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Sentenza — n. 35811/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35811/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35811/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania che ha ritenuto Ikechukwu Hilary colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, perché, a bordo del treno Basilea-Milano Centrale, importava nel territorio dello Stato, trasportava e deteneva, a fini di illecita cessione a terzi, sessantasei ovuli contenenti eroina, del peso complessivo di 727,400 grammi (di cui 461 occultati all'interno di una confezione di succo di frutta e 265,90 in corpore).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35811/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve innanzitutto affermarsi che l'iniziale errore - dovuto al tipo di accertamento effettuato (narcotest)- sulla natura della sostanza stupefacente rinvenuta (cocaina invece di eroina) non ha alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica della condotta, trattandosi di sostanze classificate nella medesima tabella e versandosi nell'ambito dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Detto iniziale errore è stato successivamente rettificato a seguito dell'accertamento tecnico effettuato dai Carabinieri a mezzo gascronnatografo, analisi più approfondita rispetto al narcotest ed effettuato, come sostiene la sentenza impugnata, con metodologia scientifica corretta, in conformità ai criteri previsti per la certezza degli esiti.

Parole chiave

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traffico qualificato di eroina inchiesta per reati di droga importazione illegale di stupefacenti sostanze di origine umana atto sessuale con un detenuto gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IKECHUKWU HILARY nato il 01/01/1995 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo ;A I A: 0»_,G1

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Verbania che ha ritenuto Ikechukwu Hilary colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, perché, a bordo del treno Basilea-Milano Centrale, importava nel territorio dello Stato, trasportava e deteneva, a fini di illecita cessione a terzi, sessantasei ovuli contenenti eroina, del peso complessivo di 727,400 grammi (di cui 461 occultati all'interno di una confezione di succo di frutta e 265,90 in corpore).

2. L'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso che affida a tre motivi. 2.1. Con il primo, deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame svolto dalla difesa in ordine all'assoluzione per insufficienza della prova del fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello ha ribadito la validità dell'analisi di laboratorio effettuata dai Carabinieri del Comando di Alessandria che era in assoluta discrepanza rispetto ai due narco-test effettuati dagli agenti della Guardia di Finanza di Domodossola nell'immediatezza del fatto, sicché non è dato conoscere quale sostanza stesse trasportando il prevenuto, se eroina o cocaina. 2.2.

Violazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. 2.3. Mancanza della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame sulla commisurazione della pena. La Corte territoriale è, infatti, partita dalla pena base di anni 8 e non dal minimo edittale di anni 6.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Esso, infatti, oltre ad essere manifestamente infondato, costituisce mera riproposizione di questioni già sottoposte al giudice a quo e da questi debitamente risolte. Alle censure reiterate con il presente ricorso, la Corte territoriale ha, infatti, fornito adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente tuttavia non ha in alcun modo considerato e di cui non ha in sostanza tenuto conto al fine di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare presunte ma inesistenti violazioni di legge.

Si deve, invero, ricordare che è inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 581, comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione fondato, come nel caso in esame, su motivi che ripropongono acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso il provvedimento oggetto di ricorso. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sami, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve innanzitutto affermarsi che l'iniziale errore - dovuto al tipo di accertamento effettuato (narcotest)- sulla natura della sostanza stupefacente rinvenuta (cocaina invece di eroina) non ha alcuna incidenza sulla qualificazione giuridica della condotta, trattandosi di sostanze classificate nella medesima tabella e versandosi nell'ambito dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Detto iniziale errore è stato successivamente rettificato a seguito dell'accertamento tecnico effettuato dai Carabinieri a mezzo gascronnatografo, analisi più approfondita rispetto al narcotest ed effettuato, come sostiene la sentenza impugnata, con metodologia scientifica corretta, in conformità ai criteri previsti per la certezza degli esiti.

In particolare, la Corte territoriale ricorda come i tre campioni prelevati da altrettanti ovuli, scelti casualmente in significativa rappresentanza dell'intera quantità, siano stati opportunamente trattati, secondo le modalità ben descritte nel relativo verbale ed abbiano fornito un univoco responso qualitativo, ovvero che la sostanza sequestrata consisteva in eroina, salificata come cloridrato, addizionata di caffeina e paracetamolo (c.d. sostanze da taglio). Sul punto la sentenza impugnata conclude, con motivazione incensurabile in questa sede, nel senso che alcun dubbio possa sorgere sulla natura di eroina della sostanza, identificata dal LASS di Alessandria con metodologia ben più approfondita di quella utilizzata per il narcotest.

4. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al secondo motivo con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90.Giova, in particolare, ricordare che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini della applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente il mero dato della offerta delle informazioni possedute, ma occorre che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, 3ayasekara Gamini, Rv. 264672).

Per il riconoscimento dell'attenuante in parola è, dunque, sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione (Sez. 4 , n. 42463 del 14/06/2018, Albini Massimo, Rv. 274347). Deve, altresì, ribadirsi che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri Bouchaib, Rv. 280385).

Tutto ciò detto, la motivazione sul punto è incensurabile. Essa, infatti, ricorda che già il giudice di primo grado aveva evidenziato come le dichiarazioni dell'imputato fossero generiche e, a tratti, confuse, così da non consentire di individuare alcuni dei soggetti coinvolti nell'attività illecita, né di evitare di portarla a conseguenze ulteriori; che l'utenza del destinatario della sostanza è risultata intestata a persona con nome diverso rispetto a quello fornito dall'imputato alla PG; che il traffico di cui si tratta ha rilevanza internazionale, con rete di complicità e di mezzi complessa e dislocata in vari paesi europei.

5. Manifestamente infondato anche il terzo e ultimo motivo di ricorso. La sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di 8 anni, anziché di 6 anni. Nel caso in esame, la Corte di appello ha reputato di confermare la pena base irrogata in primo grado - legittimamente determinata in misura superiore al minimo edittale - giustificandola, in primo luogo, in base,alla capacità a delinquere del reo, persona «priva di lecita occupazione e di qualsivoglia mezzo di sussistenza che non ha esitato a ricorrere a delitto di rilevante spessore pur di reperire tali mezzi», risultando la situazione personale, a detta della Corte del merito, di tale rilevanza, tra gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., da prevalere sugli elementi di segno opposto evocati dalla difesa.

Il discostamento dal minimo edittale ha trovato ragione, in secondo luogo, nella natura internazionale del traffico in cui l'imputato è inserito, se pure in condizione certamente subalterna e nel quantitativo di sostanza trasportato.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23