Sentenza — n. 35813/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRILLI MASSIMO nato a BARI il 05/06/1971 avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, artt. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35813/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso, che ha ad oggetto due questioni, ossia due - censurate - omissioni di pronunzia (l'una, circa la maturata prescrizione; l'altra, circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.), è manifestamente infondato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRILLI MASSIMO nato a BARI il 05/06/1971 avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Salerno, decidendo il 5 aprile 2019 a seguito di rinvio disposto dalla S.C. (Sez. 3, n. 15424 del 12/10/2017, dep. 2018, Trilli, non mass.), in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Matera il 25 maggio 2015 ha riconosciuto Massimo Trilli responsabile del reato di omesso versamento all'I.N.P.S., in qualità di datore di lavoro, delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della s.r.l. "Euroline", ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (i primi due motivi), anche sotto il profilo della omissione di pronunzia. 2.1. In particolare, con il primo motivo censura la ritenuta violazione degli artt. 121 e 546 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione con specifico riferimento al contenuto della memoria difensiva depositata all'udienza del 5 aprile 2019 e ad una delle conclusioni rassegnate nella memoria, cioè (in subordine rispetto alla richiesta, prioritariamente avanzata, di non doversi procedere per prescrizione) la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., aspetto sul quale la Corte di appello - si sottolinea nel ricorso - non si è pronunziata. 2.2.
Mediante il secondo motivo Massimo Trilli lamenta la ritenuta violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. e 129e 624 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, per non avere la Corte di merito pronunziato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, risalendo l'ultimo dei fatti al dicembre 2010 ed essendo trascorsi, al momento dell'adozione della pronunzia impugnata, ben nove anni e quattro mesi. 2.3. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della ritenuta violazione degli artt. 131-bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen. e di mancanza di motivazione per non essersi la Corte di appello di Salerno pronunziata sulla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto avanzata nella memoria in data 5 aprile 2019.
Si richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente onde sostenere la rilevabilità anche di ufficio ed anche nel grado di legittimità della invocata causa di non punibilità, la cui sussistenza nel caso concreto si desumerebbe, ad avviso del ricorrente, dai seguenti indici fattuali, già evidenziati nella sentenza di primo grado: la ragione che ha indotto l'imputato alla mancata corresponsione ossia lo stato di insolvenza della società; la personalità dell'imputato, non gravato da precedenti penali né destinatario di procedimenti pendenti; e la modesta entità dei contributi non versati.
Si chiede, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, che ha ad oggetto due questioni, ossia due - censurate - omissioni di pronunzia (l'una, circa la maturata prescrizione; l'altra, circa l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.), è manifestamente infondato.
2. Quanto alla prima questione, si osserva come la sentenza di annullamento con rinvio di Sez. 3, n. 15424 del 12/10/2017, dep. 2018 (v. specc. pp. 6-7), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (emessa dalla Corte di appello di Potenza il 30 marzo 2017), limitatamente all'omesso versamento delle ritenute per il mese di dicembre 2009, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per la sola determinazione della pena relativamente alle altre omissioni. Sicché in data 12 ottobre 2017 si è formato il giudicato sull'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, come peraltro correttamente affermato dalla Corte di appello di Salerno alle pp. 2-3 della decisione impugnata: donde - in maniera vistosa - la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva.
3. Quanto al secondo tema (causa di non punibilità), si rileva che, in effetti, nella memoria difensiva del 5 aprile 2019 (punto n. II, pp. 2-4) vi è espressa richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., rispetto al quale non si pronuncia la sentenza impugnata. 3.1. Trascura, tuttavia, il ricorrente che, come recentemente puntualizzato da Sez. 6, n. 18061 del 15/03/2018, Cerra, Rv. 272974, cui occorre dare senz'altro continuità, «Nel caso di annullamento con rinvio limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è preclusa la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi formato il giudicato sull'insussistenza della causa di non punibilità (Fattispecie in cui la prima sentenza di appello era stata emessa precedentemente all'introduzione dell'art. 131-bis cod. pen., mentre il giudizio rescindente era stato celebrato dopo la previsione della nuova causa di non punibilità)».
In conseguenza, avuto particolare riguardo alla persuasiva motivazione della richiamata sentenza (v. punti nn. 3-8 del "considerato in diritto"), deve ritenersi che nel caso di specie la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (norma introdotta dall'art. 1, comma 2, del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, in vigore dal 2 aprile 2015) per fatti risalenti al 2010 era ormai preclusa dal tipo di annullamento con rinvio disposto dalla S.C., che è espressamente limitato al trattamento sanzionatorio, e che la relativa questione si sarebbe potuta/dovuta porre da parte della difesa nelle conclusioni rassegnate all'esito del primo grado (udienza del 25 maggio 2015), nell'originario atto di appello, nel primo giudizio di appello o nel primo ricorso per cassazione ovvero, in ipotesi, sarebbe stata rilevabile anche di ufficio da parte della S.C. nella decisione del 12 ottobre 2017, ma non già oltre (arg. ex Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushj, Rv. 266593- 01 e Rv. 266594-01, secondo cui, rispettivamente: «L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall'art. 131-bis cod. peri., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile (In motivazione 'la Corte ha specificato che, quando, invece, non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione)» e «In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d.
Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett O, cod. proc. pen.»). 3.2. Peraltro, nessuna nullità si ravvisa nella mancata pronunzia da parte della Corte territoriale rispetto al tema posto con la memoria difensiva del 5 aprile 2019: infatti, «Nel caso in cui sia stata eccepita nel giudizio di merito una pretesa violazione di norme processuali, il giudice non deve dare luogo ad alcuna motivazione se la violazione denunciata non sussiste; ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell'eccezione, il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata» (Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035; in conformità, Sez. 2, n. 30686 del 02/07/2009, Civitelli, Rv. 244731;
Sez. 3, n. 10504 del 30/06/1999, Cola, Rv. 214442; Sez. 5, n. 10646 del 10/09/1991, Grieco ed altro, Rv. 188308). 4.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis