Sentenza — n. 35814/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZITOLI MICHELE nato a CORATO il 02/12/1977 avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 597 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35814/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 24 aprile 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZITOLI MICHELE nato a CORATO il 02/12/1977 avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari il 27 febbraio 2019, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 36553 del 07/12/2017, dep. 2018), in riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Trani il 10 febbraio 2011, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di coltivazione di marijuana, commesso il 28 agosto 2010, in conseguenza condannandolo, riconosciuta l'attenuante (allora vigente) di cui al «comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stimata prevalente sulla riconosciuta recidiva, con la diminuzione per il rito, alla pena finale stimata di giustizia (dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa), ha rideterminato, riducendola (nei termini di cui si dirà), la sanzione.
2. La Corte di appello, chiamata dalla S.C. a rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha preso atto che l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non è più una circostanza attenuante ad effetto speciale ma un reato autonomo e, alla stregua della gravità del fatto, per avere l'imputato, pluripregiudicato, realizzato una serra, ha affermato essere priva di senso la subvalenza della recidiva rispetto alla originaria circostanza attenuante, che non è più tale, ed ha ritenuto pena base congrua quella di nove mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, aumentata di un terzo per la recidiva sino ad un anno di reclusione e a 2.400,00 euro di multa, poi ridotta di un terzo per il rito. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1.
In particolare, con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 597 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., per avere la Corte di merito, nel rideterminare la pena finale, operato l'aumento per la contestata recidiva che era già stata in precedenza giudicata subvalente, oltre che carenza e comunque manifesta illogicità della motivazione, per avere applicato la recidiva senza però motivare sul punto. L'aumento per la recidiva concretizzerebbe, secondo la difesa, una reformatio in peius, essendo stati in precedenza gli effetti di tale aggravante "neutralizzati", avendo cioè la difesa conseguito un risultato positivo che non avrebbe più potuto - si assume - essere posto in discussione.
In ogni caso, il giudice di merito non ha ottemperato allo specifico obbligo di motivazione in tema di recidiva sullo stesso incombente, come precisato da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 (secondo cui «In tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa»). 3.2. Con il secondo motivo censura la ritenuta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., poiché la Corte di merito, nel rideterminare la pena, non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sì da neutralizzare gli effetti della contestata recidiva, omettendo qualsiasi argomentazione sul punto malgrado la richiesta del Procuratore generale.
Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
4. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 24 aprile 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.0ccorre prendere le mosse dalla sentenza di annullamento con rinvio. La S.C, nella richiamata decisione ("considerato in diritto" p.
4) ha così spiegato le ragioni dell'annullamento: «[...] quella che era pacificamente qualificata come una circostanza attenuante, sia pure ad effetto speciale, del più generale reato previsto dall'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, per effetto delle [note] modifiche [...], è divenuta una fattispecie di reato autonomo, caratterizzata da un autonomo trattamento sanzionatorio [...] Di tanto la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto nel determinare l'entità della condanna a carico del prevenuto, posto che, per un verso, la sensibile variazione della forcella edittale imponeva un riesame della perdurante conformità ad un criterio di proporzionalità della sanzione a suo tempo irrogata, sulla base di un'astratta comminatorio legislativa non più attuale [...], e, per altro verso, la modifica strutturale del reato contestato avrebbe dovuto imporre alla Corte pugliese di considerare, salvo il principio del divieto di reformatio in pejus, la incidenza in termini di quantificazione della pena della ritenuta recidiva, la cui sub valenza rispetto alla originaria circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 non avrebbe avuto più ragione d'essere posto che la modificata qualificazione normativa dell'illecito commesso ha fatto venire meno in radice la possibilità di operare il giudizio di valenza fra circostanze di verso opposto tra loro (in tal senso cfr.
Corte di cassazione, sezione VI penale, 12 dicembre 2016, n. 52577). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio [...]».Ebbene, la lettura della richiamata motivazione smentisce (con particolare riferimento al passaggio «la modifica strutturale del reato contestato avrebbe dovuto imporre alla Corte pugliese di considerare, salvo il principio del divieto di reformatio in pejus, la incidenza in termini di quantificazione della pena della ritenuta recidiva, la cui sub valenza rispetto alla originaria circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 non avrebbe avuto più ragione d'essere») l'assunto difensivo circa la asserita impossibilità per i giudici di merito di tenere conto della recidiva.
E si rinviene al riguardo (alla p. 2 della sentenza impugnata) adeguata e non illogica motivazione. 3.Sempre seguendo il ragionamento svolto dalla S.C., non risulta violato il divieto di reformatio in peius né avuto riguardo al risultato finale né avuto riguardo alla pena-base), in quanto: all'esito del primo grado, si è partiti da una pena base di un anno e tre mesi di reclusione e di 3.000,00 euro di multa, ridotta di un terzo per il rito sino alla sanzione finale di dieci mesi di reclusione e di 2.000.00 euro di multa; all'esito del - rinnovato - giudizio di appello è stata stabilita quale pena base quella di nove mesi di reclusione e di 1.800,00 euro di multa, aumentata di un terzo, appunto, per la recidiva sino ad un anno di reclusione e a 2.400,00 euro di multa, .poi ridotta di un terzo per il rito sino alla sanzione finale di otto mesi di reclusione e di 1.800,00 euro di multa. 4.Dalla rilevata infondatezza del ricorso discende il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen,), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/05/2021. Il Con re