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Sentenza — n. 35820/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35820/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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In data 24/05/2019, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città dichiarava Failli Forzoni Gabriele responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza con provocazione di incidente stradale. Fatto accertato in Impruneta il 29/04/2012.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 35820/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola due motivi. 2.1. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen., per essere maturata la prescrizione prima della pronuncia di appello: tenuto conto del periodo di sospensione per astensione dalle udienze da parte della difesa (dal 23/11/2015 al 30/06/2016, pari a mesi 7 e giorni 7), la prescrizione é intervenuta il 07/10/2017. 2.2. Con il secondo, eccepisce la violazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, perché con riguardo al sinistro stradale la Corte territoriale ha travisato la prova ed omesso di motivare.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti infrazione alle norme della circolazione sospensione di pena valutazione dell'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Con il primo, deduce la violazione dell'art. 157 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAILLI FORZONI GABRIELE nato a SAN GIOVANNI VALDARNO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI . che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 24/05/2019, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città dichiarava Failli Forzoni Gabriele responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza con provocazione di incidente stradale. Fatto accertato in Impruneta il 29/04/2012.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola due motivi. 2.1. Con il primo, deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen., per essere maturata la prescrizione prima della pronuncia di appello: tenuto conto del periodo di sospensione per astensione dalle udienze da parte della difesa (dal 23/11/2015 al 30/06/2016, pari a mesi 7 e giorni 7), la prescrizione é intervenuta il 07/10/2017. 2.2. Con il secondo, eccepisce la violazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, perché con riguardo al sinistro stradale la Corte territoriale ha travisato la prova ed omesso di motivare.

3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

4. Il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria con cui insiste nei motivi.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. Si legge nella sentenza impugnata che non poteva pronunciarsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in quanto doveva essere "recuperato" il periodo di sospensione per astensione dalle udienze da parte della difesa dal 23/11/2015 al 20/6/2016. È evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale posto che — trattandosi di contravvenzione commessa il 29 aprile 2012 — il termine massimo di prescrizione pari a cinque anni era ormai decorso alla data del 24 maggio 2019, anche calcolando il periodo di sospensione indicato.

6. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato all'imputato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 18 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO ìN CANCELLERIA Daniel