponde a quello per proporre opposizione, si è statuito che la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna dell'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova comporti una lesione del diritto di difesa e la violazione dell'art. 24, comma 2, Cost. (in tal senso, la sentenza n. 201/2016 della Corte Costituzionale).
In considerazione di quanto sin qui detto, il Gip del Tribunale di Padova, nell'emettere il decreto di giudizio immediato conseguente all'opposizione, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità assoluta del decreto penale di condanna opposto nella parte in cui non conteneva l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova; II) Vizio di motivazione con riguardo all'insussistenza degli elementi tipici dei reati contestati: la Corte territoriale ha travisato i fatti. La sentenza impugnata si rivela contraddittoria e illogica perché si pone in contrasto con le risultanze istruttorie.
Non è indicato il criterio adottato per giungere a ritenere provata la responsabilità dell'imputato. Si è, invero, tralasciato di considerare le diverse e numerose circostanze già indicate nell'atto di appello e che il ricorrente ripropone in sintesi nell'atto di ricorso, prima, tra tutte, la più che plausibile versione dei fatti fornita dall'imputato; III) Mancanza della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale: manifesta sproporzionalità della pena base irrogata e della sanzione amministrativa accessoria. Quanto alla prima, il Giudice si è limitato ad un generico richiamo all'art. 133 cod. pen., senza tenere in conto gli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale.
In ordine alla sanzione amministrativa accessoria, il ricorrente si duole che i Giudici di merito abbiano cumulato le due sanzioni amministrative accessorie relative alle due fattispecie di reato.
3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
4. Preliminarmente, osserva il Collegio che i reati contestati allo Zantomio risalenti al 9 aprile 2012 sono ormai estinti per prescrizione. A tale pronuncia si perviene rilevando, sotto un primo aspetto, che l'impugnazione, per come articolata nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondata, né risulta affetta da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, secondo comma, c.p.p. Invero, in conformità dell'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra solo nel caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.Un., n.35490/2009, Tettamanti).
Ciò perché il concetto di evidenza, richiesto dal secondo comma dell'art.129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez.4, 31.5.2013, n.23680). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra le opposte risultanze (Sez.6, 4.3.2014, n.10284).
5. Quanto all'eccezione di nullità per asserita violazione del diritto di difesa, oggetto del primo motivo di ricorso, si osserva che nel giudizio di cassazione qualora il reato sia già prescritto non è rilevabile una nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito risulta incompatibile con il principio della immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.2, 23.1.2014 n.3221 e Sez.5, 9.12.2014 n.51135): dunque, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale anche assoluta e insanabile, determina la prevalenza della prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, prevalendo in tal caso la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez.3, 19.1.2011 n.1550), ipotesi che nella specie non si ravvisa.
6. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati contestati all'imputato estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 18 maggio 2