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Sentenza — n. 35821/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35821/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Terza sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari dichiarava colpevole Maccioni Ignazio del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, specificatamente richiesta dall'imputato nell'atto di appello e la cui valutazione veniva del tutto pretermessa dalla Corte territoriale.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35821/2021 — snpen · Corte di Cassazione: II) Inosservanza o erronea applicazione di legge per aver la Corte territoriale disatteso del tutto il contenuto degli artt. 163 e 164 cod. pen. I precedenti reputati ostativi sono un furto con danneggiamento del 1981 (per fatti del 1978) e una renitenza alla leva del 2000. In ordine a questa seconda condanna, sbagliano i Giudici a ritenere che il fatto fosse del 1998, essendo invece risalente al 1978, giudicato nel 1998, con sentenza divenuta definitiva nel 2000. Nello stesso anno, però, interveniva la normativa che aboliva l'obbligatorietà del servizio militare, conseguentemente eliminando ogni valenza penale al comportamento omissivo del chiamato alle armi.

Parole chiave

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liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale pene condizionali remissione della pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia annullamento della cittadinanza agevolata
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACCIONI IGNAZIO nato a CAGLIARI il 01/02/1957 avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Terza sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari dichiarava colpevole Maccioni Ignazio del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, specificatamente richiesta dall'imputato nell'atto di appello e la cui valutazione veniva del tutto pretermessa dalla Corte territoriale.

2. Il Giudice del rinvio — dopo aver preliminarmente evidenziato che la data di nascita dell'imputato, erroneamente indicata nel 02/02/1957, deve essere corretta in quella del 01/02/1957 — ha negato al prevenuto, già gravato da precedenti, il richiesto beneficio per averne egli usufruito due volte.

3. Avverso la sentenza del giudizio rescissorio ricorre il difensore dell'imputato articolando due motivi con i quali rispettivamente deduce: I) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il beneficio richiesto è stato negato sulla base dell'erronea convinzione che l'imputato ne avesse già beneficiato due volte. Errore derivato dalla questione relativa alla data di nascita. Si è, infatti, dato per scontato che il Maccioni Ignazio di cui all'estratto dell'atto di nascita prodotto in udienza corrisponda all'odierno ricorrente;

II) Inosservanza o erronea applicazione di legge per aver la Corte territoriale disatteso del tutto il contenuto degli artt. 163 e 164 cod. pen. I precedenti reputati ostativi sono un furto con danneggiamento del 1981 (per fatti del 1978) e una renitenza alla leva del 2000. In ordine a questa seconda condanna, sbagliano i Giudici a ritenere che il fatto fosse del 1998, essendo invece risalente al 1978, giudicato nel 1998, con sentenza divenuta definitiva nel 2000. Nello stesso anno, però, interveniva la normativa che aboliva l'obbligatorietà del servizio militare, conseguentemente eliminando ogni valenza penale al comportamento omissivo del chiamato alle armi.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

2. A seguito di giudizio rescindente della Corte di Cassazione (sent.n.38886-18 del 10.04.2018) la Corte territoriale, chiamata a verificare in concreto e nel merito se era concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha esaustivamente e in modo completo ricostruito l'identificazione anagrafica del prevenuto ricercando l'esatto certificato del Casellario giudiziale da cui ha - desunto i precedenti a carico del ricorrente, ritenuti ostativi alla concessione dell'invocato beneficio. Ha poi motivato correttamente in diritto in ordine alle ragioni che non consentivano di pronunciare la sospensione condizionale della pena, nel rispetto del dettato normativo dell'art.164 c.p. Quanto alla condanna per renitenza alla leva, osserva questa Corte che - contrariamente a quanto si sostiene nell'odierno atto di impugnazione - è costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che le modifiche legislative che nel tempo hanno riguardato il servizio di leva, eliminandone la obbligatorietà, non costituiscono una "abolitio criminis", con la conseguente applicazione dell'art.2, comma quarto (e non comma secondo) cod.pen. (ex nnultis, Sez.3, n.23190 del 4/4/2018, Rv.273146;

Sez.5, n.6185 del 10/11/2010, Rv.249251).

3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesc aria Cia