Sentenza — n. 35817/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PEREZ HAROLD nato il 04/04/1981 CANLAS BATAC RITCHIE NOEL nato il 22/12/1982 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 73 D.P.R. 309/90, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Canlas Batac Ritchie Noel si affida ad un solo motivo con cui si duole della illogicità della motivazione nel ritenere il concorso di persone nel reato, concorso che sarebbe, invece, insussistente: da ciò discenderebbe la necessità di applicazione nel caso di specie del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si rammenta che nell'atto di appello si era evidenziato il mancato rinvenimento nella casa dell'imputato di altra droga o di materiali usati per il taglio o per il confezionamento ma che la Corte territoriale si sarebbe basata su mere considerazioni di tipo deduttivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PEREZ HAROLD nato il 04/04/1981 CANLAS BATAC RITCHIE NOEL nato il 22/12/1982 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma il 29 settembre 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con cui il Tribunale di Roma il 21 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato ha riconosciuto Perez Harold e Canlas Batac Ritchie Noel responsabili della violazione, in concorso, dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto a fine di cessione circa 48 grammi di stupefacente tipo "shaboo", nascosti parte sulla persona di Canlas Batac (circa 10 grammi) e parte all'interno degli slip di Perez (circa 38 grammi), fatto commesso il 13 novembre 2019, in conseguenza condannandoli, concesse ad entrambi le attenuanti generiche - per il solo Canlas stimate equivalenti alla ritenuta recidiva - alla pena di giustizia, ridotta per il rito (pena finale per ciascuno: due anni e quattro mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa).
2. Ricorrono per la cassazione della sentenza Perez Harold e Canlas Batac Ritchie Noel, tramite separati ricorsi, affidati a distinti difensori di fiducia, con cui si lamenta sia violazione di legge sia difetto motivazionale.
3. Il ricorso nell'interesse di Harold Perez è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato. Richiamata la motivazione della sentenza impugnata, si sottolinea avere l'imputato in interrogatorio dichiarato di essere assuntore di droga e che la quantità rinvenuta nella sua disponibilità era destinata ad una scorta personale per quattro mesi, circostanze che sarebbero state trascurate, essendo la condanna fondata - a suo avviso - su mere motivazioni stereotipate.
Né si sarebbe adeguatamente spiegato il riconosciuto concorso nella detenzione illecita di stupefacente da parte del coimputato; infatti, ad avviso della difesa, «il fatto che il sig. Canlas e il sig. Perez siano stati fermati a bordo della medesima auto entrambi in possesso ognuno della propria dose di sostanza stupefacente non consente di ritenere che gli stessi agissero in concorso [...] è accertato che i due soggetti detenessero entrambi sul corpo una propria distinta quota di sostanza stupefacente, il che denota immediatamente che i fatti di reato sono quantomeno due [...] siamo di fronte a due violazioni commesse in modo palesemente monosoggettivo [...] appare del tutto assente anche il dolo di compartecipazione.
Infatti, non è mai stata accertata la volontà dei due correi di compiere un'azione in concorso» (così alla p. 3 dell'atto di impugnazione).Essendo inconfigurabile, ad avviso della difesa, il concorso di persone nello stesso reato, il fatto addebitato al ricorrente, in sé considerato, sarebbe illecito solo ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché l'imputata deteneva la sostanza per mero uso personale, ma il fatto non costituirebbe illecito penale. I giudici di merito avrebbero trascurato avere Harold Perez dichiarato di essere assuntore, circostanza di fatto che la Corte di appello non ha inteso approfondire, che sua moglie ha un reddito da lavoro, che l'imputato è incensurato, che in casa non sono stati trovati strumenti atti al taglio e che non sono emersi suoi contatti con fornitori di droga.
La Corte territoriale si sarebbe solo limitata a richiamare per relationem la sentenza del Tribunale. 3.2. Con il secondo motivo censura erronea applicazione di legge penale (art. 133 cod. pen.) quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sia in sé sia in relazione al coimputato. Si osserva come il giudice di appello abbia - sì - provveduto a correggere quanto statuito dal Tribunale a proposito del quantum sanzionatorio ma che non si comprende né perché per Harold Perez si sia partiti da una pena più gravosa né perché non ci sia attenuti al minimo edittale né perché non si siano applicate le attenuanti generiche in misura maggiore ai soli tre mesi di reclusione in concreto applicati, trascurando sia la non elevata quantità della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità sia la assoluta incensuratezza dell'imputato.
4. Canlas Batac Ritchie Noel si affida ad un solo motivo con cui si duole della illogicità della motivazione nel ritenere il concorso di persone nel reato, concorso che sarebbe, invece, insussistente: da ciò discenderebbe la necessità di applicazione nel caso di specie del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si rammenta che nell'atto di appello si era evidenziato il mancato rinvenimento nella casa dell'imputato di altra droga o di materiali usati per il taglio o per il confezionamento ma che la Corte territoriale si sarebbe basata su mere considerazioni di tipo deduttivo.
Richiamati passaggi motivazionali tratti dalla p. 4 della sentenza impugnata, si assume che ne, deriverebbe la prova che ciascuno degli imputati abbia inteso acquistare la droga per sé stesso e, quindi, l'insussistenza di concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen.; quanto si legge alla p. 3 della sentenza impugnata circa l'iniziativa illecita posta in essere da Canlas non troverebbe supporto nella motivazione della decisione di primo grado; la sentenza impugnata si fonderebbe, ad avviso della difesa, su mere congetture. Si ritiene, infine, che «ove non ritenuto il concorso, il Canlas Batac risponderebbe della detenzione di un numero di dosi esiguo, tale da poter valutare nel suo caso l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 D.P.R. 309/90» (così alla p. 2 del ricorso).
5. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 24 aprile 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
6. Il difensore di Canlas Batac Ritchie Noel con memoria del 30 aprile 2021 ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
2. Quanto al primo motivo nell'interesse di Perez Harold ed al motivo unico nell'interesse di Canlas Batac Ritchie Noel (in tema di sussistenza della responsabilità, di configurabilità di concorso di persone nel reato, dì qualificazione giuridica del fatto come ipotesi di illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 o come fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990), si tratta di mera reiterazione dei motivi di appello. E se la dedotta insussistenza del reato è affidata alla mera affermazione avversativa che Harold Perez sarebbe un semplice assuntore interessato ad approvvigionarsi di una scorta, con specifico riferimento al tema del concorso di persone nel reato si rinviene adeguata motivazione, non scalfita dalle vaghe censure difensive, svolte peraltro nei confronti di doppia conforme, alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si osserva che nessuno dei due imputati aveva, in sede di interrogatorio, dichiarato che la sostanza era divisa perché ciascuno era interessato solo ad una parte, che Canlas, che ha intavolato le trattative con il fornitore cinese, era l'autore materiale e Perez Harold il concorrente, avendo aiutato il primo ad occultare la sostanza, che, comunque, i due avevano comprato insieme e che stavano nascondendo insieme droga, così operando un rafforzamento reciproco delle volontà, e anche che gli imputati avevano con sé un bilancino di precisione, circostanza quest'ultima che si legge alla p. 4 della sentenza di appello ma con la quale le impugnazioni non si confrontano.
Con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto in auspicata violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n 309 del 1990, la sentenza di merito danno atto del quantitativo, tale da ricavare 333 dosi, dell'elevato grado di purezza della sostanza, circa 70 %, e della facilità nell'acquisto della stessa, elemento che i giudici di merito - non irragionevolmente . - valutano come segno di intraneità rispetto . a tali commerci (p. 4 della sentenza impugnata). In ordine, poi, alla qualificabilità del fatto in violazione dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, ossia come mero illecito amministrativo, le considerazioni che si rinvengono alle pp. 4-5 della sentenza impugnata circa la riconducibilità del fatto all'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sono assorbenti. 3.Passando al secondo motivo svolto nell'interesse di Perez Harold (in tema di trattamento sanzionatorio), rileva il Collegio che anche in tal caso si è in presenza della reiterazione del motivo di appello, con conseguente, ulteriore, aspecificità del ricorso.
Peraltro, come ha osservato il P.G. (alla p. 2 della requisitoria) e come si legge già nella sentenza di appello (alla p. 5), la pena in concreto applicata è da ritenersi - sì - illegale ma per difetto, a vantaggio cioè degli imputati, i quali hanno già beneficiato di un trattamento favorevole, senza che il P.M. abbia interposto impugnazione; né la generica "ingiustizia per sproporzione" lamentata rispetto al coimputato appare, nei termini in cui prospettata, ricorribile.
4. Consegue, dunque, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, siccome entrambi aspecifici, assertivi e costruiti in fatto. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria 'nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle C' i A) spese processuali e della somma di euro tremil n avore della cassa delle ammende. Così deciso il