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Sentenza — n. 35818/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35818/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35818/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato Benin Valeriano responsabile, in concorso con i costruttori (giudicati separatamente), del reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen., per avere, quale legale rappresentante della ditta "Benin Valeriano & C. S.a.s." e in violazione delle specifiche disposizioni antinfortunistiche indicate nel capo di imputazione, cagionato in data 01/12/2010, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 45 al dipendente Asemota Faith Henry, privo di formazione in ordine ai rischi relativi all'uso della macchina, il quale, intento ad alimentare con tronchetti di legno la macchina "segatondello tipo S.T. 115", costruita dalla 0.A.R.M., dovendo pulire lo scarico della segatura, sfilava prima il tubo flessibile dell'aspirazione, pulendo, con un pezzo di legno, l'interno del tubo rigido; sfilava, quindi, con le mani anche quest'ultimo, cercando, con la sinistra, di liberare lo scarico della macchina, così rimanendo ferito dalle lame in rotazione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35818/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La macchina di cui si tratta è stata ritenuta inidonea ai fini della sicurezza perché non conforme alla direttiva macchine (art. 71-1 d. Igs. n. 81/2008) e non considerata nel documento di valutazione dei rischi (art. 29-3 d. Igs. n. 81/2008).

Parole chiave

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lavoro pericoloso equipaggiamento di protezione violazione dei doveri professionali prevenzione degli infortuni professionali prestazioni dell'assicurazione infortuni lesioni colpose
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENIN VALERIANO nato a TREBASELEGHE il 06/05/1942 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINJ r che ha concluso chiedendo (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato Benin Valeriano responsabile, in concorso con i costruttori (giudicati separatamente), del reato di cui agli artt. 113, 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen., per avere, quale legale rappresentante della ditta "Benin Valeriano & C. S.a.s." e in violazione delle specifiche disposizioni antinfortunistiche indicate nel capo di imputazione, cagionato in data 01/12/2010, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 45 al dipendente Asemota Faith Henry, privo di formazione in ordine ai rischi relativi all'uso della macchina, il quale, intento ad alimentare con tronchetti di legno la macchina "segatondello tipo S.T. 115", costruita dalla 0.A.R.M., dovendo pulire lo scarico della segatura, sfilava prima il tubo flessibile dell'aspirazione, pulendo, con un pezzo di legno, l'interno del tubo rigido; sfilava, quindi, con le mani anche quest'ultimo, cercando, con la sinistra, di liberare lo scarico della macchina, così rimanendo ferito dalle lame in rotazione.

La macchina di cui si tratta è stata ritenuta inidonea ai fini della sicurezza perché non conforme alla direttiva macchine (art. 71-1 d. Igs. n. 81/2008) e non considerata nel documento di valutazione dei rischi (art. 29-3 d. Igs. n. 81/2008).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi. Con il primo, deduce l'intervenuta prescrizione del reato ascritto; con il secondo, lamenta inesistenza o contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti impugnati relativamente all'affermazione della persona offesa secondo la quale il datore di lavoro gli avrebbe impartito il preciso ordine di non togliere la corrente elettrica alla macchina su cui interveniva.

3. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico ed aspecifico.

5. Il difensore in realtà, lungi dall'argomentare in ordine all'asserito vizio motivazionale in cui sarebbe incorso il Tribunale, prima, e la Corte di Appello in sede di gravame, si limita ad affermare in maniera del tutto assertiva la non credibilità della dichiarazione del lavoratore laddove ha asserito di aver ricevuto dal Benin, suo datore di lavoro, l'ordine di non togliere energia alla macchina operatrice quando interveniva per ripararla.

6. Non si confronta però il ricorrente con quanto argomentato dalla Corte di Venezia circa il fondamento della responsabilità del prevenuto, titolare della non contestata posizione di garanzia, il quale - secondo gli univoci esiti dell'istruttoria - aveva omesso di formare il lavoratore in ordine ai rischi relativi all'uso della macchina "segatondello", e ne aveva consentito l'utilizzo nonostante il mancato rispetto della direttiva macchine del 2010, essendo la sega priva di marchiatura CE e di libretto d'uso e manutenzione; era stato inoltre acclarato dal tecnico Spisal che l'accesso alla zona pericolosa non era interdetto e non vi era alcuna griglia di sbarramento che impedisse l'introduzione della mano nella zona pericolosa ovvero un qualsiasi meccanismo di arresto del macchinario acceso.

7. Si tratta di una motivazione adeguata e congrua circa il nesso di causalità tra dette plurime violazioni di specifiche norme antinfortunistiche e l'evento lesivo per cui è processo e non certo basata, come si sostiene nell'odierna impugnazione, su una mera frase che si assume pronunciata dalla persona offesa.

8. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

9. La pronuncia di inammissibilità preclude l'esame del primo motivo di ricorso volto alla declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pres ente Daniel